Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 39008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39008 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
39008-25
Composta da:
GA De CI
- Presidente -
Sent. n. sez.
1481
NN CU
AR IL GI
CC 23/10/2025 R.G.N. 26321/2025
OL Di NI GL
RE Di NE
Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De NE MA, nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RE Di NE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava la custodia cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di MA De NE, nell'ambito di un procedimento per partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante mafiosa (art. 74,
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commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 416-bis.1 cod. pen.) (capo 2 dell'imputazione provvisoria).
2. Nell'interesse dell'indagato, ha presentato ricorso l'Avv. Antonio, Buondonno, deducendo i seguenti due motivi.
2.1. Violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla dedotta incompatibilità territoriale. I fatti in contestazione sono stati commessi in Lombardia nelle province di Milano e Pavia, aree nelle quali risiedeva l'indagato. Anche SE, dal quale l'asserito "gruppo di spaccio De NE" si approvvigionava dello stupefacente,è stabilmente radicato sul territorio lombardo. Dagli atti e dal capo di imputazione emerge l'esistenza di più associazioni collegate tra loro ma, in verità, autonome.
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Il Tribunale del riesame ha ritenuto che AT (in provincia di Reggio Calabria) fosse il luogo dove avvenivano i rifornimenti di droga, ma poi ha evidenziato - incorrendo oltretutto in contraddizione che De NE non aveva mai avuto contatti diretti con i fornitori calabresi, affermando che pose in essere condotte tra loro diversificate (detenzione, ricezione trasporto e cessione) con una cerchia di soggetti che eseguivano i suoi ordini, sempre nel territorio lombardo. Ha reputato inoltre inconferente il fatto che De NE era già stato giudicato per fatti sovrapponibili a quelli oggetto del presente procedimento a
Milano.
Le condotte giudicate a Milano sono però connesse a quelle del procedimento attuale sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, sicché l'identità del disegno criminoso è idonea a determinare lo spostamento della competenza sia per connessione, sia per materia, sia per territorio (gli episodi in continuazione riguardano non solo De NE ma anche SE).
2.2. Errata applicazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Giudice del riesame ha ravvisato il pericolo sulla scorta della sola gravità del reato, della pluralità delle condotte asseritamente poste in essere tra il 2018 e il 2020 e del ruolo contestato al ricorrente, ma ha trascurato di considerare, come dedotto dalla difesa in sede di riesame, il lungo tempo (oltre 5 anni) intercorso tra la commissione dei fatti contestati all'indagato e l'applicazione della misura cautelare, suscettibile di superare la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. dedotte Inoltre, non ha valutato le circostanze, documentate dalla difesa, che aveva documentato come il ricorrente, nel frattempo condannato per altri risalenti reati, avesse fruito di misure alternative ed intrapreso un serio percorso riabilitativo
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presso il SERT e di affrancamento dal crimine, rescindendo ogni rapporto con gli ambienti di riferimento e mantenendo una condotta buona e costante (dimostrata dall'assenza di pendenze di altro genere).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.2. Il Tribunale del riesame ha risposto alla deduzione difensiva, conformandosi espressamente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, [...], Rv. 272185), ed ha precisato che i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. rilevano esclusivamente quando risulti impossibile individuare il luogo in cui ha sede la base dove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 6, n. 49542 del 26/11/2009, [...], Rv. 245488).
1.2. Quindi, premesso che, in base al capo di imputazione provvisorio, De NE risulta essere l'organizzatore e il dirigente del gruppo di spaccio, con i compiti di tenere rapporti con i fornitori SE e RO o acquistare la sostanza stupefacente, tenerla e suddividerla in dosi per lo spaccio al minuto o ricevere le richieste dei singoli clienti e coordinare le consegne dello stupefacente, i Giudici del provvedimento impugnato hanno illustrato come in AT si svolgessero i rifornimenti della droga, la quale veniva poi veicolata anche verso il territorio milanese, aggiungendo che, segnatamente, RO insieme a SI otteneva lo stupefacente in Calabria e provvedeva a tagliarlo e a trasportarlo, facendolo poi giungere in Lombardia presso SE, che riforniva dello stupefacente gli ulteriori livelli dell'associazione e si rapportava con i RO. Sulla base di tale assetto organizzativo, nell'ordinanza si è correttamente desunto come in Calabria fosse ubicato non solo il luogo in cui si è concluso il pactum sceleris, ma anche la sede decisionale dell'associazione e la fonte della sua concreta operatività, chiarendo oltretutto che il procedimento milanese aveva ad oggetto condotte criminali, poste in essere unicamente in Lombardia, ben più ristrette di quelle contestate nel presente giudizio.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere quindi rigettato.
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2.1. È vero, infatti, che, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (c.d. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, [...], Rv. 277231). Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte ha anche avvertito che il mero decorso del c.d. "tempo silente" non è sufficiente, occorrendo dar conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, [...], Rv. 286698).
2.2. Ciò precisato, il Tribunale del riesame ha chiaramente esposto le ragioni per cui ha ritenuto che non fosse superabile, nel caso di specie, la presunzione legislativa. In particolare, ha argomentato a partire dalla gravità delle condotte, dal rilevante numero di illeciti realizzati, dai legami criminali vantati dalle modalità complessive con cui venivano realizzati fatti delittuosi, dall'organizzazione predisposta per porre in essere in modo stabile, continuativo e professionale la propria attività, evidenziando un rilevante pericolo che il soggetto ponga in essere ulteriori delitti. Ha richiamato i plurimi precedenti specifici per condotte inerenti a reati contro il patrimonio, quali estorsioni in concorso, porto abusivo di armi, oltre a numerose condanne per reati in materia di narcotraffico, poste in essere anche recentemente (negli anni 2020, 2021, 2022), e una condanna per evasione nel 2021. Ha valorizzato la circostanza che De NE si fosse mostrato pronto ad usare le armi nel confronti anche degli altri coindagati, ad esempio allorquando si trattava di comporre liti inerenti al prezzo della droga oggetto di cessioni, specificando come tale condotta accresca il già grave quadro cautelare, dimostrando che si tratta di soggetto stabilmente e continuativamente dedito alla commissione di reati e portatore di spiccata pericolosità sociale e proclività a delinquere.
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Ha escluso, infine, il rilievo della documentazione inerente al suo stato di tossicodipendenza, in quanto risalente all'anno 2020. 2.3. Sottraendosi tale motivazione legittimità, il motivo deve essere rigettato.
completa e logica al sindacato di
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/10/2025
Il Consigliere estensore RE Di NE On th
Il Presidente GA De CI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 03 DIC 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Dott.ssaGiuseppina Cirimele
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