Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22021
CASS
Sentenza 13 aprile 2010

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Le acque di emodialisi rientrano nella nozione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), in quanto la presenza di sangue nelle stesse è da sola sufficiente a farle rientrare nella predetta categoria. (In motivazione la Corte ha escluso che per qualificarle come rifiuti pericolosi sia necessario che le acque emodialitiche provengano da reparti di malattie infettive o situazioni simili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22021
    Data del deposito : 13 aprile 2010

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