Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 7812
CASS
Sentenza 7 maggio 1999

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La legge n.645 del 1952, in tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e quella n.205 del 1993, recante norme in materia di discriminazione razziale, presentano, almeno per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività "lato sensu" razzista, una oggettività giuridica sostanzialmente coincidente. Peraltro, poiché l'art.1 della legge n.205 del 1993, nella parte in cui ha sostituito l'art.3 della legge n.654 del 1975, stabilisce che le relative disposizioni si applicano soltanto se il fatto non costituisce più grave reato, le disposizioni stesse assumono carattere sussidiario rispetto alle previsioni dettate dalla legge n.645 del 1952. Ne consegue che, se si ritiene di non poter riconoscere attraverso la propaganda razzista la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza sul piano penale solo come forma di incitamento, punibile ai sensi della legge n.205 del 1993.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 7812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7812
    Data del deposito : 7 maggio 1999

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