Sentenza 14 aprile 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell' elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall'art. 677 cod. pen., è necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condizionata l'imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 42 cod. pen., e che è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa.
Commentario • 1
- 1. Art. 677 - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovinahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2015, n. 34096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34096 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO MA Cristina - Presidente - del 14/04/2015
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco MA S. - Consigliere - N. 372
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 25916/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NG N. IL 12/05/1943;
OL RI NN N. IL 20/07/1949;
AR RI N. IL 29/04/1982;
avverso la sentenza n. 28/2012 GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, del 11/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito della emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 650 c.p., AR EL, OL MA NA e AR MA proponevano rituale opposizione, chiedendo di essere giudicati con rito abbreviato.
All'esito, il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, dichiarava i suddetti colpevoli del reato di cui all'art. 677 c.p., comma 3, così riqualificato il fatto oggetto dell'originaria imputazione, e li condannava alla pena di Euro 400,00 di ammenda ciascuno. Osservava il Giudicante, a tal proposito, che l'inottemperanza all'ordinanza sindacale che ingiunga di provvedere alla urgente riparazione di un immobile in stato di pericolo per la pubblica incolumità, costituiva ipotesi speciale e assorbente rispetto a quella disciplinata dall'art. 650 c.p.. In punto di fatto, rilevava come già l'esame del fascicolo fotografico in atti rendesse evidente la situazione di estremo pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo stato di degrado in cui versava l'immobile sito nel centro storico di Termini Imerese di cui gli imputati erano comproprietari e nei pressi del quale ogni giorno transitavano numerose persone.
Precisava, inoltre, che l'obbligo di porre in essere gli interventi necessari era del tutto indipendente dalla causa che aveva determinato il pericolo e che non esonerava da responsabilità l'inottemperanza degli altri comproprietari dell'immobile, non essendo neppure frazionabile l'obbligo che riguardava l'intero, salvo rivalsa verso gli altri.
Osservava, infine, che, sebbene fosse assolutamente verosimile la necessità di una verifica tecnica anche dei piani bassi della palazzina sia per procedere al consolidamento statico sia in vista della indispensabile ristrutturazione, gli imputati non potevano considerarsi esentati dall'obbligo di ottemperare - per quanto possibile - all'ordinanza del Sindaco: invero, a prescindere dai dissidi con gli altri comproprietari dell'edificio sulla completa ristrutturazione dello stesso, era, in ogni caso, necessario intraprendere quanto meno gli interventi immediati a tutela della collettività.
2. AR EL, OL MA NA e AR MA hanno proposto appello avverso la sentenza citata, poi riqualificato in ricorso per cassazione, ricostruendo dettagliatamente i termini della vicenda in fatto e chiedendo di essere assolti per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, attesa l'opposizione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile più volte palesata dai proprietari dei locali siti al piano terra.
3. In data 25.3.2015, gli imputati hanno depositato memoria difensiva presso questa Corte, deducendo:
- violazione di legge in relazione all'art. 43 c.p., in quanto la condotta da loro tenuta era stata determinata dalla impossibilità obiettiva di predisporre il progetto di risanamento a causa della mancata collaborazione dei due proprietari del piano terra;
- violazione di legge, in quanto la condotta pretesa si poneva in contrasto con il punto 8.7.4. del D.M. 14 gennaio 2008 relativo ai criteri da seguire per gli interventi di consolidamento;
- vizio di motivazione, in quanto il Giudice di primo grado, pur condividendo la necessità della verifica tecnica del piani bassi e preso atto dei dissidi, aveva ugualmente condannato i ricorrenti nonostante la condotta loro richiesta fosse resa impossibile dal rifiuto opposto dagli altri proprietari a sottoscrivere il progetto di ristrutturazione dell'intero fabbricato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
2. Il Giudice di merito, dopo aver riqualificato l'originaria contestazione dell'art. 650 c.p., ritenendola correttamente assorbita dalla norma speciale di cui all'art. 677 c.p., comma 3, (omissione di lavori in edifici che minacciano rovina: Sez. 1^, n. 51186 del 25/11/2014, Penitente, Rv. 261267; Sez. 1^, n. 22886 del 9/5/2006, Salvo, Rv. 234783), è pervenuto all'affermazione della responsabilità dei ricorrenti richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'inosservanza del provvedimento dell'autorità con cui si intima a comproprietari prò indiviso di un fabbricato l'eliminazione della situazione di pericolo in cui questo versa è configurabile nei confronti di ciascuno dei destinatari, e quindi anche nei confronti di chi abbia adempiuto parzialmente, non rilevando, per la parte residua, l'inottemperanza degli altri titolari, non essendo frazionabile l'obbligo, che riguarda l'intera proprietà, salvo rivalsa, per chi l'abbia adempiuto per l'intero, verso gli altri (Sez. 1^ n. 12679 del 29/1/2008, Villari, Rv. 239361).
Tale orientamento, che il Collegio non intende disconoscere, non può, tuttavia, prescindere, tanto più con riferimento a una situazione del tutto peculiare come quella di specie, da una necessaria correlazione con l'altro filone giurisprudenziale che ha affermato il principio secondo cui, per la sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione prevista dall'art. 677 c.p., comma 3, è necessaria quella volontà cosciente e libera, cui è
condizionata, a norma dell'art. 42, u.c., stesso codice, l'imputabilità anche del reato contravvenzionale;
ne consegue che l'impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente neanche da colpa, escludendo la libera volontà dell'agente, non rende configurabile il reato (Sez. 1^, n. 35144 del 19/9/2002, Botteghi, Rv. 222321; Sez. 6^, n. 122 del 17/10/1972, dep. 10/1/1973, Rv. 122907).
Nella vicenda in esame, è lo stesso Giudice di Termini Imerese a ritenere come "assolutamente verosimile" la necessità di una verifica tecnica dei piani bassi della palazzina "sia per procedere al consolidamento statico sia in vista della necessaria e dovuta ristrutturazione" (pag. 4 sent.) ed è ancora lo stesso Giudice a dare atto di una pendente controversia civile tra le parti e del carteggio che documenta la totale mancanza d'accordo tra i comproprietari circa le modalità di esecuzione dei lavori e per la nomina di tecnici di fiducia incaricati di redigere il progetto di ristrutturazione;
ancora, e soprattutto, è lo stesso Giudice a fare riferimento alla documentazione inerente alla negazione, da parte del Genio Civile, del nulla osta richiesto dai ricorrenti per l'effettuazione dei lavori di messa in sicurezza di loro competenza, motivata - per come si evince dal documento del 9.3.21012 allegato sub 4) - dalla sopravvenuta esecuzione, al piano terra (sottostante quello dei ricorrenti), di "precedenti interventi parziali che avevano provocato problemi di disgregazione dell'unitarietà dell'organismo strutturale con pericolo di gravi lesioni e distacchi".
Emerge, dunque, dal materiale probatorio sottoposto al vaglio del Giudice di merito, che, per potere i ricorrenti ottemperare all'ordine emesso dal Sindaco, avrebbero dovuto contare sull'indispensabile collaborazione dei proprietari dei locali siti al piano terreno, locali i cui gravi problemi di statica, per come accertati dall'Ufficio del Genio Civile, dovevano essere affrontati e risolti in via prioritaria, perché condizionanti in senso oggettivamente impeditivo i lavori di ristrutturazione concernenti i piani superiori e l'edificio nel suo complesso.
Nonostante tali evidenze processuali, che convergevano nel delineare, per una serie di fattori concorrenti quali quelli prima descritti, una situazione di sostanziale "inesigibilità" dell'obbligo imposto ai ricorrenti di ottemperare all'ordinanza sindacale, il Giudice di Termini Imerese, incorrendo in erronea applicazione degli artt. 42 e 43 in relazione all'art. 677 c.p., comma 3, e in irrisolvibile contraddizione logico-motivazionale, è pervenuto a decisione di condanna dei ricorrenti anziché assolverli per difetto di prova sull'elemento psicologico del reato.
3. Da tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2015