Sentenza 16 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. ABU REPUBBLICA ITALIANA per diritti L. LA COR IES 2 0 1 IN NOME DI POPOLO IT SIANO 0 05 il CANCELLIERE RIMA DI CASSA NON Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22244/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere Cron. 351 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Ud.18/10/00 Dott. GU VIDIRI ConsigliereDott. Guglielmo SIMONESCHI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE DE BIASE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. $2000 per diritti L. # 16 GEN. 2001... CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato CAPECCI G IL CANCELLIERE F, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.R.I.N. AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo CG575029 studio dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA F, 2000 rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO NUNZIO, $4282 giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio controricorrente dal Sig. D'AMATI 12000 per diritti L. avverso la sentenza n. 3635/98 del Tribunale di 29. GEN. 2001 NAPOLI, depositata il 30/09/98 R.G.N. 42306/96; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito l'Avvocato FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il CANCELLER'A rigetto del ricorso. C6073303 CANCELLERIA CANCELLERIA CG073304 CANCELLERIA COUP 1726 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale CAPE.al Sig CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE per diritti L 08 FEB 2001 Rilasciata copia legale IL CANCELLIEWE thiese al Sig. per diritti LEEB 2001 CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ricorso depositato in data 12 novembre 1993, Con CO De IA, ex dipendente dell'AMAN quale addetto alle centrali di sollevamento, esponeva di lavorare in turni avvicendati di 8 ore ciascuno, lavorando per due giorni dalle 7 alle 15, per i due successivi dalle 15 alle 23, e per due ancora dalle 23 alle 7. Dopo sei giorni di lavoro consecutivo aveva goduto di due giorni di riposo. Il turno era organizzato in cicli di otto settimane, nel corso delle quali egli si era alternato sistematicamente al lavoro con altri dipendenti nei precisati orari per riprendere la sua attività con le medesime cadenze. Deduceva inoltre che GU OL . l'orario di lavoro era stato fissato dall'accordo sindacale del 12 dicembre 1986 in 37,5 ore settimanali. Per le prestazioni eccedenti che egli aveva reso quale turnista l'Azienda gli aveva riconosciuto il compenso corrispondente a 50 minuti di lavoro straordinario per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro, aveva cioè considerato che nel ciclo di otto settimane il turnista era presente al lavoro per 42 giorni di 8 ore ciascuno, e pertanto rendeva una prestazione complessiva di 336 ore(42 gg. × 8 ore), eccedente di 36 ore quella contrattuale che era di 300 (37,5 ore x sette settimane). L'azienda, in 1 tal modo, non solo gli aveva riconosciuto un' ora in meno di quelle effettivamente rese in 8 settimane (50 minuti X 42 gg.) ma, anche e soprattutto, aveva operato una illegittima compensazione per le prestazioni straordinarie rese in eccedenza rispetto alle 37,5 ore settimanali ed i riposi aggiuntivi,cui corrispondeva la retribuzione prevista per le prestazioni ordinarie. In base a tali premesse il ricorrente chiedeva la condanna dell'azienda al pagamento della somma di lire 13.004.701. Dopo la costituzione dell'Azienda, il Pretore di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo LO KA un'ora di lavoro straordinario per ogni ciclo di turnazione ordinario e condannava l'azienda al pagamento della somma di lire 712.296. Su gravame dell'azienda il Tribunale di Napoli con sentenza del 30 settembre 1998 rigettava l'appello compensava le spese. Nel pervenire a tale e conclusione il Tribunale osservava che l'appellante aveva operato una errata ricostruzione del principi posti a base del diritto al risposo settimanale e di quelli che regolano il diritto alle maggiorazioni per straordinario. Il primo, caratterizzato da un riposo di 24 ore, stabilito dalla legge (artt. 1 e 3 1. 370/34 e 2109 c.c.) e tutelato dall'art. 36 Cost., può 2 essere derogato solo in vista di specifiche disposizioni di legge. Il secondo, fatti salvi i limiti di orario, può essere previsto e disciplinato, contrattazionecome anche modificato, dalla collettiva, alla quale deve solo farsi riferimento per definire i rispettivi limiti contrattuali dell'orario di lavoro e, quindi, dello straordinario. Quest'ultimo deve essere computato, osservava il Tribunale, come prevede la contrattazione collettiva, all'interno della strutturazione specifica dell'orario di lavoro collettivamente previsto. Era pertanto all'accordo aziendale del 12 dicembre 1988 che occorreva fare riferimento, che stabiliva la riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 39 a 37,5 dal lunedì al venerdì, con evidente esplicito richiamo alla settimana di calendario. Del resto lo stesso orario settimanale non poteva prescindere dalla specifica turnazione attuata dal lavoratore, con inizio dal lunedì della prima settimana e termine alla domenica dell'ottava settimana, con un sistema che aveva, dunque, portato alla prestazione di 336 ore per l'intero ciclo di 8 settimane a fronte di 300 di cui all'accordo stesso. Il limite contrattuale risultava così superato per 36 ore, di cui 35 risultavano pacificamente retribuite come straordinario. 3 Avverso tale sentenza CO De IA propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. 1'ARIN (Azienda Risorse Resiste con controricorso Idriche di Napoli),già AMAN. CO De IA ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente deduce 1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c. e dell'art. 2109 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. milo OLuGUo 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. In particolare sostiene che il computo del lavoro straordinario effettuato doveva avvenire tenendo conto che l'orario normale settimanale era di 37,5, e che detto computo andava effettuato non con riferimento alla settimana di calendario bensì a ciascun periodo di sei giorni lavorativi prima del giorno di riposo, considerando altresì che le norme che fissano il suddetto limite al lavoro straordinario, così come quelle che regolano il riposo settimanale, sono rivolte a tutelate le condizioni biologiche e fisiologiche del dipendente, evitando i pericoli di un accumulo di fatica fisica e psichica. Il ricorrente aggiunge, poi, che i suddetti principi sono stati enunciati anche con la sentenza 26 marzo 1982 n. 1889, resa dalla Corte Suprema a Sezioni Unite. La locuzione dell'accordo aziendale poi tenuta presente dal Tribunale non aveva alcun significato ai fini decisori perchè la disposizione citata aveva come scopo soltanto quella di stabilire che il nuovo orario di lavoro sarebbe stato concentrato "per il personale non turnista" nei primi cinque giorni della settimana (dal lunedì al venerdì), di guisa da lasciare Guard the libera oltre la domenica, pure la giornata del sabato che, tuttavia, sarebbe stata considerata(se lavorata) "feriale", nel senso che per essa non andava corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo. Di contro, per quanto riguardava i turnisti, le parti sociali avevano dimostrato, con la disciplina contrattuale relativa alla riduzione dell'orario di lavoro, di volere considerare ai fini della determinazione dell'orario di lavoro settimanale (e quindi della determinazione del lavoro ordinario e di quello straordinario) la settimana lavorativa non come quella di calendario, ma bensì come il periodo lavorativo di 6 giorni consecutivi correnti tra un 5 L riposo all'altro.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Un ordinato iter motivazionale impone in primo luogo un esame delle norme di legge riguardanti l'orario di lavoro. Va premesso che la materia in esame trova la sua disciplina nel risalente r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 (Limitazioni dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473. Detta disciplina ha stabilito un "orario Garbolden - per gli massimo normale di lavoro", fissandolo operai ed impiegati nelle aziende eindustriali commerciali di qualunque natura in otto ore al - giorno о in 48 ore settimanali di lavoro effettivo (art. 1, comma 1, r.d.l. n. 692/1923); ha previsto, solo per i lavori agricoli e per i lavori per i quali ricorrano esigenze tecniche o stagionali, massimo normale "su la ripartizione dell'orario prevedendo cioè la periodi ultra-settimanali", possibilità di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali purchè la durata media del lavoro entro - determinati periodi- non ecceda i limiti stabiliti con appositi decreti (art. 4 d.r.l. n. 692/1923); 6 legittima, infine, su accordo delle parti, l'aggiunta "alla giornata normale di lavoro" di un periodo di straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali od "una media equivalente entro un periodo determinato" a condizione in ogni caso che il lavoro straordinario venga computato a parte e retribuito con un aumento di paga non inferiore al 10% (art. 5 r.d.l. n. 692/1923).
3. Solo di recente, in ragione dell'esigenza di adeguare il nostro sistema ordinamentale a quello degli altri Stati della comunità Europea, si è avuta Gundothen una parziale modifica della disciplina ora descritta. Ed invero, in primo luogo, con l'art. 2, comma 18-21, 1. 28 dicembre 1995 n. 549, si è stabilito che si considera lavoro straordinario, seppure ai soli fini contributivi, per tutti i lavoratori(ad eccezione del personale direttivo) quello che eccede le 40 ore settimanali e quello che eccede la media di 40 ore settimanali nel caso di regimi di "orario plurisettimanale" previsti dai contratti collettivi nazionali, ovvero in applicazione di questi ultimi, dei contratti collettivi di livello inferiore purchè il periodo di riferimento non superi 12 mesi(art. 12, comma 8, 1. n. 549/1995). Inoltre, con l'art. 13 1. ' 24 giugno 1997 n. 196, il legislatore, senza nulla 7 dire in relazione all'orario normale massimo giornaliero, ha fissato per tutti i comparti lavorativi il solo limite di orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali ed, introducendo una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario (flessibilità imposta dalle nuove esigenze tecnico- produttive), ha pure stabilito che la contrattazione collettiva può assumere il predetto limite settimanale come durata media rispetto ad un periodo massimo di un anno, prevedendo così uniformemente alla - direttiva comunitaria n. 104 del 1993 (ed al successivo Gunbolden avviso comune delle parti sociali del 12 novembre 1997) l'intervento delle parti sociali per fissare orari di lavoro (c.d. lavoro multiperiodale) anche superiori alle 40 ore settimanali, purchè nell'arco del periodo di riferimento sia in ogni caso mantenuta la media delle 40 ore settimanali. Infine, con il d. 1. 29 settembre 1998 n. 335 (convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1998 n. 409), in attesa di una organica e esauriente disciplina sull'orario di lavoro, il legislatore 'ha stabilito che le imprese, in assenza di diversa disciplina dei possano effettuare lavoro contratti collettivi, straordinario per 250 ore annuali ° per 80 trimestrali. 8 4. E' indubbio che la più recente normativa non è ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, ma il suo richiamo appare opportuno perchè contribuisce a chiarire lo stesso ambito applicativo delle citate disposizioni del r.d.l. del 1923 e dei principi inderogabili in materia di gestione dell'orario di lavoro, con l'individuazione di alcuni fondamentali regole che, per essere funzionalizzate alla tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore costituzionalmente garantita (cfr. art. 36, comma 2 e 3, Cost.), non possono essere derogate nè dai titolari GUo LE del singolo rapporto lavorativo nè delle stesse parti sociali con la contrattazione collettiva. Orbene, sulla base di una globale lettura del vigente assetto normativo è possibile pervenire ad un primo risultato, consistente nel considerare la settimana di calendario come regola generale su cui parametrare il rispetto dell'orario normale massimo sia in relazione alla singola giornata lavorativa sia in relazione alla intera settimana lavorativa (come visto, rispettivamente 8 e 48 ore di lavoro effettivo ex art. 1 del r.d.l. n. 692/1923) (cfr. in giurisprudenza per la statuizione che il limite fissato convenzionalmente per l'orario settimanale va riferito alla settimana di calendario Cass. 6 dicembre 1991 n.13144). 9 L'esattezza di questo assunto è desumibile anche dalla considerazione che, da un lato, l'art. 4 del r.d.l. n. 692 del 1923 lascia alla contrattazione la possibilità di fissare periodi di collettiva ultra-settimanali (disancorando così il computo computo dell'orario massimo normale dall'abituale parametro della settimana di calendario) e, dall'altro lato, dal successivo art. 5, che nel regolare il lavoro straordinario mostra di riferirsi sempre ed unicamente ad uno stesso ed unico arco temporale, che è bene ribadire ancora una volta non può che ДЛ ВИ identificarsi nella spazio temporale di sette giorni. Come si è detto, allo stato l'art. 13 1.5. n. le196 del 1997 consente che, in tutti i comparti, parti sociali possano regolamentare l'orario massimo normale di lavoro anche al di là della settimana di calendario, fissando in 40 ore la media dell'orario settimanale nell'ambito di un periodo di riferimento non superiore, in alcun caso all'anno, all'anno. previsione di una siffattaL'espressa regolamentazione, corollario dell'autonomia collettiva e della valorizzazione del ruolo del sindacato come il soggetto più idoneo a conciliare, nella gestione dell'orario del lavoro, le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori, non deve indurre a ritenere che 10 sotto la vigenza della antica disciplina non fosse consentita alla contrattazione collettiva, in ragione delle particolari e specifiche esigenze del singolo settore produttivo, fissare, da un lato, un orario normale massimo lavorativo al di sotto delle 48 ore settimanali e delle 8 ore giornaliere, e parametrare l'orario così individuato all'interno di una settimana non coincidente con quella di calendario, ma invece con quella corrente da un riposo ad un altro o anche con un periodo più lungo. E' evidente però che la legittimità di tale contrattazione collettiva trovava GU LE i suoi limiti nel rispetto continuo e costante, e cioè in ogni singola giornata di esecuzione dell'attività lavorativa ed in ogni periodo di sette temporali(appunto ore giorni, di quei limiti settimanali) - nonchè giornaliere e 48 ore nell'osservanza delle giornate di riposo dopo non più di sei giorni lavorativi · il cui riconoscimento è a garanzia della salute stato posto dal legislatore del lavoratore, come è attestato anche dalle condizioni richieste per lo straordinario e dai limiti quantitativi del suo svolgimento (2 ore al giorno e due settimanali). Del resto già da tempo, e precisamente a partire dagli anni 70 la contrattazione collettiva aveva finito per 11 generalizzare un limite di 40 ore settimanali, poi ulteriormente abbassato per alcune categorie (ad es. 37,5 ore nei settori del credito e delle assicurazioni) o con contratti aziendali (ad esempio 36 ore in molte aree del settore tessile) anche attraverso l'utilizzazione dei permessi per ragioni personali. Così veniva operata una derogabilità in melius in relazione a quanto stabilito dalla previsione legale in attuazione del regola codicistica che attribuisce, oltre che alle leggi speciali, anche alla contrattazione collettiva l'indicazione dei GU LE limiti massimi di durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro>(art. 2107 c.c.). Il principio dell'ammissibilità di condizioni più favorevoli ad opera della contrattazione collettiva è ora prevista espressamente nella materia in oggetto essendosi, appunto, statuito che 1 contratti collettivi possono stabilire una durata collettiva minore di quella prevista per legge(art. 13, comma 1, 1. n. 196 del 1997), con la conseguente legittimità di una fissazione convenzionale dell'orario normale settimanale in termini ridotti rispetto all'orario legale delle 40 ore e con l'ulteriore effetto di permettere il rispetto del limite convenzionale con il criterio della media multiperiodale,sempre però 12 nella salvaguardia delle otto ore giornaliere, il cui limite non è consentito alla contrattazione collettiva derogare in ragione della rilevanza costituzionale della durata massima della giornata lavorativa(art. 36, comma 2, Cost.) e dovendosi il limiti dell'orario giornaliero e quello dell'orario considerarsi autonomi e non invecesettimanale alternativi (cfr. al riguardo Cass. 29 gennaio 1999 n. 817; Cass. 2 agosto 1996 n. 6995;Cass. 15 novembre 1985 n. 5616;Cass. 20 aprile 1983 n. 2729). Orbene, i principi innanzi enunciati consentono 6. soluzione della controversia in oggetto la ND evidenziando l'infondatezza della pretesa del dipendente dell'azienda. La domanda del lavoratore si basa sul presupposto che una volta indicato l'orario normale massimo settimanale nella misura di 37,5 ore settimanali, il superamento di detto limite ai fini del riconoscimento dello straordinario( e della sua remunerazione con le prescritte maggiorazioni) deve essere effettuato nell'arco di tempo da un riposo all'altro e non invece nell'arco della settimana di calendario nè tanto meno sulla base della media del lavoro computata entro un più lungo arco temporale (nella specie otto settimane, tempo corrispondente ai diversi cicli dei turni 13 lavorativi avvicendati). A sostegno di tale assunto il lavoratore ha fatto riferimento ad una decisione di questa Corte, a Sezione Unite, e precisamente alla sentenza 26 marzo 1982 n. 1889, che però non è riferibile alla fattispecie in esame. Ed invero detto pronunziato, che propone una interpretazione rigida circa il concetto di riposo settimanale, non condiviso da autorevole dottrina, non si pone in contrasto con la ricostruzione sinora svolta atteso che statuisce computo del massimo di lavoro - quanto al straordinario - che debba farsi consentito riferimento non alla settimana di calendario, bensì a ciascun periodo di sei giorni lavorativi ed uno di Gunbolden riposo, e ciò perchè lo spirito della disciplina concernente i limiti del lavoro straordinario, così come quella che riguarda il riposo settimanale, consiste nella tutela delle esigenze bio-fisiologiche del lavoratore e nell'evitargli il pregiudizio che può derivargli dall'accumulo di fatica fisica e psichica. E' evidente come un simile pericolo di danni non configurabile allorquando la contrattazione è collettiva, introducendo nella regolamentazione dell'orario normale massimo di lavoro e dello straordinario una disciplina (convenzionale) per il lavoratore più favorevole di quella legale, e pur 14 facendo riferimento per il calcolo dello straordinario ad una media da rispettarsi entro un arco temporale più lungo di una settimana, non superi mai, con riferimento alla durata di sette giorni continuativi, i limiti di orario normale massimo e di straordinario, legislativamente indicati al fine di tutelare,appunto, la salute del lavoratore, e che sono stati individuati nella vecchia disciplina in 8 ore giornaliere e 48 settimanali(per l'orario normale massimo) ed in 2 ore giornaliere e 12 settimanali (per lo straordinario), con un conseguente limite GUo VI invalicabile in ogni caso di 52 ore settimanali, e che per la nuova disciplina coincidono - per quanto attiene al comparto industriale ed in assenza di una contrattazione collettiva sul punto - con 8 ore giornaliere e 40 settimanali e con 250 ore annuali e 80 ore trimestrali. Poichè nella fattispecie in oggetto risulta pacifico tra le parti che mai sono state superate anche nel periodo corrente da un riposo ad un altro le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, la sentenza impugnata va confermata, anche se con le modifiche in termini motivazionali scaturenti dai principi innanzi enunciati, modifiche consentite sulla base dei poteri correttivi attribuiti a questa Corte ex art. 15 384 c.p.c.
7. Ragioni di completezza argomentativa impongono di farsi carico anche di esaminare altri profili della articolata censura contenuta nel ricorso. Per andare in contrario avviso alle conclusioni cui si è giunti non vale neanche l'assunto del lavoratore di avere svolto lavoro straordinario nella misura totale di 73.5 ore per avere, nell'arco del ciclo lavorativo di otto settimane, spiegato lavoro per sette volte per sei giorni di seguito con una prestazione di 48 ore laddove l'orario settimanale quito volun normale massimo per contratto era di 37,5 ore (10,5 × 7). Ed invero, ancora una volta, facendo applicazione dei principi innanzi enunciati ed in assenza di una chiara e specifica contrattazione collettiva che lo legittimi dimostrando, quindi, un manifesto intento delle- parti sociali di modificare la normativa legale - non risulta praticabile nè sul piano logico nè su quello giuridico un sistema di computo del lavoro normale massimo e dello straordinario che - come quello patrocinato dal lavoratore non tenendo in alcuna - considerazione, nella sequela dei giorni dell'intero ciclo lavorativo, di quelli destinati a riposo compensativo, finisca in concreto per parametrare 16 l'orario "settimanale" non su "sette giorni" ma su un diverso numero di giorni (nel caso di specie, come si è visto, sei, ovvero di otto ove si considerino le due giornate di riposo), con risultati che seppure più vantaggiosi per il lavoratore non risultano, però, sempre alla luce di trovare fondamento alcuno in alcuna principi innanzi enunciati disposizione di legge. Sotto altro versante non può, infine, 8. lamentarsi una errata interpretazione del testo dell'accordo aziendale del 12 dicembre 1986. Questa Corte con giurisprudenza costante ha che l'interpretazione dei contratti affermato GU LE di diritto comune è rimessa al giudice collettivi di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale(cfr. ex plurimis : Cass. 27 marzo 1999 n. 2953; Cass. 2 febbraio 1999 n. 862; Cass. 4 luglio 1997 n. 6007). Questa stessa Corte ha altresì statuito che sussiste violazione del criterio dell'interpretazione letterale, che impone di tenere conto del significato o accezione autentica delle parole attraverso le quali si è espressa la comune volontà delle parti stesse, soltanto nei casi in cui alle parole stesse venga attribuito un senso 17 che contrasti con il significato lessicale loro assegnato dai contraenti e non quando venga scelto uno dei possibili modi di intendere la clausola esaminata, sempre che il giudice di merito motivi adeguatamente la sua opzione interpretativa (cfr. in tali sensi: Cass. 19 agosto 1994 n. 7452). Ora, nella fattispecie in esame il giudice d'appello non è incorso nella denunziata violazione del criterio letterale nè del principio in claris non fit interpretatio, in quanto una semplice lettura del testo dell'accordo aziendale che si intende violato non usa alcun termine che nella sua dizione smentisca ND in alcun modo renda impraticabile una° interpretazione diretta a individuare il periodo temporale di computo dell'orario straordinario nella settimana di calendario. Ne consegue che la doglianza del lavoratore finisce per concretizzare una inammissibile critica ad una interpretazione possibile ( e nel caso di specie in linea con i summenzionati criteri legali del computo dell'orario massimo normale e dello straordinario) sulla base di una diversa interpretazione (peraltro non specificata nei suoi passaggi logici), quella cioè come detto che porta a parametrare lo straordinario nell'arco temporale corrente da un riposo all'altro. 18 8. Nè finiconsentito addurre, ai dell'accoglimento del ricorso, una non corretta osservanza da parte del giudice d'appello del criterio per non avere detto giudicelogico-sistematico valutato una parte della clausola dell'accordo a prescindere dalla aziendale. Ed invero considerazione che la sentenza impugnata mostra, seppure con una motivazione succinta, di avere esaminato il contenuto dell'intero accordo aziendale del 12 dicembre 1986 (di cui non si riporta il di un accordoGaindo Verken contenuto ma che viene richiamato nella sua interezza), la semplice e mera denunzia della mancata nella interpretazione di un contrattoconsiderazione- collettivo di diritto comune ) 0 aziendale) da parte del giudice di merito di una clausola o di una parte di essa non rende di per sè ammissibile il ricorso per cassazione. Ed invero, è bene ribadire, come non sia consentito dare ingresso con l'indicata denunzia al ricorso di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., allorquando a fronte di una motivazione del giudice di merito relativa all'interpretazione del contratto collettivo(o dell'accordo aziendale), congrua e del tutto corretta sul piano logico-giuridico, si tenti di accreditare una possibile e diversa 19 -interpretazione. Nè e sempre nello stesso caso in cui si lamenta, come detto, soltanto un non completo esame del testo contrattuale - il ricorso per cassazione può ritenersi ammissibile sotto altra via, e ciò alla stregua del disposto dell'art. 360 n. 3 c.p.c., perchè la denunzia dell'errore nel procedimento ermeneutico deve sempre accompagnarsi ad una puntuale indicazione delle specifiche norme codicistiche violate e della ricaduta, in termini di concreta incidenza e rilevanza, di detti errori giuridici sulla decisione del giudice di merito, non potendo il ricorrente al fine di ottenere Gandoller l'annullamento della sentenza impugnata limitarsi ad evidenziare - come ha fatto il lavoratore nel caso di specie dei presunti inconvenienti cui darebbe adito il procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito. In altri termini, la censura del ricorrente deve essere corredata dalla indicazione delle specifiche norme violate e deve essere diretta anche in ossequio ala dimostrare compiutamente - principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione che se il giudice di merito avesse correttamente applicato quelle specifiche regole ermeneutiche, di cui si è lamentata la violazione (e la cui applicazione deve tenere conto della 20 specificità, rispetto agli altri negozi privatistici, della contrattazione collettiva;
cfr. al riguardo sarebbe potuto 4592), argomentativo, ad una decisione in termini differenti n. condivisibile 1998 Cass. 6 maggio iter pervenire, attraverso un Ricorrono giusti motivi per compensare da quella adottata. tra le parti le spese del presente 9. interamente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE GUlity Shillin IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D Depositata in Cancelleria A , 0 S O 1 S 3 16 GEN. 2001 L A . 3 L T T 5 , O R B . A A oggi, ... ' S I N IL COLLABORATORE E L D P L A S 3 DI CANCELLERIA E A M I 7 E T D R - S N P I 8 U G O - S S E 1 P O T N 1 R E M A O I S C D E I A E G A D , G O E O E R T T T L T N S I I E R S A I G E L E D L R E O D 21