Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2007, n. 7664
CASS
Sentenza 31 gennaio 2007

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Non integra gli estremi del delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale indotto in errore dal privato, ma quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente al Conservatore del registro delle imprese il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese, considerato che il privato è autore mediato del delitto di falso di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen., a condizione che egli induca in errore il pubblico ufficiale, con la conseguenza che, ove l'attività del pubblico ufficiale non si limiti a recepire le dichiarazioni del privato ma sia preordinata accertarne la reale conformità ai dati richiesti dalla legge, come nella specie, in cui il controllo del Conservatore ha escluso l'evento della richiesta iscrizione, non sussiste il falso per induzione in errore, pur restando ferma la falsità dell'attestazione del privato ai fini dell'art. 483 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2007, n. 7664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7664
    Data del deposito : 31 gennaio 2007

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