Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 10005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10005 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 0005 / 0 1 REPUBBLICA ITALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL ANNO Presidente R.G.N. 1011/99 Cron.22 199 Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Rel. Consigliere Ud. 16/05/01 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: GI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4, presso 10 studio dell'avvocato BELLI CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
JAS JET AIR SERVICE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CNE ORIENTALE 4720, presso 10 studio dell'avvocato ZANGARI GUIDO, che la rappresenta e 2001 difende unitamente all'avvocato TREGLIA GIORGIO, 2370 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 62/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 04/03/98 R.G.N. 472/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 25 luglio 1997 il Pretore di Firenze accertava il diritto di ED TI, dipendente della Jet Air Service dal 28 ottobre 1983 al 30 giugno 1994 con qualifica di impiegato di 2° livello ccnl spedizioni, all'inquadramento, per l'intero periodo, nel superiore 1° livello e condannava la società a corrispondergli l'importo differenziale di lire 10.456.667. Rigettava invece la domanda di remunerazione dell'asserito lavoro straordinario. In parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dalla Jet Air Service e, in via incidentale, dal lavoratore, con sentenza in data 4 marzo 1998 il Tribunale di proposte e ha condannato il TI alFirenze ha respinto tutte le domande pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale, identificate le declaratorie contrattuali di riferimento in quelle che inquadrano, rispettivamente, nel 2° livello, gli “impiegati di concetto che svolgono attività tecnico amministrative specializzate caratterizzate - sia pur nei limiti delle procedure e delle direttive valevoli per il loro campo di attività-da una limitata autonomia operativa e che richiedono una particolare preparazione professionale e/o formazione tecnico pratica” e, nel 1° livello, “gli impiegati ...che hanno funzioni direttive.., nonchè quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite", ha affermato che le prestazioni rese in concreto dal TI - consistenti nell'acquisire -clienti e nel vendere servizi erano caratterizzate da limitata autonomia operativa, dal momento che la stessa sua discrezionalità nella determinazione delle tariffe si collocava in limiti predefiniti sia nel minimo che nel massimo e che i casi più particolari e delicati rimanevano di competenza esclusiva della direzione, mentre non valevano a diversamente caratterizzare l'attività lavorativa, in termini di particolare ampiezza e importanza dell'autonomia gestionale, gli accompagnamenti di clienti 3 stranieri a visitare fiere sporadicamente effettuati dal TI. Confrontate quindi le declaratorie e le esemplificazioni contrattuali con le concrete mansioni del lavoratore, il giudice di appello ha concluso che la fattispecie era puntualmente riferibile al modello negoziale previsto dal 2° livello del contratto collettivo e precisamente alla figura dell' "acquisitore di traffici internazionali e/o nazionali”, di cui alla lett. f) delle relative esemplificazioni, con sicura estraneità, invece, di quella del "produttore o acquisitore di traffici internazionali che svolga, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo" prevista nella lett.e) delle esemplificazioni del 1° livello;
ha osservato, inoltre, che insignificante, ai fini dell'attribuzione della qualifica, era la circostanza che altro lavoratore - svolgente mansioni identiche fosse inquadrato nel livello superiore;
mentre, quanto alla domanda di compenso del lavoro straordinario, ha rilevato che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere provati i fatti costitutivi dell'affermato diritto e che la carenza di prova non era superabile con il ricorso al criterio equitativo di cui all'art.432 c.p.c.. Il TI ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi. Resiste la società con controricorso e memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.6 e dell'art.8 n.1 del CCNL di categoria e sostiene che l'affermazione del Tribunale, secondo cui la fattispecie presa in esame era puntualmente riferibile al modello negoziale previsto dal 2° livello del contratto collettivo (anziché dal 1°) è erronea e denota una falsa ed erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali. Dalla lettura di queste risulterebbe che l'autonomia decisionale che caratterizza il 1° livello è pur sempre contenuta nei limiti di direttive generali e non può, perciò, ritenersi esclusa come osserva il Tribunale dalla circostanza che "i casi particolari rimanevano di competenza della direzione". Nè la sentenza impugnata dà modo di comprendere perché abbia ritenuto la discrezionalità del TI limitata alla determinazione delle tariffe nell'ambito di limiti minimi e massimi predefiniti, laddove le prove testimoniali evidenziavano, in contrario, che il lavoratore aveva una piena autonomia circa le tariffe da applicare e che prendeva ordini dalla sola Direzione, il cui intervento si collocava ampiamente nelle direttive generali previste dal 1° livello. Aggiunge che arbitrariamente il giudice a quo ha ritenuto di "sussumere" le specifiche conoscenze tecniche richieste all'acquisitore di traffici internazionali nell'esemplificazione del 1° livello nella particolare preparazione professionale prevista in via generale per tutti gli appartenenti a tale livello e non spiega come sia prevenuto a concludere che l'attività svolta dal TI "è presupposta dallo stesso mansionario di attività". Conclude osservando che in nessun conto il Tribunale ha tenuto quanto previsto dall'art.8 n.1 del contratto collettivo, a tenore del quale al lavoratore che svolga mansioni rientranti in due diversi livelli è attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti. Il motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione di norme del contratto collettivo, noto essendo il principio che la interpretazione e l'applicazione da parte del giudice del merito delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune non muniti di efficacia erga omnes qual è, per certo, quello vigente tra le parti - sono censurabili in sede di legittimità solo sotto il profilo del mancato rispetto delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod.civ. e del vizio di motivazione, non anche della violazione o falsa applicazione delle disposizioni medesime (così, per tutte, Cass. 23 novembre 1999 n. 13026, 15 settembre 1997 n.91859). Ma, nella specie, il ricorso non contiene alcuna specifica denunzia di violazione delle suddette regole ermeneutiche, né lascia comprendere in quali vizi di motivazione sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell'identificare, attraverso la 5 interpretazione del contenuto delle declaratorie di cui all'art.6 del CCNL di settore, i criteri che definivano l' appartenenza rispettivamente al 1° e al 2° livello. Piuttosto sembra voler censurare le altre due operazioni compiute dal giudice del merito - vale a dire l'accertamento delle mansioni in concreto esercitate dal Giusti e la comparazione tra queste e le previsioni del contratto collettivo - con rilievi che appaiono anch'essi inammissibili in quanto esprimono solo un convincimento opposto alle valutazioni del giudice del merito e si limitano a un del tutto generico richiamo a risultanze testimoniali che comproverebbero la fondatezza di un tale convincimento. Da rigettare è, invece, l'ultima parte della doglianza, posto che la sentenza impugnata espressamente nega che le mansioni svolte dal TI fossero riconducibili al modello negoziale descritto nella declaratoria del 1° livello, con ciò implicitamente escludendo la possibilità di applicazione del disposto dell'art.8 del contratto collettivo, il quale, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, disciplina l'ipotesi di esercizio di mansioni rientranti contemporaneamente in due diversi livelli. Con il secondo, articolato motivo e con deduzione di vizio di omessa e insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze testimoniali e a punti decisivi della controversia, il ricorrente assume in primo luogo che il Tribunale ha omesso totalmente di spiegare le ragioni per le quali ha negato l'attribuibilità del 1° livello, ha mancato di valutare le prove testimoniali nel loro complesso, pervenendo in tal modo a conclusioni non conformi alle relative risultanze, le quali dimostravano sia che gli interventi della direzione rientravano nei limiti delle direttive generali previste dal 1° livello, sia che l'attività del TI supponeva le specifiche conoscenze tecniche proprie di tale livello ed era caratterizzata, in particolare nella determinazione delle tariffe, da piena autonomia operativa e gestionale, circostanza 6 questa confortata dal contenuto della documentazione prodotta in primo grado e non tenuto in alcuna considerazione nella impugnata sentenza. Del tutto immotivato sarebbe inoltre l' iter logico-giuridico che ha indotto il posto che laTribunale ad escludere lo svolgimento del lavoro straordinario, prestazione di ore di straordinario era stata confermata da tutti i testi. Sostiene ancora che il Collegio non ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che il diverso inquadramento di due lavoratori svolgenti le medesime mansioni sia del tutto insignificante e osserva che l' affermazione non trova legittimazione né nella legge né nella giurisprudenza, anche costituzionale, avendo il giudice delle leggi affermato (Corte Cost. sent. n.103/89) che lo ius variandi del datore di lavoro non può esprimersi in termini di pura discrezionalità e non può dar luogo a forme di discriminazione, qual è l'attribuzione di un trattamento di maggior favore riservato a un lavoratore rispetto ad un altro svolgente le medesime mansioni. Da ultimo lamenta che il Tribunale ha omesso di motivare in ordine al provvedimento di condanna alle spese legali e aggiunge che la somma di lire 5.500.000 liquidata in sentenza è del tutto ingiustificata per quanto riguarda il secondo grado di giudizio, considerando il valore della controversia, la difficoltà della stessa e la mancanza di una qualunque attività istruttoria in tale grado. Propone, in tale prospettiva, una nota spese più adeguata alla natura della controversia, che riguardava un lavoratore dipendente e non era certo temeraria, considerando che il TI era risultato vittorioso in primo grado. Questo motivo non è fondato in tutte le sue articolazioni. Quanto al primo profilo, osserva la Corte che nessuna censura può muoversi al percorso logico-argomentativo con il quale il Tribunale, sulla base della raccolta prova testimoniale, ha escluso la ravvisabilità nelle mansioni esercitate dal lavoratore della “autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei 7 limiti delle sole direttive generali.." necessaria, secondo la previsione del contratto collettivo, per l'acquisizione del 1° livello e ha ritenuto, viceversa, che le mansioni stesse fossero pienamente riconducibili allo schema negoziale del 2° livello. Al riguardo va in generale ribadito che, con il vizio di motivazione, non può essere censurata la valutazione che il giudice del merito ha dato delle risultanze istruttorie, nel senso della sua non conformità alle attese della parte, né è ammissibile un sindacato sulla persuasività di tale valutazione ove sufficientemente e non contraddittoriamente motivata. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente statuito che la denunzia del vizio di cui all'art.360 n.5 c.p.c. non conferisce alla Corte stessa il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia (da intendere come punto di fatto che, se valutato ed esaminato correttamente, avrebbe potuto condurre ad una decisione di merito diversa) - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova ( salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), non incontrando in tale operazione logico giuridica altro limite che quello di dare coerente ragione del convincimento espresso, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (così, tra tante, Cass. 12 marzo 1996 n.2008, 29 luglio 1998 n.7467, in motivazione, 16 novembre 2000 n.14858). Nella specie, il motivo di ricorso non evidenzia la mancata considerazione di prove diverse e contrastanti con quelle prese in esame dal Tribunale e neppure consente di ritenere trascurate parti decisive delle dichiarazioni testimoniali;
anzi il giudice a quo 8 ha addirittura posto in risalto molte delle circostanze su cui incentra la propria attenzione il ricorrente, solo pervenendo a darne una valutazione non conforme a quella auspicata, ma non certo censurabile solo perché ritenuta non persuasiva. Valga per tutte la circostanza riferita dal teste LL ( e riportata a pag.9 del ricorso), a tenore della quale "..le lettere di offerta non erano soggette in caso di spedizioni normali alla specifica approvazione della direzione”. La stessa, infatti, ben può significare, come ha ritenuto il Tribunale, che tutte le categorie di spedizione non “normali" erano soggette all'approvazione della direzione con conseguente evidente limitazione di parte dell'autonomia del lavoratore (la più importante qualitativamente perché relativa ai casi eccedenti la “routine” o “normalità”). Le altre circostanze di fatto che il ricorrente assume non valutate sono inconferenti per la parte in cui attestato solo una autonomia (ricorso pagg. 7 e 8) e non l'autonomia qualificata richiesta dal contratto per il 1° livello, mentre sono insufficienti a superare la individuata limitazione della discrezionalità gestionale e decisoria del TI, laddove elencano le operazioni attraverso le quali quella (limitata) discrezionalità si concretizzava (ricorso pagg. 8 e 9). Ancora, i problemi evidenziati (pag. 9 del ricorso) circa i rapporti tra il direttore TI, il 1° livello TT e il TI non valgono, quali che essi siano, a superare la delimitazione dell'autonomia decisionale del ricorrente, già per altro verso e per altri profili in fatto accertata. Quanto all'omesso esame delle produzioni documentali (pag. 13 del ricorso), non può non rilevarsi che il contenuto delle stesse non è determinante, posto che l'aver dato in uso al TI un'automobile o una carta di credito aziendale è pienamente compatibile con l'attribuita qualifica, che è comunque quella di un collaboratore dotato di (sia pur limitata ) autonomia operativa e di “particolare preparazione professionale". 9 Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso, si osserva che il Tribunale non ha mancato di tener conto delle circostanze riferite dai testi, ma ha considerato le risultanze istruttorie di una genericità così ampia da precludere qualsivoglia convincimento circa il fondamento della pretesa;
e tale accertamento di fatto non è sotto nessun profilo censurabile, avendo fatto la sentenza impugnata corretta applicazione del principio alla stregua del quale spetta al lavoratore dare la prova della effettiva prestazione del lavoro straordinario e della relativa consistenza, posto che il ricorso alla valutazione equitativa prevista dall'art. 432 c.p.c. è consentito solo per determinare il compenso dovuto e non anche per quantificare il numero delle ore lavorate in più rispetto all'orario normale, riguardando la valutazione suddetta il valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (vedi Cass. 22 dicembre 1999 n. 14466, 21 aprile 1993 n.4668, 13 febbraio 1992 n.1801). Con riferimento poi alla deduzione che il giudice di appello non avrebbe dato il giusto rilievo al fatto che un collega del TI svolgeva le sue stesse mansioni, ma era inquadrato nel 1° livello, va richiamato l'insegnamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite 29 maggio 1993 n. 6030, alla stregua del quale non è ricavabile dalla sentenza costituzionale n. 103/89 l'affermazione della esistenza nella disciplina giuridica positiva di un principio di parità di trattamento, in base al quale ai lavoratori che svolgono identiche mansioni debba essere attribuito il medesimo inquadramento o il medesimo trattamento economico, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate (vedi, per tutte, Cass. 5 maggio 2000 n.5623, 24 ottobre 1998 n.10598, S.U. 17 maggio 1996 n.4570, Cass. 4 novembre 1995 n.11515). 10 Nessun obbligo aveva. pertanto, il giudice del merito di verificare la ragionevolezza della diversa posizione attribuita ad altro dipendente (la confusione dei nomi IN anziché TT è ovviamente irrilevante) al fine di verificare quale - inquadramento competesse al TI, a questi effetti rilevando, come correttamente osserva la sentenza impugnata, la sola verifica delle concrete mansioni dell'interessato e il raffronto tra tali mansioni e quelle proprie della categoria rivendicata. Il Tribunale, comunque, si è dato carico di effettuare il controllo suddetto (onde non sussiste, sotto alcun profilo, il denunciato difetto di motivazione), spiegando come il diverso trattamento fosse obiettivamente giustificato dal fatto che quel dipendente, H all'atto dell'assunzione da parte della società resistente, era già inquadrato nel superiore livello nell'azienda di provenienza. Infine, con riguardo all'ultima delle proposte censure, osserva la Corte che il ricorrente non lamenta specifiche violazioni della tariffa professionale forense nelle sue varie voci, ma propone una quantificazione dei diritti e degli onorari di difesa diversa e a suo dire più equa di quella operata dal giudice di appello, dimenticando che la determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, nel provvedimento che condanna la parte soccombente alle spese, costituisce esercizio potere discrezionale del giudice, il quale, anche se concretatosi di un nell'applicazione del massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. 3 aprile 1999 n.3267, 18 aprile 1998 n.3982, 6 aprile 1995 n.4025, 19 ottobre 1993 n.10350). Né un'eccezione al principio generale contenuto nell'art. 91 c.p.c, che impone la condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, è configurabile per il caso che soccombente sia un lavoratore, un' eccezione del genere essendo prevista dalla legge solamente per le controversie in materia di previdenza e 11 assistenza obbligatoria, per le quali è stata dettata una norma speciale (art. 152 disp. att. c.p.c.), per definizione non applicabile analogicamente. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 40.000 oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 16 maggio 2001 Il Cons. estensore Il Presidente волше Milin. Mu Gum. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 LUG. 2001 OL oggi, IL CANCELLERE O N I A S S A T I , D A , O L 0 L 1 8 O . 3 B T 5 I R D . 'A N L L E 3 7 C - O 6 V - E 1 1 T S E D A A E D 12