Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
Le condanne - e, a maggior ragione, le denunzie - per fatti posteriori a quelli oggetto dell'istanza non possono essere ritenute, di per sè, ostative all'applicazione dell'istituto della riabilitazione, in assenza di una precisa indagine, condotta dal giudice, circa le circostanze, la consistenza, la portata e il carattere degli episodi in esame sotto il profilo della loro sintomaticità della permanenza di atteggiamenti antisociali, da porsi peraltro in relazione con ogni altro aspetto della condotta complessiva del richiedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 44668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44668 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/10/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3941
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 047904/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RC MO, N. IL 24/09/1939;
avverso ORDINANZA del 28/10/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 28/10/03 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto l'istanza di riabilitazione presentata da De RC RO in relazione a due decreti penali di condanna per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro sul rilievo che, essendo il predetto stato successivamente denunciato nel 1998 e nel 2000 per violazione delle citate norme e per omicidio colposo, non poteva considerarsi realizzata la condizione stabilita dall'art. 179 comma 1 C.P. secondo cui il condannato deve avere dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Contro questa pronuncia il difensore del De RC ha presentato ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l'inidoneità della sola esistenza delle denunce, quella del 1998 peraltro risoltasi con l'archiviazione del procedimento, a pregiudicare la riabilitazione e per essere state del tutto ignorate le favorevoli informazioni dei Carabinieri sul comportamento del suo assistito.
La doglianza è fondata e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
Il Tribunale di sorveglianza invero, limitandosi per escludere che il De RC avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta a fare riferimento alla esistenza delle menzionate denunce senza alcun ulteriore approfondimento al riguardo, non si è attenuto ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 20/12/00, Cardinale, rv. 218.578; 8/3/94, Galvegno, rv. 196.797; 11/1/94, Leo, rv. 195.921;
18/3/93, Pardo, rv. 193.971; 15/2/93, Bontempi, rv. 193.357; 8/10/92, Pandolfino, rv. 192.417) secondo cui neppure le sentenze di condanna per fatti posteriori a quelli oggetto dell'istanza di riabilitazione, e quindi ancor meno semplici denunce, possono essere ritenute di per sè ostative, occorrendo che il giudice conduca una penetrante indagine, nel caso di specie mancante, sulla consistenza e circostanze, sulla portata e sul carattere sintomatico di permanenza di atteggiamenti antisociali di detti fatti, da porsi in relazione con quant'altro possa riguardare la condotta complessiva del soggetto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004