Sentenza 10 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di notificazioni, è nulla la relazione di notificazione del decreto di citazione a giudizio priva della sottoscrizione da parte dell'ufficiale notificatore, con conseguente nullità del giudizio celebrato a carico dell'imputato sulla scorta di tale atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2020, n. 10215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10215 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
1 0215-2 1 а т REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 10 dicembre 2020 SENTENZA N.1928 Dott. Luigi MARINI Presidente Consigliere Dott. Luca RAMACCI Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Luca SEMERARO Consigliere REGISTRO GENERALE Consigliere Dott. Fabio ZUNICA n.14810 del ha pronunciato la seguente: 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ST, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 12865/2019 della Corte di appello di Roma del 8 novembre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Roma ha, con sentenza del 8 novembre 2019, in parziale riforma della sentenza con la quale, il precedente 17 giugno 2015, il Tribunale di Rieti aveva dichiarato la penale responsabilità di IA ST in ordine al reato di cui agli artt. 81, cpv, e 544-bis cod. pen., per avere egli, con più atti esecutivi di un unico disegno criminoso, proceduto alla uccisione, in tempi diversi, ricompresi fra il marzo e l'agosto del 2012, di cinque esemplari di animale di razza canina custoditi presso l'agriturismo ove egli svolgeva le mansioni di cuoco, e con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, ha, accogliendo sul punto il ricorso del prevenuto, concesso al medesimo la sospensione condizionale della pena, confermando, per il resto la sentenza impugnata, avendo, in particolare, rigettato il motivo di appello avente ad oggetto il mancato accoglimento da parte del Tribunale sabino della eccezione in rito formulata dalla difesa dell'imputato riguardante la nullità della notificazione del decreto con il quale era stato disposto il giudizio a carico del IA e lo stesso era stata citato a comparire di fronte al Tribunale di Rieti per il giudizio di primo grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione la difesa del IA, reiterando, sotto forma di censura di AN legittimità riguardante la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, la doglianza avente ad oggetto la nullità della notificazione del decreto con il quale era stato originariamente disposto il giudizio a carico del IA. Con un secondo motivo di ricorso è stata lamentata la omessa pronunzia da parte della Corte territoriale della intervenuta prescrizione degli eventi delittuosi verificatisi fra il marzo 2012 e l'aprile di quello stesso anno. Avendo il Procuratore generale rassegnato le proprie conclusioni scritte con atto del 3 novembre 2020, nel senso della fondatezza del ricorso e del conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la difesa ha depositato, in data 28 novembre 2020, una memoria in cui si associava a tali conclusioni. In data 24 novembre 2020 le costituite parti civili TO AR e VE AR LB hanno depositato, unitamente alle conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso e, comunque, della conferma delle statuizioni civili in loro favore anche in caso di proscioglimento del ricorrente per intervenuta prescrizione, una memoria illustrativa delle indicate conclusioni. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso essendo risultato fondato, sulla base delle considerazioni che saranno qui di seguito esposte, il primo motivo di lagnanza deve essere - accolto, con le conseguenze infra precisate. E' opportuno precisare, in primo luogo, i termini del primo motivo di impugnazione formulato da parte del ricorrente. Con esso, infatti, la difesa dell'imputato ha censurato la sentenza della Corte distrettuale capitolina in quanto quest'ultima ha rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la nullità della notificazione. Ha, infatti, così argomentato la difesa del IA: sia in sede dibattimentale che in sede di motivi di appello la difesa dell'imputato aveva eccepito la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore del prevenuto, avv. Carotti, in quanto nella relazione di notificazione dell'atto in questione, redatta dall'Ufficiale notificatore, era mancante la indicazione sia della data che dell'ora in cui l'operazione è stata eseguita;
mancante era, ancora, la indicazione del soggetto cui l'atto è stato materialmente consegnato ed, infine, la stessa relazione era priva della sottoscrizione di chi ha eseguito la notificazione. AV Ciò posto il ricorrente ha ricordato che, secondo i termini normativi dell'art. 168 cod. proc. pen., l'Ufficiale giudiziario che procede alla notificazione "scrive, in calce all'originale ed alla copia notificata, la relazione in cui indica (...) le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario (...) apponendo la propria sottoscrizione"; ha, altresì, aggiunto che, giusta la previsione di cui all'art. 171, lettera c), cod. proc. pen., la mancanza della sottoscrizione di chi ha eseguito la notificazione determina la nullità di essa. Quale ulteriore rilievo la difesa dell'imputato ha osservato che non appare convincente l'argomento speso dalla Corte territoriale onde rigettare il motivo di ricorso formulato sul punto ora in questione in sede di gravame, cioè che la notificazione doveva intendersi regolarmente eseguita in quanto "in atti sono presenti le relate (sic!) di notifica (sic!) debitamente eseguite nei confronti di entrambi i difensori (...) con due distinti atti, entrambi datata 5 dicembre 2013 ed entrambi recanti la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario e il timbro dell'Unep sulla sottoscrizione", posto che, per come previsto all'art. 168, comma 2, cod. proc. pen., "quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia 3 consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata". Ha, a questo punto, il ricorrente rammentato che la nullità della notificazione dell'avviso della fissazione della udienza all'imputato determina una ipotesi di nullità a regime intermedio che deve, a pena di decadenza, essere immediatamente eccepita;
cosa, questa, che nella ipotesi in questione, è, infatti, avvenuta già in data 2 luglio 2014 di fronte al Tribunale di Rieti, il quale, tuttavia, rigettava l'eccezione che, senza migliore fortuna, come sopra evidenziato, era riproposta in sede di gravame. La stessa doglianza è stata, adesso, riformulata dalla difesa del IA quale motivo di illegittimità della sentenza della Corte territoriale che non ha accolto il descritto motivo di gravame. Come detto, passando a questo punto all'esame critico del motivo di ricorso, rileva la Corte che la stesso è fondate. Dall'esame degli atti richiamati da parte del ricorrente, esame cui questa Corte può evidentemente procedere stante la natura processuale della doglianza di fronte ad essa proposta, tale da rendere questo giudice, limitatamente al fatto processuale, non un solo giudice della legittimità ma AV anche un giudice del merito di tale fatto, risulta che effettivamente il decreto di citazione a giudizio di fronte al Tribunale di Rieti emesso, ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen., nei confronti del IA per la data del 2 luglio 2014 è corredato da una relazione di notificazione ad uno dei due difensori dell'imputato, nella specie si tratta dell'avv. Pietro Carotti del foro di Rieti, riportante esclusivamente una sbiadita stampiglia dalla cui ardua lettura è dato evincere che lo stesso sarebbe stato consegnato a persona addetta allo Studio del predetto professionista - la cui identità non è, peraltro, indicata in una - data assolutamente imprecisata;
segue il timbro tondo dell'Ufficio notificazioni e protesti ma non vi è alcuna sottoscrizione apposta da parte dell'addetto a tale Ufficio che avrebbe materialmente eseguito l'atto. Così stando le cose deve, appunto, convenirsi con la ricorrente difesa nel senso della nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio del IA e, pertanto, dell'intero giudizio celebrato a carico di questo sulla scorta di tale atto. Infatti, deve, in primo luogo, osservarsi che, secondo la espressa previsione risultante dal contenuto dell'art. 171, comma 1, lettera c), cod. proc. 4 pen. "se nella relazione della copia notificata (dell'atto) manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita" la notificazione è nulla. Ciò considerato, non ignora questa Corte che, in almeno un'occasione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in materia di notificazioni, che la mancanza, ovvero la indecifrabilità (concetto quest'ultimo, peraltro, del tutto autonomo e distinto dal precedente con il quale lo stesso non deve essere confuso) della firma del soggetto che ha posto in essere l'atto non è causa di nullità, giacchè essa non comporta alcuna incertezza sull'autorità che ha emesso l'atto essendone l'autenticità garantita dalla responsabilità assunta dall'organo notificatore circa la conformità della copia all'originale con l'indicazione della sua provenienza dall'organo competente da cui promana (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 marzo 2005, n. 7658). Ritiene, tuttavia, questo Collegio, di fronte alla chiarezza del dato normativa che, invece, impone la dichiarazione di nullità della relazione di notificazione non sottoscritta dall'Ufficiale notificatore, di doversi discostare da tale orientamento, dubitando, peraltro, che esso sia pertinente rispetto al caso ora in esame, posto che nella presente fattispecie la conformità della relazione di notificazione apposta sulla copia dell'atto consegnata alla difesa del AV prevenuto con quella presente nell'originale dell'atto è radicalmente da escludersi posto che, per come attestato nella sentenza impugnata e per come verificato da questa stessa Corte, mentre l'una è completa in ogni sua parte l'altra è, invece, manchevole nei sensi dianzi indicati. Né, si aggiunge, può ritenersi che la mancanza della sottoscrizione dell'Ufficiale notificatore sia surrogabile attraverso la presenza del timbro dell'ufficio cui questi appartiene, considerato che, mentre una siffatta integrazione surrogatoria è consentita laddove la sottoscrizione sia indecifrabile ma tuttavia sussista (cfr. infatti, in tal senso: Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 giugno 2020, n. 17504; ma già nel senso di distinguere la sanabilità della sottoscrizione illeggibile apposta sulla relazione di notificazione, dalla nullità della relazione affetta dalla mancanza totale della sottoscrizione: Corte di cassazione, Sezione I penale, 15 dicembre 1982, n. 11947), dovendo in tal caso presumersi che il predetto segno grafico identificativo del soggetto sia stato apposto da persona dotata di competenza per l'esecuzione dell'atto in questione, lo stesso non può affermarsi posto che il concetto stesso di - sottoscrizione presuppone la apposizione di un segno grafico, caratterizzato dalla autografia, non surrogabile o integrabile, pertanto, dalla presenza di altri segni grafici non manoscritti (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 marzo 5 1990, n. 3553) - laddove nell'atto non sia presente alcuna sottoscrizione autografa. Non condivisibile è, infine, il rilievo in base al quale la Corte di appello romana ha ritenuto di dovere rigettare il motivo di impugnazione che sul punto era stato formulato dalla difesa dell'attuale ricorrente cioè che la relazione redatta sull'originale dell'atto notificato era completa in tutte le sue parti - posto che, come segnalato dal ricorrente, ove sussista una divergenza di contenuto fra la relazione di notificazione dell'atto allegata alla copia notificata di esso e quella posta a corredo dell'originale dell'atto, l'art. 168, comma 2, cod. proc. pen. prevede testualmente che prevalgano le attestazioni contenute nella copia notificata;
sicchè ove questa sia difettiva di qualcuna di tali attestazioni, le stesse non possono essere prelevate dal contenuto della relazione accessoria all'originale dell'atto notificato. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione presentato dalla difesa del ricorrente, oltre a comportare l'assorbimento dell'ulteriore censura da essa articolata avverso la sentenza della Corte di appello, determina l'annullamento anche della sentenza emessa a carico del IA dal Tribunale di Rieti in primo grado e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 623, lettera b), e 604, comma 4, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale per l'eventuale promozione di un nuovo giudizio a carico del prevenuto, previa rinnovazione degli atti nulli o comunque necessari al fine di cui sopra.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella emessa dal Tribunale di Rieti in data 17 giugno 2015 e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Rieti. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) Aunda film, Luigi MARINI) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAR 2021 IL CANCEL Luans and