Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Le acque di emodialisi rientrano nella nozione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), in quanto la presenza di sangue nelle stesse è da sola sufficiente a farle rientrare nella predetta categoria. (In motivazione la Corte ha escluso che per qualificarle come rifiuti pericolosi sia necessario che le acque emodialitiche provengano da reparti di malattie infettive o situazioni simili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22021 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 573
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 41062/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI, nei confronti di:
1) SC VI N. IL 20/05/1957 C/;
2) GL RO N. IL 28/02/1961 C/;
avverso l'ordinanza n. 6015/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 30/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, premesso che:
- nell'ambito di indagini riguardanti la gestione da parte della società Aragona servizi di cui ES era rappresentante legale, di differenti tipologie di rifiuto, erano emerse una serie di condotte illecite consistenti, tra l'altro, nella raccolta e nel trasporto di fanghi di fosse settiche in assenza del prescritto FIR e successivo abbandono incontrollato di essi sul terreno ovvero, previa diluizione con acqua, mediante emissione non autorizzata in condotte fognarie;
nella raccolta e nel trasporto senza autorizzazioni di fanghi termali esausti e nella successiva attribuzione nei FIR e negli allegati certificati di analisi di un codice CER falso in modo da poter conferire tali rifiuti anche presso impianti non autorizzati;
nella raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi di acque da emodialisi senza alcuna autorizzazione, con successiva attribuzione di un codice CER per una tipologia di rifiuto non pericoloso e ciò al fine di assicurare un successivo smaltimento anche in impianti non autorizzati a trattare il rifiuto realmente gestito;
- i produttori di rifiuti che si avvalevano del servizio dell'Aragona erano esercizi commerciali, stabilimenti termali e la ASL NA 2;
- nell'ambito della suddetta indagine erano stati ipotizzati i delitti di cui all'art. 416 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, nonché art. 640 cpv. c.p. e la contravvenzione di cui al D.Lgs. n.152 del 2006, art. 258 con riferimento alla formazione di FIR recanti indicazioni mendaci per il trasporto e lo smaltimento delle acque di emodialisi;
- per tali reati i ricorrenti risultano attinti unitamente ad altri indagati da misura cautelare degli arresti domiciliari confermata dal tribunale del riesame;
- successivamente, tuttavia, lo stesso tribunale del riesame, pronunciandosi sul decreto di sequestro preventivo, annullava quest'ultimo per le fattispecie relative alla truffa ai danni dello Stato ed alla falsa compilazione del FIR ritenendo tra l'altro che le acque di emodialisi non potessero essere annoverate tra i rifiuti pericolosi;
- avverso tale ultimo provvedimento pende ricorso per cassazione;
- successivamente, il tribunale di Napoli, pronunciandosi sull'appello proposto nell'interesse di ES e MI i quali avevano vista rigettata la richiesta di revoca e/o di sostituzione delle misure cautelari in atto nei loro confronti, annullava l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli limitatamente al capo concernente il reato di cui all'art. 640 cpv. c.p. sostituendo per l'effetto la misura in atto con quella dell'obbligo di presentazione alla PG;
propone ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo la violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art.640 cpv. c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, D.P.R. n. 254 del 2003, art.
2. Sostiene al riguardo il procuratore ricorrente che il giudice del riesame abbia in primo luogo violato il principio del giudicato cautelare non essendo intervenuto per stessa ammissione del tribunale un novum fattuale o probatorio rispetto alla pronuncia del riesame in tema di libertà personale. Inoltre ritiene sussistere violazione di legge avendo il tribunale stesso escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cpv. c.p. erroneamente affermando che le acque di emodialisi non potessero essere annoverate nella categoria dei rifiuti pericolosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e di conseguenza deve essere annullata con rinvio l'ordinanza impugnata per le ragioni di seguito indicate. È anzitutto vero che il tribunale, qualora in sede di riesame abbia ritenuto sussistente il fumus di uno dei reati alla base di una misura custodiate, nel pronunciarsi sull'appello a seguito di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura in atto, possa mutare l'avviso sulla permanenza del fumus solo in presenza di nuovi elementi sopravvenuti o comunque non esaminati nella precedente occasione.
Il tribunale di Napoli, nell'ordinanza impugnata, ha correttamente applicato il principio per il reato associativo e per altri reati contestati.
Ha ritenuto invece di dover mutare orientamento - rispetto a quello inizialmente assunto dal riesame - limitatamente al reato di truffa aggravata limitandosi sostanzialmente a valorizzare in motivazione il diverso orientamento espresso dal medesimo tribunale chiamato a pronunciarsi sul provvedimento di sequestro.
Ora si impongono in proposito alcune considerazioni. Le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo affermato il principio secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Rv. 235908). Ne discende che evidentemente la sola pronuncia difforme del tribunale in sede di riesame del decreto di sequestro non poteva di per se stessa valere a superare il precedente decisum, fatta salva, ovviamente, l'ipotesi in cui l'esclusione del fumus fosse stata in realtà stata determinata dalla sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.
In questo caso il tribunale avrebbe avuto l'onere tuttavia di indicare specificamente gli elementi nuovi sulla base dei quali andava superato il precedente decisum.
Il che, nulla essendo chiarito in proposito nella motivazione, andrà in via preliminare accertato in sede di rinvio.
Nel merito della questione occorre anzitutto rilevare che la fattispecie dell'art. 640 cpv. c.p. si articola su una serie di violazioni e non è quindi limitata alla gestione delle acque di emodialisi.
In ogni caso per quanto riguarda queste ultime è effettivamente errata l'affermazione del tribunale secondo cui le acque dialitiche non possono essere ritenute rifiuti pericolosi non provenendo da reparti di malattie infettive o situazioni simili.
Per risolvere la questione è al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma della L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 24), che occorre evidentemente avere riguardo, tutt'ora in vigore come si rileva tra l'altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 6.
L'art. 1, comma 5 distingue a proposito dei rifiuti sanitari quelli:
a) non pericolosi;
b) assimilati ai rifiuti urbani;
c) pericolosi non a rischio infettivo;
d) pericolosi a rischio infettivo;
ecc. Il successivo art. 2, comma 1, lett. d) definisce rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo "i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato 11 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
Ora non vi è dubbio che anche il liquido in questione possa rientrare nel novero dei rifiuti pericolosi essendo l'elencazione di cui all'allegato 1 meramente esemplificativa.
Ed appare sufficiente al riguardo la presenza delle condizioni indicate al punto 2 b1) potendo rilevare la contaminazione anche in via autonoma come si rileva dall'espressione "almeno una delle seguenti caratteristiche" del punto 2), a prescindere, cioè, dalla contestuale ricorrenza delle condizioni indicate al punto 2 a) che attengono, invece, alla provenienza del rifiuto.
E poiché il punto 2b1) prevede che la presenza di sangue sia da sola sufficiente a fare rientrare il liquido in questione tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, si deve necessariamente concludere che, ove il liquido stesso sia contaminato da sangue esso, come afferma il PM ricorrente, costituisca senz'altro rifiuto pericoloso a rischio infettivo.
Appare peraltro ovvio che l'accertamento in concreto sul punto, atteso il carattere fattuale, non possa che essere devoluto anch'esso al giudice del rinvio.
L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio onde consentire l'esame della questione dedotta alla luce dei principi citati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di ES EN e MI AR limitatamente alla attenuazione della misura cautelare per il reato di truffa con rinvio al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010