Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2002, n. 8179
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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Il contratto di locazione immobiliare ultranovennale è valido anche se il bene che ne costituisce l'oggetto sia individuato con riferimento a criteri ed elementi estrinseci obiettivamente identificabili, risultanti anch'essi da atto scritto, i quali consentano la concreta determinazione della cosa locata senza lasciarla ad un futuro accordo delle parti; ciò in quanto l'individuazione costituisce attività concernente elemento essenziale del contratto, come tale non rilegabile ad aspetto di mera esecuzione materiale di obblighi contrattuali (Nel caso, nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto valido il contratto di locazione avente ad oggetto una piccola porzione di un più ampio fondo, priva di per sè di individuazione catastale, determinata mediante il rinvio ad una mappa catastale allegata alla scrittura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2002, n. 8179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8179
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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