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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40427 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.CI GI nato a [...] il [...], rappresentato e assistito di fiducia dall’avv. Alessandro Sisto 2. EP CH nato a [...] il [...], rappresentato e assistito di fiducia dall’avv. Lorenzo Incardona avverso la sentenza emessa in data 20/02/2025 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere IA RI;
lette le conclusioni scritte con le quali la Sostituta Procuratrice generale, Simonetta Ceccarelli, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CI con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da EP CH;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40427 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 04/12/2025 2 lette le conclusioni scritte depositate in data 11/11/2025 dall’avv. Alessandro Sisto, difensore del ricorrente CI GI, che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
dato atto che l’avv. Lorenzo Incardone, difensore del ricorrente EP NO, non ha depositato conclusioni scritte RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17/05/2022 dal Tribunale di Bari, confermava il giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata dall’avere commesso il fatto in più persone riunite e - valutate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti - rideterminava la pena inflitta a GI CI e CH EP in anni due mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, sostituita con la sanzione della detenzione domiciliare per uguale durata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI CI, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen, la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 58 legge n. 689 del 1981 e l’assenza grafica di motivazione in ordine alla individuazione della pena sostitutiva da applicare. Deduce la difesa ricorrente che la Corte di appello, dopo avere rideterminato la pena detentiva nei confronti dell’imputato in due anni e quattro mesi di reclusione, ha immotivatamente sostituito tale sanzione con la detenzione domiciliare ancorchè fosse stata richiesto, in caso di pena inferiore ai tre anni di reclusione, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo allegando la dichiarazione di disponibilità di una associazione di volontariato. Il Collegio di merito ha omesso di esplicitare i motivi che giustificavano la scelta della detenzione domiciliare e le ragioni ostative alla meno afflittiva sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, onere argomentativo testualmente previsto dall’art. 58 legge n. 689 del 1981 e, del resto, affermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza impugnata vi è un riferimento all’entità della pena irrogata ed ai precedenti penali indicati come risalenti nel tempo, ma tali dati sono stati richiamati al solo fine di giustificare la sostituzione della pena detentiva, ma non per spiegare l’individuazione della sua tipologia. Del resto, il notevole lasso di tempo di ben 17 anni intercorso tra il reato contestato (commesso nel 2008) ed il giudizio di appello senza commettere alcun 3 ulteriore illecito avrebbe dovuto essere preso in considerazione al fine di valutare l’idoneità della invocata pena sostitutiva. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche CH EP, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, l’omessa motivazione in ordine alla entità della pena come rideterminata dalla Corte di appello che è eccessiva e priva della indicazione dei criteri che sottendono alla sua quantificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente evidenziato che la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dei ricorrenti per il delitto di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. (fattispecie rientrante nel “catalogo” dei reati di cui all’art.
4-bis ord. pen.) ed ha applicato ad entrambi gli imputati la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, pur ostandovi l’espresso divieto contenuto nel disposto dell’art. 59, comma 1, lett. d, legge 24 novembre 1981 n. 689. Si è dunque al cospetto di una pena “illegale”, in quanto diversa da quella prevista dal sistema sanzionatorio. A ciò non può, tuttavia, porsi rimedio poiché, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore che, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non è emendabile nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale di questa Corte di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di porre riparo in sede di legittimità alla illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510-01; Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01). Occorre dunque procedere all’esame dei ricorsi. 2. E’ fondato l’unico motivo dedotto nell’atto di impugnazione proposto nell’interesse di GI CI. 4 2.1. L’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", espressamente stabilisce: “ 1.Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
2. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.
3. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da condursi, giusto il disposto normativo sopra richiamato, con l'osservanza dei criteri dell'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01, in motivazione;
Sez. 1, n. 2024 del 06/03/2024, non mass.; Sez. 1, n. 1559 del 26/10/2023, dep. 2024, Almi, non mass.; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853-01 con riferimento alle pene sostitutive ante novella d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Ne deriva che il giudizio formulato a seguito di richiesta di sostituzione della pena non può prescindere dal riferimento agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e alla formulazione di una motivazione congrua e adeguata, con conseguente possibilità di ricorrere in sede di legittimità avverso il provvedimento connotato da un vizio di motivazione. 2.2. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha compiutamente motivato al riguardo, omettendo di valutare la richiesta del lavoro sostitutivo avanzata dall’imputato e di motivare la scelta della individuazione della pena sostitutiva;
nella sentenza impugnata manca, inoltre, l’indicazione degli eventuali fattori a ciò ostativi e nulla viene esplicitato in ordine alle ragioni della ritenuta idoneità della sola detenzione domiciliare sostitutiva al reinserimento sociale dell’imputato. 2.3. Ne consegue l’annullamento, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che colmerà il rilevato vuoto motivazionale, attenendosi ai richiamati principi. 5 3. E’ invece inammissibile, per assoluta genericità, l’unico motivo dedotto nel ricorso proposto nell’interesse di CH EP. La Corte di appello ha notevolmente ridimensionato la sanzione inflitta dal giudizio di primo grado ritenendo congrua una sanzione base (pari ad anni tre mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa) che assai poco si discosta dal minimo edittale vigente all’epoca del fatto e riconoscendo altresì le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice, come nel caso di specie, dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288- 01; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153-01), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 4. Alla inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di CH EP, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CI GI limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di EP CH che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore IA RI Il Presidente AN LE
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere IA RI;
lette le conclusioni scritte con le quali la Sostituta Procuratrice generale, Simonetta Ceccarelli, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CI con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da EP CH;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40427 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 04/12/2025 2 lette le conclusioni scritte depositate in data 11/11/2025 dall’avv. Alessandro Sisto, difensore del ricorrente CI GI, che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
dato atto che l’avv. Lorenzo Incardone, difensore del ricorrente EP NO, non ha depositato conclusioni scritte RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17/05/2022 dal Tribunale di Bari, confermava il giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata dall’avere commesso il fatto in più persone riunite e - valutate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti - rideterminava la pena inflitta a GI CI e CH EP in anni due mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, sostituita con la sanzione della detenzione domiciliare per uguale durata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI CI, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen, la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 58 legge n. 689 del 1981 e l’assenza grafica di motivazione in ordine alla individuazione della pena sostitutiva da applicare. Deduce la difesa ricorrente che la Corte di appello, dopo avere rideterminato la pena detentiva nei confronti dell’imputato in due anni e quattro mesi di reclusione, ha immotivatamente sostituito tale sanzione con la detenzione domiciliare ancorchè fosse stata richiesto, in caso di pena inferiore ai tre anni di reclusione, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo allegando la dichiarazione di disponibilità di una associazione di volontariato. Il Collegio di merito ha omesso di esplicitare i motivi che giustificavano la scelta della detenzione domiciliare e le ragioni ostative alla meno afflittiva sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, onere argomentativo testualmente previsto dall’art. 58 legge n. 689 del 1981 e, del resto, affermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza impugnata vi è un riferimento all’entità della pena irrogata ed ai precedenti penali indicati come risalenti nel tempo, ma tali dati sono stati richiamati al solo fine di giustificare la sostituzione della pena detentiva, ma non per spiegare l’individuazione della sua tipologia. Del resto, il notevole lasso di tempo di ben 17 anni intercorso tra il reato contestato (commesso nel 2008) ed il giudizio di appello senza commettere alcun 3 ulteriore illecito avrebbe dovuto essere preso in considerazione al fine di valutare l’idoneità della invocata pena sostitutiva. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche CH EP, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, l’omessa motivazione in ordine alla entità della pena come rideterminata dalla Corte di appello che è eccessiva e priva della indicazione dei criteri che sottendono alla sua quantificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente evidenziato che la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dei ricorrenti per il delitto di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. (fattispecie rientrante nel “catalogo” dei reati di cui all’art.
4-bis ord. pen.) ed ha applicato ad entrambi gli imputati la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, pur ostandovi l’espresso divieto contenuto nel disposto dell’art. 59, comma 1, lett. d, legge 24 novembre 1981 n. 689. Si è dunque al cospetto di una pena “illegale”, in quanto diversa da quella prevista dal sistema sanzionatorio. A ciò non può, tuttavia, porsi rimedio poiché, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore che, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non è emendabile nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale di questa Corte di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di porre riparo in sede di legittimità alla illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510-01; Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01). Occorre dunque procedere all’esame dei ricorsi. 2. E’ fondato l’unico motivo dedotto nell’atto di impugnazione proposto nell’interesse di GI CI. 4 2.1. L’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", espressamente stabilisce: “ 1.Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
2. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.
3. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da condursi, giusto il disposto normativo sopra richiamato, con l'osservanza dei criteri dell'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01, in motivazione;
Sez. 1, n. 2024 del 06/03/2024, non mass.; Sez. 1, n. 1559 del 26/10/2023, dep. 2024, Almi, non mass.; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853-01 con riferimento alle pene sostitutive ante novella d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Ne deriva che il giudizio formulato a seguito di richiesta di sostituzione della pena non può prescindere dal riferimento agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e alla formulazione di una motivazione congrua e adeguata, con conseguente possibilità di ricorrere in sede di legittimità avverso il provvedimento connotato da un vizio di motivazione. 2.2. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha compiutamente motivato al riguardo, omettendo di valutare la richiesta del lavoro sostitutivo avanzata dall’imputato e di motivare la scelta della individuazione della pena sostitutiva;
nella sentenza impugnata manca, inoltre, l’indicazione degli eventuali fattori a ciò ostativi e nulla viene esplicitato in ordine alle ragioni della ritenuta idoneità della sola detenzione domiciliare sostitutiva al reinserimento sociale dell’imputato. 2.3. Ne consegue l’annullamento, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che colmerà il rilevato vuoto motivazionale, attenendosi ai richiamati principi. 5 3. E’ invece inammissibile, per assoluta genericità, l’unico motivo dedotto nel ricorso proposto nell’interesse di CH EP. La Corte di appello ha notevolmente ridimensionato la sanzione inflitta dal giudizio di primo grado ritenendo congrua una sanzione base (pari ad anni tre mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa) che assai poco si discosta dal minimo edittale vigente all’epoca del fatto e riconoscendo altresì le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice, come nel caso di specie, dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288- 01; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153-01), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 4. Alla inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di CH EP, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CI GI limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di EP CH che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore IA RI Il Presidente AN LE