Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
Non sussiste il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. (Fattispecie in tema di false dichiarazioni del privato in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto per l'applicabilità del condono edilizio, cui, a seguito dei necessari accertamenti, l'autorità comunale reagiva emettendo ordinanza di demolizione del manufatto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2012, n. 28945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28945 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/05/2012
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1327
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - rel. Consigliere - N. 34034/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DR N. IL 06/07/1962;
avverso la sentenza n. 275/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 26/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Scardaccione, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Fracchia, il quale chiede l'accoglimento dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, ha condannato AR LE per i reati di costruzione abusiva D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44, comma 1, lett. B (capo A), di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (nella specie dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla istanza di condono edilizio;
capo B) e per il tentativo in riferimento al reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. (capo C).
2. La corte d'appello di Genova ha dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo A, confermando la declaratoria di responsabilità per gli altri due reati e diminuendo la pena a mesi due e giorni 25 di reclusione.
3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato per i seguenti quattro motivi:
a. erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alle norme di cui agli artt. 48, 56 e 480 cod. pen.. b. CA e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione all'integrazione, in punto di diritto, della fattispecie di reato di cui al capo C dell'imputazione. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, osserva la difesa che la corte di cassazione ha affermato che sussiste il tentativo solo qualora vi sia un principio di azione da parte del deceptus, cioè dell'agente immediato e, dunque, nel caso concreto, del sindaco. Il tentativo punibile, in tema di falso ideologico per induzione, richiederebbe, secondo il ricorrente, che il pubblico ufficiale, una volta tratto in inganno, ponga a sua volta in essere comportamenti finalizzati alla formazione dell'atto contenente la falsità (cita sez. 5, numero 41. 205 del 23/09/2002). Al mero inganno del decipiens, che tenti invano di indurre in errore il pubblico ufficiale, non è attribuibile rilevanza penale ai sensi dell'art. 48 cod. pen.; si ritiene poi non pertinente la sentenza n. 38.226/2008 citata dalla Corte d'appello. Infine, si sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato, oltre all'errore di diritto di cui sopra, è priva anche di sufficienti argomentazioni idonee a contrastare la giurisprudenza, attraverso l'illustrazione di interpretazioni alternative.
c. CA e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alla affermazione di responsabilità in punto falsa attestazione della data di ultimazione del manufatto;
sotto tale profilo lamenta il ricorrente che la trama motivazionale del provvedimento sia insufficiente a sostenere la pronuncia di condanna in relazione al momento di completamento del manufatto oggetto di costruzione abusiva. d. mancanza della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento alla fondatezza delle censure in atto d'appello sull'interpretazione di "ultimazione dell'opera" e conseguente individuazione del tempus commissi delicti. Sotto questo profilo, osserva il ricorrente che ai fini della normativa sull'edilizia si deve ritenere ultimato un fabbricato quando sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso sono fondati;
non sussiste, infatti, il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale (artt. 56, 48 e 480 cod. pen.) allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. Ne consegue che le false dichiarazioni del privato in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dai predisporre il provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto (Sez. 5, n. 41205 del 23/09/2002, Di Giuseppe). Nel caso di specie risulta che il sindaco, dopo aver ricevuto la domanda di condono, ha inviato sul luogo il geometra del Comune e l'agente della polizia municipale, per verificare le attestazioni dell'imputato. Questi controlli, con esito negativo, hanno impedito che venisse avviato il procedimento diretto al rilascio della concessione in sanatoria e quindi deve ritenersi che il fatto non configuri nemmeno il tentativo del reato contestato.
2. Con riferimento alla falsa attestazione della data di ultimazione del manufatto, trattasi di motivo inammissibile in quanto si dirige verso valutazioni di fatto e sollecita a questa corte una non consentita diversa valutazione delle prove del tutto inconferenti, poi, sono le considerazioni generali di natura probatoria, sull'onere dell'accusa di dimostrare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, dal momento che la corte ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti per giungere ad una pronuncia di condanna, che non è stata invece ritenuta, come si assume erroneamente in ricorso, in forza di una mancanza di prova negativa da parte dell'imputato).
3. L'ultimo motivo di ricorso, diretto contro l'interpretazione del concetto di "ultimazione dell'opera", è inammissibile in quanto irrilevante ai fini dell'esito del presente processo;
anche a ritenere condivisibili le osservazioni del ricorrente, resta il fatto che il manufatto era del tutto inesistente alla data del 31 marzo 2003, mentre l'AR ha dichiarato che a tale data era già stato fabbricato. Del tutto irrilevante, dunque, risulta accertare se il manufatto fosse ultimato o meno alla data del dicembre del 2003. 4. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere accolto limitatamente al reato sub e), perché il fatto non sussiste, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, posto che la pena per il reato sub b) non era stata determinata autonomamente ne' in primo grado, ne' in appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per il reato sub c) perché il fatto non sussiste;
rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012