Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
L'inosservanza del provvedimento dell'autorità con cui si intima a comproprietari "pro indiviso" di un fabbricato l'eliminazione della situazione di pericolo in cui questo versa è configurabile nei confronti di ciascuno dei destinatari, e quindi anche nei confronti di chi abbia adempiuto parzialmente, non rilevando, per la parte residua, l'inottemperanza degli altri titolari, non essendo frazionabile l'obbligo, che riguarda l'intera proprietà, salvo rivalsa, per chi l'abbia adempiuto per l'intero, verso gli altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2008, n. 12679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12679 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 95
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 023979/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL ON N. IL 30/04/1936;
avverso SENTENZA del 25/09/2006 TRIBUNALE di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Palombarini Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to Miasi Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 settembre 2006 il giudice monocratico del Tribunale di Messina ha dichiarato VI GI e VI CE responsabili del reato di cui all'art. 650 c.p. per non avere ottemperato, in concorso fra loro, quali comproprietari di un manufatto sito in Messina nella via Montepiselli n. 57, alla ordinanza del Sindaco di Messina notificata l'11.4.2002, che aveva disposto, a tutela della incolumità pubblica e privata, la immediata eliminazione delle lastre in eternit di copertura del fabbricato, avendo provveduto alla rimozione della situazione di pericolo solo su una parte del tetto ed ha condannato VI CE alla pena di 130,00 Euro di ammenda e VI GI a quella di 195,00 Euro di ammenda.
La VI CE si era difesa rilevando che, come poi era stato accertato anche dalla polizia municipale in data 5 novembre 2002, aveva sostituito il tetto sul vano di sua proprietà esclusiva mentre non aveva potuto farlo sul vano di cui aveva la disponibilità esclusiva VI GI, ma il Tribunale ha ritenuto che, essendo stata accertata la proprietà indivisa dell'intero immobile, la imputata dovesse rispondere della mancata ottemperanza, sia pure parziale, alla ordinanza non rilevando la disponibilità concreta del bene ne' la pendenza di una causa, promossa dalla VI, diretta a fare accertare che aveva acquisito per usucapione la proprietà esclusiva di uno soltanto dei due vani;
tanto più che non era rimasto accertato che la manutenzione della residua porzione del tetto fosse stata preclusa all'imputata dal comportamento di VI GI.
Ha proposto ricorso per cassazione la sola VI CE rilevando che aveva adempiuto alla ordinanza eliminando la copertura in eternit nella parte di immobile di cui aveva l'uso esclusivo mentre non aveva potuto farlo nella parte di proprietà esclusiva di VI GI di cui non aveva la disponibilità, anche se ancora non era intervenuta la divisione ne' il riconoscimento della usucapione, pur essendo in corso il relativo giudizio. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in effetti infondato.
La tesi della ricorrente per cui non avrebbe commesso il reato, avendo adempiuto alla ordinanza sindacale per quanto rientrava nei suoi obblighi e cioè per la parte di fabbricato di cui vantava la proprietà esclusiva per effetto di usucapione, pur se non ancora riconosciuta con sentenza, non può comportare ne' la insussistenza del reato ne' tanto meno il proscioglimento per non avere commesso il fatto, che sarebbe stato ascrivibile soltanto al coimputato. Anche se sarà in ipotesi riconosciuta in futuro la usucapione della VI CE sulla metà dell'immobile di cui rivendica la proprietà esclusiva, la stessa resterà infatti comproprietaria della metà dell'altra porzione, cui si riferisce l'inosservanza del provvedimento sindacale, in relazione alla quale la VI CE avrebbe dovuto provvedere ai lavori occorrenti per eliminare la situazione di pericolo nella sua qualità di comproprietaria.
D'altronde, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, non risulta - ne' lo ha addotto neppure la ricorrente - che il comproprietario si fosse opposto alla esecuzione dei lavori da parte della attuale ricorrente, che quindi risponde della inottemperanza, non rilevando che sia rimasto inottemperante anche il comproprietario, il quale è già stato condannato e non ha neppure impugnato la sentenza. Nel caso di comproprietà di un immobile ciascuno dei comproprietari di una quota ideale dello stesso risponde invero della mancata esecuzione del provvedimento della autorità loro rivolto, non rilevando la inottemperanza degli altri e non essendo neppure frazionabile l'obbligo che riguarda l'intero, salvo rivalsa verso gli altri.
Al rigetto del ricorso seguono per legge le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2008