Sentenza 21 dicembre 1999
Massime • 1
La nullità derivante dall'inosservanza del termine previsto dall'articolo 309,ottavo comma, cod. proc. pen. per la comunicazione o la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza, pur essendo di carattere generale, non rientra fra quelle insanabili, ma è qualificabile come "intermedia", con la conseguenza che è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'articolo 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'articolo 184 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/1999, n. 6242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6242 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente Del 21/12/99
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Sica " N.6242
Dott. Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi " N.42796/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IA MA nato a [...] [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania sezione del riesame il 30-07-1999;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Ddott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Con ordinanza del 30-7-1999 il Tribunale di Catania sezione del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale il 6-7-1999, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AV MA.
Proponeva ricorso lo AV, sostenendo la nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'articolo 309 comma 8 c.p.p., eccependo di non aver mai ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per deliberare sulla richiesta di riesame. La censura è infondata.
Il difensore di fiducia dell'indagato, ha partecipato all'udienza in camera di consiglio del 30-7-1999, ed ha trattato nel merito la richiesta di riesame, presentando anche note difensive, ma non ha in alcun modo eccepito l'omessa notifica allo AV dell'avviso di fissazione della stessa udienza. La presentazione dell'eccezione per la prima volta in Cassazione, deve considerarsi tardiva. Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza la nullità derivante dall'inosservanza del termine previsto dall'articolo 309 comma ottavo c.p.p. per la comunicazione o la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza, pur essendo di carattere generale, non rientra fra quelle insanabili, ma è qualificabile "intermedia", con la conseguenza che è soggetta ai limiti di deducibilità, di cui all'articolo 182 c.p.p. ed alla sanatoria di cui all'articolo 184 stesso codice. (v. Cass. Sez. 1^ 8-6-1993 n. 0 1930 ric. Rapisarda e Cass. Sez.1^ 11-12-1992 n. 0 4484 ric. Locorotondo) Pertanto, il ricorso deve essere considerato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve disporsi che a cura della cancelleria siano effettuati gli adempimenti previsti dall'articolo 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, rigetta il ricorso proposto da AV MA, avverso l'impugnata ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2000