Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
Non integra gli estremi del delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale indotto in errore dal privato, ma quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente al Conservatore del registro delle imprese il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese, considerato che il privato è autore mediato del delitto di falso di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen., a condizione che egli induca in errore il pubblico ufficiale, con la conseguenza che, ove l'attività del pubblico ufficiale non si limiti a recepire le dichiarazioni del privato ma sia preordinata accertarne la reale conformità ai dati richiesti dalla legge, come nella specie, in cui il controllo del Conservatore ha escluso l'evento della richiesta iscrizione, non sussiste il falso per induzione in errore, pur restando ferma la falsità dell'attestazione del privato ai fini dell'art. 483 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2007, n. 7664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7664 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 31/01/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 243
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 007406/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UR NC, N. IL 12/04/1941;
avverso SENTENZA del 28/10/2005 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di rigetto del S.P.G., Dott. SALZANO F.. IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto:
1 - La Corte di Bari, su appello del P.G., in riforma della sentenza del GUP Foggia che, in giudizio abbreviato, aveva condannato RS VI per il delitto (capo B) di tentato falso in atto pubblico (che attesta la sussistenza dei requisiti morali indispensabili per l'iscrizione nel registro delle imprese), mediante induzione in errore del Conservatore del Registro delle imposte, evento non conseguito per accertamento svolto dallo stesso Conservatore, prosciogliendolo dal delitto (A) di cui all'art. 483 c.p., per aver falsamente attestato allo stesso Pubblico Ufficiale di possedere tali requisiti, mentre aveva riportato condanna definitiva, per ricettazione ed emissione di assegni a vuoto, a pene risultanti dal casellario penale, lo ha condannato anche per questo reato. Ha respinto l'appello dell'imputato, volto ad ottenere l'assoluzione dal reato di falso per induzione in errore, e quindi aumentato ai sensi dell'art. 81 c.p. la pena infittagli. Il ricorso del difensore denuncia:
1 - "violazione di legge penale (artt. 56, 48 e 479 c.p.) in punto responsabilità, sottolineando da un lato, in genere, l'assenza di prova del dolo e dall'altro il mancato perfezionamento dell'atto per impossibilità dell'evento, e dunque la necessaria riferibilità all'art. 49 c.p., comma 2;
2 - idem in punto di quantificazione di pena, alla luce del computo svolto.
2 - Il ricorso è fondato.
Secondo giurisprudenza di questa Corte, il privato può ritenersi autore mediato del delitto di falso (in atto pubblico o certificato) mediante induzione in errore, a condizione che abbia indotto in errore il pubblico ufficiale, cui spetti il potere-dovere di accertare la realtà del fatto da attestare. All'evidenza la condotta tipica è, in tal caso, quella realizzata dallo stesso pubblico ufficiale.
Ne segue che, quando il pubblico ufficiale verifica come deve il fatto (in caso di ispezione tecnica, cfr. Cass., Sez. 5^, n. 2253/05, Lorenzetto, CED rv. 231273), o tanto fa rifacendosi all'accertamento diretto documentato in atto pubblico da altro p.u. (cfr. Cass.. n. 40827/04, Lauretta ed altri, CED rv. 230114), non si è in presenza anche di falso per sua induzione di errore (in atto pubblico o autorizzazione - certificazione).
Nella specie, ferma la falsità dell'attestazione del privato ai sensi dell'art. 483 c.p., infondata la censura generica di motivazione, su scorta dell'equivoco sostenuto in via ipotetica dall'imputato raggiunto da precedenti penali evidenti dal certificato del casellario, non va ritenuto il delitto di cui agli artt. 48 e 479 c.p. (o art. 480 c.p.) a titolo di tentativo.
La condotta del privato è già punita per sè ai sensi dell'art. 483 c.p.. E la sua ipotetica strumentante è oltre irrilevante, posto pubblico ufficiale, in ipotesi autore di quella tipica, si è attenuto al dovere istituzionale di accertamento implicato dall'attestazione.
Ne segue che l'imputato va assolto allo stato dall'imputazione di cui al capo B.
E resta la necessità di rideterminare la pena per il solo reato sub A, di cui all'art. 483 c.p., da quantificarsi nel minimo legale, secondo quanto si evince dal computo svolto, nella misura di mesi 1 e gg. 10 di reclusione (m. 3 - 1/3 per generiche - 1/3 per art. 442 c.p.p.).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente all'addebito di cui agli artt. 56, 48 e 479 c.p., perché il fatto non sussiste. E ridetermina la pena per il reato residuo ex art. 483 c.p. in m. 1 e gg. 10 di reclusione.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007