CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 27561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27561 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 25 marzo 2022, riformava parzialmente, riducendo solo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ritenuto la responsabilità penale di NE LI, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo a) e a quello di false dichiarazioni alla Guardia di Finanza quanto alla propria qualità di incensurato (art. 495 cod. pen., capo b). Penale Sent. Sez. 5 Num. 27561 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/04/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di NE LI consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione quanto al dolo della bancarotta contestata, rilevando il ricorrente come la Corte di appello, dopo aver ritenuto l'omessa istituzione delle scritture contabili, non abbia motivato alcunché in ordine al dolo specifico richiesto. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 219 legge fai!. e vizio di motivazione conseguente, per non avere la Corte di appello riconosciuto la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, non risultando alcuna distrazione di beni. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo rileva il Collegio che la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, relativamente alle scritture contabili e ai libri della Edilteck Srl, dichiarata fallita il 19 novembre 2014, risultava operata in forma alternativa. Difatti, al capo a) si leggono gli elementi essenziali sia della bancarotta documentale fraudolenta generica che di quella specifica. E bene, è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture 2 contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello opta per la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, quali il registro fatture acquisti non depositato se non fino all'anno 2011, nonché il registro dei beni ammortizzabili disponibile solo fino al 2012, e non anche fino al fallimento. Per il consolidato insegnamento di questa Corte l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa, come è nel caso in esame. Si è peraltro costantemente precisato come, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto, deve accertarsi che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De MI e altri, Rv. 252992): infatti, in tema di reati fallimentari, l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915 - 01). Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è dunque, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto. Non di meno, però, deve rilevarsi come la Corte di appello al di là dell'erroneo riferimento al dolo generico, abbia poi ritenuto comprovato quello specifico, rendendo la relativa motivazione con l'affermare che «la finalità di voler impedire la ricostruzione degli affari della fallita fosse tale da consentire di liquidare i beni ora descritti e le attività sottraendole alla massa dei creditori». Poco prima la Corte territoriale aveva chiarito che la fallita aveva acquistato dei beni strumentali per 62mila euro, da altra società sempre del LI, la cui 3 destinazione successiva non è stata accertata e, proprio in relazione a tale operazione distrattiva non contestata ma di fatto ritenuta, la sentenza ricostruisce il dolo specifico. A fronte di tale motivazione il motivo di ricorso risulta generico, per un verso riferendo che la Corte non abbia dato conto del dolo, il che, seppur con l'errata qualificazione formale ma non sostanziale, non è; per altro non si confronta con lo scopo, che comunque la Corte di appello evidenzia, di omettere l'istituzione delle scritture contabili anche parzialmente per "coprire" la distrazione dei beni. Ne consegue che il motivo risulta generico oltre che manifestamente infondato. 3. Anche il secondo motivo è generico, perché nega il riferimento alla distrazione, che invece la Corte di appello richiama, e al quale collega l'impossibilità di riconoscere la levità del danno. In tal senso, seppur in maniera sintetica, allorquando la Corte di appello fa riferimento «a fronte di un attivo pari a zero» alla «sparizione dei beni strumentali di un certo valore» indica le ragioni che escludono la levità, in linea con il consolidato orientamento per cui, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone Rv. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403 - 01). La Corte compie tale valutazione richiamando di fatto il valore dei beni distratti per euro 62mila euro, in modo non manifestamente illogico e corretto in punto di diritto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). 4 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 25 marzo 2022, riformava parzialmente, riducendo solo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ritenuto la responsabilità penale di NE LI, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo a) e a quello di false dichiarazioni alla Guardia di Finanza quanto alla propria qualità di incensurato (art. 495 cod. pen., capo b). Penale Sent. Sez. 5 Num. 27561 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/04/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di NE LI consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione quanto al dolo della bancarotta contestata, rilevando il ricorrente come la Corte di appello, dopo aver ritenuto l'omessa istituzione delle scritture contabili, non abbia motivato alcunché in ordine al dolo specifico richiesto. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 219 legge fai!. e vizio di motivazione conseguente, per non avere la Corte di appello riconosciuto la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, non risultando alcuna distrazione di beni. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo rileva il Collegio che la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, relativamente alle scritture contabili e ai libri della Edilteck Srl, dichiarata fallita il 19 novembre 2014, risultava operata in forma alternativa. Difatti, al capo a) si leggono gli elementi essenziali sia della bancarotta documentale fraudolenta generica che di quella specifica. E bene, è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture 2 contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello opta per la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, quali il registro fatture acquisti non depositato se non fino all'anno 2011, nonché il registro dei beni ammortizzabili disponibile solo fino al 2012, e non anche fino al fallimento. Per il consolidato insegnamento di questa Corte l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa, come è nel caso in esame. Si è peraltro costantemente precisato come, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto, deve accertarsi che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De MI e altri, Rv. 252992): infatti, in tema di reati fallimentari, l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915 - 01). Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è dunque, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto. Non di meno, però, deve rilevarsi come la Corte di appello al di là dell'erroneo riferimento al dolo generico, abbia poi ritenuto comprovato quello specifico, rendendo la relativa motivazione con l'affermare che «la finalità di voler impedire la ricostruzione degli affari della fallita fosse tale da consentire di liquidare i beni ora descritti e le attività sottraendole alla massa dei creditori». Poco prima la Corte territoriale aveva chiarito che la fallita aveva acquistato dei beni strumentali per 62mila euro, da altra società sempre del LI, la cui 3 destinazione successiva non è stata accertata e, proprio in relazione a tale operazione distrattiva non contestata ma di fatto ritenuta, la sentenza ricostruisce il dolo specifico. A fronte di tale motivazione il motivo di ricorso risulta generico, per un verso riferendo che la Corte non abbia dato conto del dolo, il che, seppur con l'errata qualificazione formale ma non sostanziale, non è; per altro non si confronta con lo scopo, che comunque la Corte di appello evidenzia, di omettere l'istituzione delle scritture contabili anche parzialmente per "coprire" la distrazione dei beni. Ne consegue che il motivo risulta generico oltre che manifestamente infondato. 3. Anche il secondo motivo è generico, perché nega il riferimento alla distrazione, che invece la Corte di appello richiama, e al quale collega l'impossibilità di riconoscere la levità del danno. In tal senso, seppur in maniera sintetica, allorquando la Corte di appello fa riferimento «a fronte di un attivo pari a zero» alla «sparizione dei beni strumentali di un certo valore» indica le ragioni che escludono la levità, in linea con il consolidato orientamento per cui, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone Rv. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403 - 01). La Corte compie tale valutazione richiamando di fatto il valore dei beni distratti per euro 62mila euro, in modo non manifestamente illogico e corretto in punto di diritto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). 4 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14/04/2023