Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
In materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo dell'inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui appaiono ictu oculi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicché rimangono riservate al collegio - ed al rito camerale - sia la pronuncia di incompetenza, sia questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2004, n. 24164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24164 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2043
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 042245/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA OS N. IL 04/02/1966;
avverso decreto del 09/07/2003 del Presidente del TRIBUNALE MILITARE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Garino (annullamento senza rinvio del decreto impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale Militare di Torino).
OSSERVA
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale Militare di Torino ha dichiarato inammissibile, ex art. 666, co. 2, C.P.P., la richiesta avanzata, ai sensi del co. 3 del successivo art. 671, da CA UÈ onde ottenere la sospensione condizionale della pena inflittagli dallo stesso Tribunale il 10.12.1998 per mancanza alla chiamata. Presupposto dell'istanza era il riconoscimento "in executivis", da parte del Tribunale di Torre Annunziata, del vincolo della continuazione fra delitti comuni per i quali era stata, con due distinte decisioni, concessa la sospensione;
l'unificazione delle pene e del beneficio faceva perciò cadere, secondo l'istante, la condizione ostativa prevista al co. 4 dell'art. 164 C.P. riguardo alla condanna militare.
Secondo il provvedimento presidenziale, il Tribunale Militare non era competente a valutare la continuazione fra - o con - reati di diversa natura e, quindi, a dare le conseguenti disposizioni in tema di sospensione condizionale;
persisteva comunque il divieto di una terza concessione del beneficio;
nel merito, gli elementi acquisiti escludevano "la possibilità di formulazione di una prognosi criminale favorevole". Ricorre per Cassazione la difesa, denunciando violazione dell'art. 666 C.P.P. - che non consente la pronuncia di inammissibilità con provvedimento presidenziale "de plano" se non in caso di manifesta infondatezza della domanda per difetto delle condizioni di legge - ed erronea applicazione dell'art. 164 C.P. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Infatti, il potere presidenziale di rilievo dell'inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi di in cui appaiano "ictu oculi" insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicché rimangono riservate al collegio - ed al rito camerale - sia la pronuncia di incompetenza, sia questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza. Il decreto impugnato va perciò annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente ad esaminare la richiesta. Questo va identificato nel giudice ordinario che ha provveduto ad applicare la disciplina della continuazione, in forza dei principi di unità funzionale del giudice dell'esecuzione e di prevalenza della giurisdizione comune, sanciti al co. 4 dell'art. 665 C.P.P., considerato oltretutto che la richiesta di concessione della sospensione condizionale per il reato militare è consequenziale alla pronuncia emessa dall'organo giurisdizionale ordinario. Ne segue che gli atti vanno direttamente trasmessi per la decisione sull'istanza al Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004