Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2015, n. 34096
CASS
Sentenza 14 aprile 2015

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Massime1

Ai fini della configurabilità dell' elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall'art. 677 cod. pen., è necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condizionata l'imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 42 cod. pen., e che è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa.

Commentario1

  • 1Art. 677 - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2015, n. 34096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34096
Data del deposito : 14 aprile 2015

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