Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione anche agli effetti penali nei confronti del direttore responsabile, nel caso in cui questi sia imputato di diffamazione a mezzo stampa non a titolo di concorso in tale delitto, ma ai sensi dell'art. 57 cod.pen., per mancato esercizio del necessario controllo sul contenuto del periodico da lui diretto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2002, n. 8692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8692 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 13/02/2002
1. Dott. FERRUA GIULIANA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMATO ALFONSO - Consigliere - N. 205
3. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO MAURIZIO - Consigliere - N. 039657/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AG AO N. IL 03/08/1959
2) ME OR N. IL 02/03/1953
avverso SENTENZA del 26/06/2001 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Udito il difensore della parte civile avvocato Claudio Giannelli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata La Corte di Cassazione osserva:
Sul periodico Aladino diretto da OL AG il 23 marzo 1994 veniva pubblicato un articolo di IO ME che criticava vivacemente il comportamento di DR IO, Presidente della associazione AIMAGI - Associazione Italiana Mutuanti ed Azionisti Gruppo Intermercato -, qualificandolo, tra l'altro, imbonitore, persona che mente abitudinariamente e sempre, non valendo nulla e non rappresentando nessuno.
Per tale fatto IO ME era tratto a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 595 c.p. e OL AG di quella prevista dall'art. 57 c.p.. Il Tribunale di Pavia, con sentenza emessa il 27 febbraio 1996, assolveva i due imputati dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato, avendo il ME esercitato il diritto di critica disciplinato dall'art. 51 c.p., pur riconoscendo che nell'articolo erano stati usati toni duri aspri e fortemente critici.
In seguito ad impugnazione agli effetti penali e civili della parte civile DR IO, la Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 26 giugno 2001, dopo avere rilevato che il tono della polemica tra il ME ed il IO era divenuto molto elevato e che il principio della continenza deve essere valutato con riferimento al tipo ed al tono ... raggiunto dalla polemica per entrambe le parti confermava la decisione di primo grado ritenendo che i due imputati avessero esercitato il diritto di critica. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione agli effetti penali e civili contro entrambi gli imputati la parte civile DR IO che deduceva la nullità della sentenza emessa dalla Corte di merito per violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., non essendo ravvisabile nei fatti l'esercizio del diritto di critica per mancanza del requisito della continenza e per illogicità del principio di diritto affermato dalla Corte di merito.
Va subito detto che il ricorso proposto agli effetti penali nel confronti di AG OL è inammissibile perché la facoltà concessa dall'art. 577 c.p.p. alla parte civile di impugnare le sentenze di assoluzione anche agli effetti penali è limitata al reati di ingiuria e diffamazione e tale non è la violazione prevista dall'art. 57 c.p. Trattandosi di una norma speciale non è possibile alcuna interpretazione analogica.
In realtà la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche l'appello agli effetti penali proposto dalla parte civile contro il AG.
Per quanto riguarda il ricorso agli effetti penali proposto nei confronti di ME IO si deve rilevare che i fatti si sono verificati in data 23 marzo 1994 cosicché il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi previsto per il reato di diffamazione dagli artt. 157 e 160 c.p. è decorso il 1973 settembre 2001.
Per quanto in seguito si dirà non sussistono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi del comma 2^ dell'art. 129 c.p.p.. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di ME IO perché il reato contestatogli è estinto per prescrizione.
Nel caso di specie i motivi del ricorso proposto da DR IO nel confronti del ME non possono essere esaminati ai sensi dell'art. 578 c.p.p. ai fini civili, perché nelle fasi precedenti non vi è stata condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, essendo stati, invece, tutti e due gli imputati assolti dai reati loro rispettivamente contestati (sul punto vedi Cass. 3 ottobre 2000, Macedonio, CED Cass. n. 217280). Risulta, invece, applicabile nel caso di specie, per il ricorso agli effetti civili proposto dal IO nel confronti di entrambi gli imputati, la disposizione prevista dall'art. 622 c.p.p., secondo la quale....se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Nel caso di specie in effetti si è pervenuti alla declaratoria di estinzione del reato contestato al ME per prescrizione perché, come si è già detto, non ricorrevano i presupposti per una assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma 2^ c.p.p.. Soltanto il decorso del tempo, invero, non ha consentito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame sia agli effetti penali che civili.
L'assenza di condanna degli imputati al risarcimento dei danni nel precedenti gradi del giudizio non ha consentito nemmeno un esame dei motivi di ricorso ai sensi dell'art. 578 c.p.p. e cioè ai soli effetti civili.
I motivi del ricorso però debbono essere esaminati agli effetti civili.
Essi appaiono fondati anche ad un esame non del tutto approfondito come è quello previsto dall'art. 129 comma 2^ c.p.p. - quando appare evidente che ... che il giudice deve compiere in caso di estinzione del reato.
Infatti la valutazione di merito compiuta dai giudici dei primi due gradi e cioè che ricorresse nel caso di specie la esimente dell'esercizio del diritto di critica non è sorretta da una motivazione logica e non e fondata su criteri interpretativi accettabili.
La continenza delle espressioni usate, invero, non può essere giudicata con riferimento al livello dello scontro raggiunto tra i due contendenti, come ha affermato la Corte di merito, ma in relazione al costume sociale diffuso ed alle modalità espressive in uso nella società.
Insomma modalità espressive di per sè gravemente lesive perché tali considerate dall'uomo medio in un determinato contesto storico non possono essere considerate strumentali rispetto all'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica ma degradano a semplice occasione e mero strumento di aggressione all'altrui onore.
È vero che la cronaca e la polemica politica ci stanno abituando non solo a toni sempre più esasperati, ma spesso anche inutilmente volgari, ma non vi è dubbio che per la coscienza sociale diffusa dare dell'imbonitore al contraddittore ed affermare che si tratta di persona dedita alla menzogna costituiscono una grave offesa non consentita perché ritenuta non legittima.
Si possono, invero, usare toni aspri e fortemente critici senza ricorrere alla offesa puramente gratuita.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto è, quindi, censurabile e ciò anche a voler prescindere dalla sussistenza o meno degli altri requisiti necessari per ritenere corretto l'esercizio del diritto di critica - verità della notizia e rilevanza sociale della stessa - sul quali manca una adeguata motivazione.
La sentenza impugnata deve allora essere annullata agli effetti civili.
Non vi è dubbio che in siffatte fattispecie occorre - per usare la espressione del legislatore - rinviare gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello e non a quello penale dovendosi evitare ulteriori interventi del giudice penale non essendovi più nulla da accertare agli effetti penali. In effetti la Corte di Cassazione a proposito dell'art. 541 del codice di procedura penale previgente, che era sostanzialmente identico al vigente art. 622 c.p.p., aveva stabilito che la norma, pur prevedendo il rinvio della causa al giudice civile competente per valore in grado di appello soltanto nella ipotesi di annullamento delle sole disposizioni civili, era applicabile, in via analogica anche al caso del contemporaneo annullamento senza rinvio delle disposizioni penali, tutte le volte in cui l'annullamento medesime faceva sopravvivere il potere del giudice di legittimità di decidere sulla azione civile - si tratta dei casi previsti dall'art. 578 c.p.p. trattandosi di situazione razionalmente e funzionalmente analoga a quella prefigurata nella disposizione e ricorrendo la medesima ragione giustificativa di identico trattamento (Vedi Cass. 8 marzo 1988, Falaschetti, Cass. Pen. 1989, 1249). Analoga a quest'ultima ipotesi è, come si è visto, la situazione in esame, perché il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la Corte di Cassazione non ha potuto valutare i motivi di ricorso agli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. per mancanza di una condanna degli imputati nei due gradi di merito.
In conclusione per tutte le ragioni indicate il ricorso proposto nei confronti di AG OL deve essere dichiarato inammissibile, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di ME IO per essere il reato estinto per prescrizione.
La sentenza impugnata deve poi essere annullata agli effetti civili e gli atti vanno rimessi ai sensi dell'art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a IO ME perché il reato è estinto per prescrizione;
Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti penali proposto nel confronti di OL AG;
In accoglimento del ricorso agli effetti civili annulla l'impugnata sentenza nel confronti di entrambi gli imputati e rinvia gli atti ai sensi dell'art. 622 c.p.p, per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2002