Sentenza 27 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2003, n. 16100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16100 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE ON6CIVILE00 03 Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 21799/00 Consigliere - Cron. 32770 Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 4248 Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- Ud.14/05/03 Rel. Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE OLIVIERI, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia-legale al Sig. EIDENzio FIN SRL con sede in SASSARI, in persona dell'Amm.re per diritti L. 7123 Unico pro tempore NI LI SCHIEVENIN, 11.2.0.DIC. 2003 IL CANCELLIERE XUSO RIASSUNZIONE elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che lo difende DELITALA, giusta 2003 unitamente all'avvocato FRANCESCO 784 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 75/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 13/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Olinde Grieva udienza del 14/05/03 dal Consigliere деле SCHETTINO;
Scharilts udito 1'Avvocato OLIVIERI Giuseppe difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5/9/90 la s.r.l. F.I.N., in persona del suo legale rappresentante, chiedeva al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania il sequestro giudiziario di un locale sito in Porto Rotondo, nel Condominio "Castello 3", occupato da AU IO. Deduceva, in particolare, che in data 12/12/90 aveva stipulato con il AU un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il detto immobile per il prezzo di 150 milioni di lire, e che, non avendo il AU provveduto al pagamento del prezzo alla scadenza degli effetti cambiari e neppure dopo ripetuti solleciti, essa si era avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto. Concesso il provvedimento cautelare, e introdotta da parte della F.I.N. la causa di merito davanti al Tribunale di tempio Pausania, il AU si costituiva eccependo l'inadempimento dell'attrice. In particolare, deduceva che con il contratto preliminare la promittente venditrice si era espressamente impegnata ad alienare un locale ad uso commerciale, mentre il bene da lui ricevuto in consegna era destinato a civile abitazione e, dunque, inutilizzabile per i preventivati scopi commerciali. Soltanto in data 12/4/89, aggiungeva il AU, e soltanto a seguito del suo esclusivo interessamento, il Comune di Olbia aveva approvato il cambio di destinazione, rilasciando la relativa licenza. Doveva, perciò, ritenersi giustificata la sospensione del pagamento del prezzo. Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, revocato il sequestro ed accertato l'inadempimento dell'attrice, ne rigettasse la domanda e, in via riconvenzionale, pronunziasse sentenza costitutiva ex art.2932 C.C. condannando la F.I.N. al risarcimento del danno. Con sentenza 4/6/98, il Tribunale, ritenuto che fino al 12/4/89 (data in cui era stata consentita la destinazione ad uso commerciale del locale) il AU poteva rifiutare il pagamento del prezzo, essendogli stato promesso in vendita un bene privo delle qualità promesse, mentre successivamente, avendo mantenuto il possesso dell'immobile ed avendo ricevuto il 6/4/90 la diffida ad adempiere era tenuto a soddisfare l'obbligazione di pagamento del prezzo, ma non vi aveva provveduto e doveva perciò considerarsi inadempiente, in accoglimento della domanda attorea, confermato il sequestro, dichiarava risolto il contratto per inadempimento del AU, che condannava al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, rigettando la domanda riconvenzionale. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Cagliari h (sez.dist.di Sassari) che, con sentenza 13/4/00, respingeva il gravame proposto dal AU. Contro la sentenza il AU ha proposto ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi illustrati da una memoria. Ha resistito la F.I.N. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denunciano plurime violazioni di legge (artt. 1453, 1454, 1455, 1456, 1460, 1362-1371 c.c.; art. 112 c.p.c.) nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi perché l'impugnata sentenza, confermando la decisione di primo grado, che aveva dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento del ricorrente, era incorsa in ultrapetizione, avendo pronunziato su una domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. che l'attrice non aveva proposto, ed inoltre aveva erroneamente affermato che la detta azione di risoluzione è un'azione unica, sia che la risoluzione discenda dall'accertamento giudiziale dell'inadempimento, sia che rappresenti la conseguenza della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. ovvero della clausola risolutiva espressa. 7 Col secondo motivo si denunciano ancora plurime violazioni di legge (artt. 1362 1371 e 1456 c.c., nonché omessa, contraddittoria e insufficiente - motivazione su punti decisivi perché la sentenza, anche ammettendo che avesse dichiarato la risoluzione ex art. 1456 c.c., sarebbe ugualmente affetta da ultrapetizione, in quanto l'attrice aveva domandato la risoluzione non in forza di diffida ad adempiere, ma in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto. In ogni caso, era stata omesso qualsiasi accertamento in ordine alla natura della clausola, che, secondo il ricorrente, non rispondeva alle caratteristiche stabilite dal primo comma dell'art. 1456 c.c e doveva, quindi, essere ritenuta mera clausola di stile, come tale inefficace. II I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, vanno disattesi. Risulta dagli atti, il cui esame è consentito al Collegio essendo stata denunciata la violazione di una norma processuale (art. 112 c.p.c.), che in primo grado il contratto fu dichiarato risolto per effetto della diffida ad adempiere, e cioè ex art. 1454 c.c. La sentenza del Tribunale, infatti, letta nella sua interezza, e cioè coordinando il dispositivo con la motivazione, fa espresso riferimento alla diffida ad adempiere e, ritenutala decisiva nel determinare l'inadempimento del AU, fa decorrere gli effetti della risoluzione dalla data di questa (6/4/90). Rigettando l'appello proposto dal AU, il giudice di secondo grado ha confermato, sia nella motivazione, la decisione di primo grado, e quindi, la declaratoria di risoluzione ex art. 1454 c.c., Non ricorre il vizio di ultrapetizione, in quanto la Corte di merito, interpretando la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla FIN in primo grado, ha ritenuto, in base al contenuto sostanziale della stessa, che la 6 Fin aveva agito sin dall'origine ex art. 1452 c.c. e su tale domanda, rimasta immutata, e non su altre domande, ha pronunziato. Più che giustificato risulta il mancato esame della clausola di cui all'art. 14 del contratto, perché, una volta qualificata la domanda come risoluzione ex art. 1454 c.c., l'esame della cosiddetta clausola risolutiva espressa era superfluo, come appunto ha osservato la sentenza. I primi due motivi vanno quindi respinti. - Vanno ora esaminati il terzo ed il quarto motivo, anch'essi III connessi. Col terzo si denunciano violazioni di legge (artt. 1229, 1455, 1456, 1460; 1362 -1371 c.c.; 112 c.p.c.; nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi per avere la sentenza dichiarato risolto il contratto per inadempimento del ricorrente senza esaminare l'eccezione di inadempimento da lui sollevata. In particolare, la sentenza non aveva tenuto conto che l'inadempimento imputato al ricorrente (mancato pagamento di una parte del prezzo) era giustificato dal fatto - incontestato in causa-che il bene promesso in vendita era privo delle qualità essenziali, essendo stato costruito senza concessione edilizia e mancando della destinazione commerciale;
né aveva considerato che il cambiamento di destinazione (da abitativa a commerciale) era stato ottenuto a cura e spese del ricorrente, peraltro all'esito del condono, di cui il medesimo aveva sostenuto le spese, cosicché doveva ritenersi giustificato il suo rifiuto ad adempiere, anche perché, per contratto, erano poste a suo carico solo le sanzioni amministrative dipendenti dall'occupazione del locale privo dell'abitabilità, e non altri oneri . Col quarto motivo si denunciano violazione di legge (artt. 1453, 1455, 1456, 1362-1371 c.c.; art. 112 c.p.c; ) nonché omessa, contraddittoria e 7 insufficiente motivazione su punti decisivi per avere definito grave l'inadempimento del ricorrente, non tenendo conto che, ai fini del giudizio di gravità, il detto inadempimento (consistente nell'avere versato solo un terzo del prezzo) andava comparato con l'altrui inadempimento. Le censure meritano accoglimento. Risulta dalla sentenza che il giudice d'appello ha considerato grave l'inadempimento del AU perché ha ritenuto che, una volta autorizzata la destinazione commerciale dell'immobile, non appariva giustificato, a partire da quel momento (12/4/98), il mancato pagamento di una considerevole parte del prezzo a fronte del mantenimento del possesso del bene. Pur avendo dato atto che, al momento della consegna, il bene era privo delle qualità promesse e che il cambio di destinazione era stato ottenuto a distanza di anni dal preliminare ed a cura del AU, il giudice d'appello non ha tenuto alcun conto ai fini del giudizio complessivo ed unitario dei " reciproci inadempimenti, di tali pur rilevanti elementi di fatto, benché il AU li avesse espressamente dedotti con l'appello con particolare riferimento all'art.5 del preliminare. Né la diffida ad adempiere costituiva, di per sé, elemento significativo ai fini del giudizio sull'inadempimento, il quale, una volta sollevata dal AU l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, andava accertato in concreto atraverso la valutazione dei rispettivi comportamenti dele parti. Di conseguenza il complessivo giudizio sull'inadempimento, privo di alcuni significativi elementi di valutazione, risulta intrinsecamente viziato. In accoglimento dei due motivi in esame, la sentenza impugnata va, quindi, cassata in parte qua con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame. V Il quinto motivo col quale si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1229 c.c.; 1362 -1372 c.c. nonché omessa, contradditoria e insufficiente motivazione su punti decisivi per avere la sentenza rigettato, in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale di risoluzione del contratto, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal ricorrente, non tenendo conto che, a causa della mancanza della destinazione commerciale, egli non aveva potuto esercitare l'attività ed aveva subito sanzioni amministrative, e che solo a sua cura e spese aveva ottenuto il cambio di destinazione, e che pertanto, anche indipendentemente dal suo (preteso) inadempimento, la domanda di risarcimento meritava comunque accoglimento è di carattere non autonome resta, pertanto, assorbito dalla - cassazione. Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso. Accoglie il terzo e il quarto. Cassa, in relazione all'accoglimento, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame. Roma, 14 maggio 2003 L'estensore Il presiden Luventory IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna BEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 OTT. 2003 IL CANCELLIEMECTCORTE SUPREMA CASSAZIONE Roma Saffok to rugis one presso l'Agenzia duite Emirate of Rome 21 18.12.03 Sovie 4 al n. 41783 versate € 149.77 appesta in ce placopla autentica 3/5/2002)Part 278 115 del 30/5/2002) for