Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
La legge n.645 del 1952, in tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e quella n.205 del 1993, recante norme in materia di discriminazione razziale, presentano, almeno per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività "lato sensu" razzista, una oggettività giuridica sostanzialmente coincidente. Peraltro, poiché l'art.1 della legge n.205 del 1993, nella parte in cui ha sostituito l'art.3 della legge n.654 del 1975, stabilisce che le relative disposizioni si applicano soltanto se il fatto non costituisce più grave reato, le disposizioni stesse assumono carattere sussidiario rispetto alle previsioni dettate dalla legge n.645 del 1952. Ne consegue che, se si ritiene di non poter riconoscere attraverso la propaganda razzista la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza sul piano penale solo come forma di incitamento, punibile ai sensi della legge n.205 del 1993.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 7812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7812 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 7.5.1999
1. Dott. GEPIELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 00514/99
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. AC GIOVANNI " N. 18294/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RA OM
2) CE OL AR
3) IG AR
4) OS ER
avverso sentenza del 20.05.1998 C. ASS. APP. di VENEZIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Pubblico ministero in persona del Dott. EP Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Uditi i difensori Avv.ti Paolo Paoli, Leonardo Peli e Gerardo Grisi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Le sentenze di condanna di primo e di secondo grado. Con sentenza del 25 ottobre 1995, la corte di assise di Verona affermava la responsabilità penale di RE NC, ER ES, GA DO, AM IN e TI RD per avere, in Verona, dal 1990 al 21 gennaio 1995, "costituito, organizzato e diretto il movimento denominato Fronte Nazionale avente finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, estrinsecantesi nella esaltazione e violenza quale metodo di lotta politica, nella propaganda razzista, nella esaltazione di esponenti, fatti e metodi del fascismo e del nazismo e nel compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista e nazista" (reato previsto dagli artt. 1 e 2 L. 20 giugno 1952, n. 645), mentre riconosceva altre 44 persone - TO AN, MB MA ON, LA ST, NT AN, AN TI EP, BR DO, AV EP, CA TR, LA CL, LO UI, RA OM, EL TR, ER UR FI, CE LA RL, AS EP, OL FI, RT IN, OR TR, LU RI, AC IA, LL AN, MU ND, NI IA, ER IN, ON AN, ON FR, NG FR, IN CI, RT LU, OM EP, OS PI, OS GI, AF QU, LI ST, SC NL, TI UR, VA AN, AG NE, IG RL, ON GI e NO RO - responsabili dello stesso reato, per aver partecipato alla stessa organizzazione, con le medesime modalità temporali. La corte condannava DA alla pena di anni sei di reclusione e lire 5.000.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, graduava le altre pene, irrogando a ER anni quattro e mesi sei di reclusione e lire 3.000.000 di multa, a BA anni quattro di reclusione e lire 2.500.000 di multa, a NA e a AL anni tre e mesi sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa ciascuno. Alla condanna di ognuno seguiva la pena accessoria L'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Tutti gli altri imputati, accusati di mera partecipazione al movimento, venivano condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 1.000.000 ciascuno, con applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, fatta eccezione per gli imputati NA CO, PO FR, BO, IL, MA e LI. A seguito della impugnazione proposta da tutti gli imputati, la corte di assise di appello di Venezia, con sentenza del 20 maggio 1998, confermava la sentenza di primo grado, condannando tutti gli imputati al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali.
2. I ricorsi per cassazione.
Tutti gli imputati (ad eccezione del AN,
L'TO, del RE e del LI) direttamente o a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di assise di appello di Verona, deducendo una serie di questioni in gran parte comuni, almeno nei tratti fondamentali, sia pure attraverso articolazioni logico - giuridiche non sempre coincidenti, ma tuttavia convergenti nella richiesta finale di assoluzione.
Le questioni proposte vanno dalla illegittimità costituzionale delle norme penali applicate (artt. 1 e 2 legge 20 giugno 1952, n.645, c.d. legge BA) all'insussistenza del reato contestato, sotto i diversi profili L'assenza del pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista, della inidoneità della sola azione di propaganda razziale ad integrare la materialità del reato e della mancanza in seno al movimento del fondamento ideologico fascista in senso completo, non potendosi ravvisare nelle posizioni del Fronte Nazionale alcun profilo di razzismo di stampo biologico e di antisemitismo, e difettando inoltre in esso l'elemento gerarchico e una struttura verticistico - autoritaria. La critica nel merito investe in modo particolare il travisamento operato dai giudici in ordine alla preoccupata rilevanza che il movimento attribuisce al problema L'immigrazione massiccia ed incontrollata in Europa, e si estende fino ad affermare l'inopportunità di recepire le proposizioni del consulente tecnico del P.M. prof. Santarelli, a causa dei suoi trascorsi fascisti, optando per una più aderente qualificazione giuridica dei fatti secondo l'art. 1 della legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino), che vieta ogni
"organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i suoi scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Qualche imputato (OS, per esempio) ha contestato la competenza territoriale della Autorità giudiziaria di Verona, osservando che la competenza a conoscere del presente procedimento spetterebbe alla corte di assise di Brindisi, sede nazionale L'associazione "ove si è svolta l'attività della dirigenza".
In pendenza del ricorso per cassazione, la maggior parte degli imputati ha dichiarato di concordare col P.G. presso questa Corte sull'accoglimento del motivo relativo alla diversa definizione giuridica del fatto loro contestato, previa rinuncia agli altri motivi, accordandosi sulla nuova determinazione della pena. Alla richiesta di patteggiamento sono rimasti estranei AS, FRn, IG e OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è l'esame L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal difensore del OS, già disattesa dalla corte distrettuale veneziana con una motivazione che è perfettamente in linea con il dettato L'art. 21 comma 2 c.p.p., il quale stabilisce un preciso sbarramento alla deducibilità L'eccezione di incompetenza territoriale, disponendo che essa è rilevata o eccepita a pena di decadenza prima della conclusione L'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1 dello stesso codice.
La doglianza va quindi disattesa.
Nel merito, questa Corte ritiene che il fatto contestato agli imputati debba essere diversamente qualificato sotto il profilo giuridico, riconducendo il Fronte Nazionale a quelle organizzazioni che hanno tra i loro scopi l'incitamento alla discriminazione razziale, secondo l'art. 1 comma 3 l. n. 205 del 1993. Secondo la sentenza impugnata, non vi è esatta sovrapponibilità tra la norma incriminatrice della riorganizzazione del disciolto partito fascista (artt. 1 e 2 L. 20 giugno 1952, n.645) - là dove è prevista la propaganda razzista come una delle modalità tipizzate ed alternative della condotta punibile - e la norma incriminatrice di ogni sodalizio, variamente strutturato, avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi (art. 1 comma 3 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. nella L. 25 giugno 1993, n. 205).
Premessa la differenza ontologica che esiste tra propaganda e incitamento (o istigazione), la corte di merito ritiene di poter ravvisare il tratto distintivo tra le due figure criminose nel "necessario contenuto di violenza, o almeno finalizzato alla violenza, quanto meno discriminatoria" di tutte le norme entrate in vigore dopo la c.d. legge BA (a partire dalla L. 13 ottobre 1975, n. 654 fino alla L. n. 205 del 1993), escludendo che tra esse vi sia identità di condotta e di ratio. Secondo l'interpretazione data dalla corte, insomma, la propaganda razzista, quale cellula del pensiero fascista, sarebbe svincolata dalla violenza e, come tale, andrebbe tenuta distinta dall'incitamento alla discriminazione razziale, che pretenderebbe l'odio, la discriminazione e la violenza come elementi necessari, costitutivi della relativa fattispecie. Questa distinzione non è nella legge e quindi non può essere condivisa.
L'art. 1 comma 3 L. n. 205 del 1993 (c.d. legge Mancino, dal nome del suo proponente) sanziona il divieto di costituire organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo i promotori e i dirigenti, per il solo fatto della costituzione, con la reclusione da uno a sei anni, e chi partecipa o presta assistenza alla loro attività alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. L'art. 1 della L. n. 645 del 1952, stabilisce, a sua volta, che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un'organizzazione, un movimento o un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista con lo svolgimento, tra l'altro, di propaganda razziale, punendo i promotori, gli organizzatori e i dirigenti di tali sodalizi con la pena della reclusione da cinque a dodici anni di reclusione e con la multa da due a venti milioni e i partecipanti ad essi con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire.
Ora è indubbio che, contrariamente a quanto viene affermato nella sentenza (che ha omesso di rilevare come nella norma della legge Mancino l'incitamento alla violenza è previsto come alternativo all'incitamento alla discriminazione), almeno per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività lato sensu razzista, l'oggettività giuridica di entrambe le norme coincide nella sostanza. Nell'uno e nell'altro caso, la ratio L'intervento penale appare incentrata sull'esigenza di scongiurare il ricorso a livello collettivo a pratiche di natura discriminatoria sul piano razziale, come dimostra anche l'uso della stessa terminologia (organizzazioni, movimenti, gruppi), anche se per la verità non è agevole cogliere le differenze tra i vari organismi menzionati, a parte il tratto comune a tutti di dover essere dotati di una certa stabilità ed efficacia sul piano operativo.
Tra le condotte di "propaganda razzista" e di "incitamento alla discriminazione razziale" sembra di poter cogliere solo un diverso contenuto istigatorio. Entrambe riconducibili infatti alla sfera L'istigazione "indiretta" per il fatto di integrare un "principio di azione", ovvero di essere caratterizzate dalla netta prevalenza di momenti emotivi e irrazionali, le due condotte si differenziano per il loro porsi come antecedenti più o meno immediati di fatti criminosi. Con questa differenza: mentre la "propaganda" identifica in sè un'azione volta a diffondere un'idea e a far proseliti, l'incitamento fa nascere e alimentare lo stimolo che spinge all'azione di discriminazione, e, quindi, realizza un fatto ontologicamente più grave. Situazione, del resto, che la sentenza riconosce essersi verificata in concreto, evidenziando come "in alcuni casi particolarmente aggressivi e virulenti" l'azione del Fronte Nazionale ha raggiunto i toni L'istigazione vera e propria. Peraltro, l'art. 1 della legge Mancino si apre con una clausola di riserva espressamente contenuta nel primo comma della norma, che la considera sussidiaria ("salvo che il fatto costituisca più grave reato", dice), a conferma che la sua applicabilità è esclusa finché è o resta applicabile la norma principale, onde evitare duplicità di incolpazione per un'unica condotta. Corollario di questo principio è che la norma principale, che contempla un grado diverso di offensività dello stesso bene protetto dalla norma sussidiaria e può anche assumere rispetto a questa connotati e finalità che si aggiungono e proseguono in direzione autonoma, se ritenuta applicabile, esaurisce il disvalore penale del fatto e tutela anche l'interesse protetto dall'altra. Per cui venendo meno la norma principale per la insussistenza di elementi specializzanti rispetto alla norma sussidiaria, questa riprende vigore ed esplica la sua funzione con la sanzione penale che le è propria e consegue alla violazione del relativo precetto (Cass., Sez. I, 30 settembre 1993, DA, in Cass. pen. mass. ann., 1995, n. 473, p. 686). Ne consegue che, se si ritiene di non poter riconoscere attraverso la propaganda razzista la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza sul piano penale solo come forma di incitamento, punibile ai sensi della legge n. 205 del 1993. Ciò posto, è indubbio che proprio dai documenti del Fronte Nazionale citati nella sentenza emerge lo spirito razzista tipico di chi distingue tra razza superiore e razze inferiori, i bianchi e gli altri, vede nell'immigrazione un pericolo, tratta il tema della razza con aperta denigrazione, bollando come "infezione" l'unione tra persone di razze diverse e come "bastardi" i meticci, cioè le persone di sangue misto: tutto questo costituisce manifestazione di intolleranza razziale, professione di ideologia razzista in contrasto con i principi di uguaglianza e di democrazia, e, quindi, in assenza di altri più pregnanti ai fini della configurazione del reato associativo delineato dalla legge BA, violazione del divieto sancito dalla legge Mancino.
Così diversamente qualificata l'imputazione originaria, diventa irrilevante la dedotta questione di illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici del divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista.
L'accoglimento del motivo L'impugnazione proposta, limitatamente alla diversa qualificazione giuridica del fatto-reato contestato, giova anche al coimputato non impugnante LI NE, in virtù L'effetto estensivo L'impugnazione, previsto dall'art. 587 comma 1 c.p.p., che opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta ad impugnazione, così da assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguito dai coimputati impugnanti (Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti, in Cass. pen. mass. ann., 1995, n. 1477, p. 2497). Da questo angolo visuale, pertanto, non sembra potersi condividere il contrario orientamento espresso da alcune pronunce di questa stessa Corte (Cass., Sez. VI, 30 marzo 1998, Scepi, Id., Sez. VI, 21 febbraio 1991, Luceri) che preclude l'effetto estensivo L'impugnazione quando si acceda alla procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 599 e 602 c.p.p. La sentenza deve essere, dunque, annullata e gli atti trasmessi ad altra sezione della corte di assise di appello di Venezia, perché si uniformi alla sentenza di questa Corte per ciò che attiene la questione di diritto con essa decisa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. dichiara irrilevante la proposta questione di legittimità costituzionale;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA OM, CE LA RL, IG RL, OS GI e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti del non ricorrente AG NE in ordine al reato previsto dall'art. 1 L. 25 giugno 1993 n. 205, così qualificata l'originaria imputazione;
e rinvia
ad altra sezione della corte di assise di appello di Venezia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999