Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi di astensione dall'udienza del difensore - per adesione alla iniziativa proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria - non sussiste il diritto dell'imputato, in stato di custodia cautelare o di detenzione assente per rinuncia, di ricevere alcuna comunicazione da parte del giudice, al fine dell'esercizio della facoltà di chiedere che si proceda ugualmente al giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato che contestava l'avvenuta sospensione dei termini di custodia cautelare a seguito del rinvio dell'udienza per effetto dell'astensione del difensore di fiducia e censurava l'omessa notificazione nei suoi confronti da parte del giudice dell'invito a manifestare la volontà che si procedesse ugualmente, previa designazione di un difensore d'ufficio.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2016, n. 5998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5998 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
0599 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2987/2016 MASSIMO VECCHIO Presidente REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.27161/2016 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - LUIGI FABRIZIO MANCUSO GAETANO DI UR NI CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENCA sul ricorso proposto da: LI AN LV nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 13/04/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO the he conclusi fu la incommisstolite del Waysju Udit i difensor Avv.; ROSSEUA RAGORAGO, che W wpite RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13.04.2016 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da GA TO AL avverso l'ordinanza emessa il 12.02.2016 con cui il GIP in sede aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia, per decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare, della misura coercitiva applicata all'imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis, primo e quarto comma, cod. pen., in relazione al giudizio abbreviato disposto nei suoi confronti con ordinanza in data 21.07.2015; il Tribunale rilevava che il termine di custodia di sei mesi, previsto in relazione alla pena edittale stabilita per il reato oggetto di giudizio, doveva essere maggiorato della sospensione di 22 giorni corrispondente alla durata del rinvio dell'udienza dall'1.12.2015 al 22.12.2015 per effetto dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata dagli avvocati, tempestivamente comunicata al GA che, detenuto, aveva rinunciato a comparire all'udienza e aveva riferito attraverso l'ufficio matricola della casa circondariale di Agrigento di acconsentire all'astensione del difensore, così che il termine di fase non era scaduto alla data della pronuncia della sentenza di primo grado il 26.01.2016. 2. Ricorre per cassazione GA TO AL, personalmente, deducendo violazione degli artt. 27 e 111 Cost., 142 e 156 cod.proc.pen., contestando la possibilità di sospendere i termini della custodia cautelare in pendenza del giudizio abbreviato e censurando l'omessa notificazione, mediante consegna di copia all'imputato detenuto, dell'invito a manifestare la volontà di aderire allo "sciopero" del difensore, con conseguente nullità del verbale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
2. Il termine di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato relativo al reato ascritto al ricorrente - che è quello di cui all'art. 416 bis, primo e quarto comma, cod. pen., contestato come commesso fino a febbraio 2012 e ricadente perciò nella disciplina sanzionatoria antecedente la novella di cui alla legge n. 69 del 2015, che contemplava una pena edittale massima di anni 15 di reclusione è pari a sei mesi, decorrenti dall'emissione dell'ordinanza con cui è stato disposto il rito alternativo chiesto dall'imputato, così come stabilito dall'art. 303 comma 1 lett. b-bis) n. 2 cod. proc.pen.. Il termine è sospeso, ai sensi dell'art. 304 comma 1 lett. b) e c-bis) del codice di rito, durante il tempo in cui l'udienza è rinviata a causa della mancata partecipazione del difensore che si sia astenuto dalla trattazione del processo, rendendo privo di assistenza l'imputato, nell'esercizio del diritto riconosciutogli di ت ي 1 ن aderire all'astensione degli avvocati proclamata in conformità al codice di autoregolamentazione adottato il 4.04.2007 (ex plurimis, Sez. 2 n. 45525 del 5/11/2015, Rv. 265683). Nel caso di specie, è pacifico che il difensore del GA aveva manifestato ritualmente la volontà di astenersi dalla partecipazione all'udienza dell'1.12.2015 (in adesione all'astensione proclamata, per tale data, dall'organismo rappresentativo dell'avvocatura), che era stata perciò rinviata al 22.12.2015, con conseguente sospensione del decorso del termine della custodia cautelare per l'intera durata del rinvio, pari a 22 giorni;
poiché l'ordinanza che disponeva il giudizio abbreviato era stata emessa il 21.07.2015, il termine di fase di sei mesi (destinato originariamente a scadere il 20.01.2016), per effetto del periodo di sospensione deve essere aumentato di 22 giorni, fino all'11.02.2016, e dunque non era ancora scaduto alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 26.01.2016. Sotto tale profilo, l'ordinanza con cui il GIP ha respinto l'istanza di scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare, e l'ordinanza - qui impugnata con cui il Tribunale ha confermato il - provvedimento del GIP, rigettando l'appello dell'imputato, sono giuridicamente corrette, e il ricorso del GA è privo di fondamento.
3. La doglianza del ricorrente è infondata anche laddove deduce la violazione di un - insussistente diritto dell'imputato ad essere formalmente interpellato al - fine di manifestare (eventualmente) la volontà che si procedesse ugualmente al giudizio, anche in presenza della dichiarazione di astensione del difensore.
3.1. La regola generale, che si ricava dalla disciplina dettata dall'art. 420-ter (comma 5) del codice di rito per il caso di assenza e mancata partecipazione del difensore all'udienza, che sia dovuta a un legittimo impedimento a comparire, è quella per cui (ove il difensore non abbia designato un sostituto, o l'imputato non sia assistito da altro difensore che non sia a sua volta impedito) non è possibile procedere al giudizio nei confronti dell'imputato, salvo che questi chieda che si proceda in assenza del difensore impedito;
occorre, dunque, una richiesta espressa dell'imputato perché si possa legittimamente procedere al giudizio a suo carico in assenza del difensore (con conseguente designazione di un difensore d'ufficio), non essendo consentito presumere implicitamente o desumere per facta concludentia una volontà che deve essere manifestata espressamente dall'interessato, pena la lesione del diritto effettivo di difesa.
3.2. La medesima disciplina deve trovare applicazione per il caso in cui la causa della mancata partecipazione all'udienza del difensore discenda dall'adesione all'astensione proclamata dall'organismo rappresentativo dell'avvocatura e سا l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o sia comunque detenuto. 2 L'articolo 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, approvato dall'O.U.A., stabilisce, infatti, che, "analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale", l'astensione non è consentita e il difensore ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale - nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione - se l'imputato "chieda espressamente" che si proceda. La regola, anche in questo caso, è quella per cui la legittima astensione del difensore non consente al giudice di procedere al giudizio, imponendogli di rinviare l'udienza, salvo che l'imputato in vinculis manifesti la volontà espressa che si proceda, nel qual caso il diritto dell'imputato alla celere definizione del giudizio prevale su quello dell'avvocato all'astensione, e il difensore è obbligato a prestare l'assistenza professionale;
la celebrazione del processo è dunque rimessa all'iniziativa dell'imputato, che deve attivarsi per manifestare al giudice la relativa volontà, realizzando la condizione che impedisce il differimento dell'udienza (e la conseguente sospensione del corso del termine di durata della custodia cautelare).
3.3. Nel caso di specie, è pacifico che il GA non aveva tempestivamente manifestato la volontà (espressa) che all'udienza dell'1.12.2015 si procedesse alla trattazione del giudizio abbreviato, nonostante la dichiarazione di astensione del suo difensore, e anzi risulta che l'imputato, a fronte della comunicazione della notizia dell'astensione disposta dal GIP tramite la direzione della casa circondariale - avendo il GA rinunciato a comparire all'udienza non si era opposto alla stessa. La rinuncia dell'imputato a presenziare all'udienza produce - fino al momento della (eventuale) revoca espressa - l'effetto di consentire che si proceda in sua assenza, senza che l'interessato debba previamente ricevere informazioni circa le conseguenze giuridiche derivanti da tale scelta, essendo onere del rinunciante di consultare al riguardo il proprio difensore (Sez. 7 n. 22337 del 18/02/2015, Rv. 263564), ed implicando la rinuncia a comparire l'accettazione di tutte le conseguenze ad essa ricollegabili in ordine all'andamento dell'udienza e del processo (Sez. 5 n. 37468 del 3/07/2014, Rv. 262211), tanto che l'imputato, assente per rinuncia, non ha diritto di ricevere alcuna notificazione о comunicazione della sentenza pronunciata nei suoi confronti e si considera presente agli effetti della decorrenza del termine per l'impugnazione. A maggior ragione, dunque, il ricorrente, non presente all'udienza per effetto di volontaria rinuncia, non aveva diritto di ricevere alcuna notizia da parte del giudice dell'astensione del difensore (così come non avrebbe avuto titolo ad essere informato dell'eventuale legittimo impedimento di quest'ultimo), al fine 3 dell'esercizio della facoltà di chiedere che si procedesse ugualmente al giudizio, e non può di conseguenza dolersi delle forme nelle quali ha ricevuto una comunicazione che il giudice non era tenuto a disporre.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria trasmetterà copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario di appartenenza dell'indagato, ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc.pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in data 5/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini Massimo Vecchio Adson s Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania AI +