Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
Nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione, il dies a quo decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato de plano l'inammissibilità della richiesta della semilibertà in una situazione in cui non ricorreva la manifesta infondatezza della stessa per difetto delle condizioni di legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2017, n. 51037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51037 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
51037-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/07/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO -Presidente - Sent. n. sez. 2477/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE GIACOMO ROCCHI N.51231/2016 ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere - GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LU nato il [...] a [...] avverso il decreto del 06/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Mon. Felizata marinelli, ehe ha chiesto il rifetto del ricorso. Д RITENUTO IN FATTO 1. PO UI propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con cui è stata dichiarata inammissibile, ai sensi degli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen., l'istanza proposta dal suddetto volta ad ottenere la misura alternativa della semilibertà, per non essere stati espiati i due terzi della pena ai sensi dell' art. 50 ord. pen. (trattandosi di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell'art. 4 bis ord. pen.). Lamenta il difensore violazione degli artt. 4 bis e 50 ord. pen. e vizio di motivazione, deducendo che il proprio assistito ha scontato più della metà della pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, ha espiato l'intera pena del reato ostativo e ha documentato anche la disponibilità ad una sua immediata assunzione presso l'impresa "La Gragnanese di Panella Rosaria". Si duole, pertanto, la difesa che il Tribunale di sorveglianza non abbia provveduto allo scioglimento del cumulo, per verificare se fosse stata espiata la pena del reato ostativo e se, quindi, in presenza delle altre condizioni fosse concedibile la semilibertà. Per tali ragioni il difensore chiede l'annullamento del decreto presidenziale impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. L'art. 678 cod. proc. pen. espressamente rinvia, per la disciplina del procedimento di sorveglianza, allo schema dettato dal precedente art. 666 dello stesso codice in tema di esecuzione, che comprende la previsione della declaratoria di inammissibilità da parte del Presidente del collegio quando la richiesta sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". Nel caso di specie il provvedimento presidenziale ravvisa la mancanza delle condizioni di legge nel fatto che "non risultano espiati i 2/3 della pena ex art. 50 o.p.". Orbene, nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie, la semilibertà), il "dies a quo" decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione (Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014 dep. 11/08/2014, Circone, Rv. 26053901). A fronte, quindi, di una richiesta come quella in esame che senza dubbio richiedeva un approfondimento, alla luce della giurisprudenza più recente di questa Corte appena menzionata, non poteva essere emesso un decreto di inammissibilità de plano, che, invece, è consentito nel caso di insussistenza ictu oculi dei presupposti normativi della richiesta, non implicante alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale ( si veda più specificamente per il procedimento di sorveglianza Sez. 1, n.35045 del 18/04/2013, Rv. 257017 ed in senso Sez. 1, n. 3054 del 14/01/2004 - dep. 28/01/2004, Lubrano di Diego, Rv. 226962; e per il procedimento esecutivo Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004 - dep. 26/05/2004, Castellano, Rv. 228996, che riserva al rito camerale, oltre alla delibazione di fondatezza del merito dell'istanza anche le questioni di diritto di non univoca soluzione), come, invece, nel caso di cui ci si occupa. Va, pertanto, accolto il ricorso ed annullato senza rinvio il decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro perché si pronunci sulla domanda, osservate le forme del contraddittorio camerale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Francesco Maria Silvio Bonito OU RE & Gin DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA