Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2006, n. 31404
CASS
Sentenza 14 giugno 2006

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In relazione al reato di sottrazione di prodotti al pagamento dell'accisa previsto dall'art. 43 D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, devono considerarsi soggetti obbligati al pagamento: a) nel caso di regime sospensivo (che consente la fabbricazione, la detenzione e la circolazione dei prodotti in condizione di esenzione fino al momento in cui l'accisa diventa esigibile e, cioè, fino al momento della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato; immissione che comprende anche lo svincolo dal regime sospensivo o la fabbricazione o la importazione avvenuta al di fuori di un regime sospensivo) gli esercenti di depositi fiscali autorizzati dai quali avviene l'immissione in consumo, oppure gli operatori professionali, registrati o non registrati, che ricevono prodotti in regime sospensivo o, infine, i rappresentanti fiscali designati da depositari autorizzati di altro Stato comunitario che esportino nel territorio nazionale; b) nel caso di circolazione del prodotto al di fuori del regime sospensivo, invece, i soggetti che procedono alla fabbricazione o all'importazione del prodotto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2006, n. 31404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31404
    Data del deposito : 14 giugno 2006

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