Sentenza 15 novembre 2006
Massime • 1
Nel reato determinato dall'altrui inganno, non è configurabile, in capo all'autore mediato, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, allorché la dichiarazione sulla cui base l'atto è formato debba essere sottoposta a controllo e valutazione da parte della P.A., il cui eventuale errore non può farsi ricadere sul privato che non abbia compiuto alcuna alterazione della realtà fattuale. (Fattispecie relativa a pretesa falsità ideologica per induzione in errore, addebitata, in riferimento a domanda di trasferimento da docente, nella quale l'istante aveva dichiarato il possesso di titolo di precedenza, allegando il relativo documento giustificativo, sulla cui rilevanza ai fini dichiarati l'ufficio aveva omesso di esercitare i dovuti controlli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2006, n. 13779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13779 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/11/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1980
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 044573/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PA FA, N. IL 08/07/1958;
avverso SENTENZA del 05/07/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato TRAINA Salvatore del foro di Palermo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza emessa in data 10 maggio 2004 il Tribunale di Palermo dichiarava AT AN colpevole del delitto di cui agli articoli 110, 476 e 482 c.p. per avere inserito nella domanda di trasferimento dall'Accademia di Belle Arti di Macerata a quella di Palermo un certificato medico concernente le condizioni di salute della moglie in un momento successivo alla attestazione in data 14 luglio 1998 del direttore dell'Accademia dell'avvenuto deposito della domanda e dei documenti allegati.
Il AT era dichiarato colpevole anche del delitto di cui agli articoli 48 e 479 c.p. in relazione alla attestazione, risultata falsa, del 4 novembre 1998 dell'Ispettorato Istruzione Artistica del Ministero della Pubblica Istruzione concernente la sussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 104 del 1992, articolo 33, commi 5 e 7.
Il AT veniva, infine, condannato anche a risarcire i danni subiti dalla parte civile La RU IU.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 5 luglio 2005, riteneva non sussistente il primo delitto di falso perché non vi era alcuna alterazione ne' implicita ne' esplicita della dichiarazione di completezza resa dal Direttore dell'Accademia delle belle Arti. La stessa Corte confermava, invece, l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di falso per induzione dinanzi descritto realizzato sia attraverso l'inserimento nella pratica di un documento non prodotto contestualmente alla domanda, sia perché, nonostante i detti documenti non fossero idonei per fruire dei benefici previsti dalla L. n. 104, il AT barrò la casella n. 25 della domanda dichiarando così di avere diritto ai benefici previsti dalla legge. Con il ricorso per cassazione AN AT, dopo avere riepilogato la vicenda, deduceva:
1) la erronea applicazione degli articoli 479 e 48 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare il ricorrente rilevava:
a) che era stato assolto perché il fatto non sussiste dal delitto di falso materiale e che, invece, era stato condannato per il delitto di falso ideologico commesso attraverso la condotta di cui al capo A);
ciò costituiva manifesta illogicità della motivazione;
b) che il provvedimento del 4 novembre 1998 del Ministero non era una attestazione, ma un decreto di trasferimento;
c) che per ottenere i benefici previsti dalla L. n. 104 erano necessari due documenti, ovvero il verbale attestante l'invalidità all'85% della moglie e il documento attestante l'accertamento del grave handicap;
quindi, anche se si volesse ritenere che il AT avesse inviato il primo documento, si dovrebbe concludere per la inidoneità dell'azione ai sensi dell'articolo 49 c.p.;
2) Violazione di legge perché nonostante l'assoluzione dalla falsità materiale non era stata revocata la dichiarazione di falsità della attestazione del 14 luglio 1998;
3) Violazione di legge per non avere concesso la sospensione condizionale della pena inflitta pur ricorrendone i presupposti. I motivi posti a fondamento del ricorso sono fondati. In punto di fatto è rimasto provato che il AT presentò una domanda di trasferimento allegando alcuni documenti puntualmente elencati. L'imputato, inoltre, barrò la casella affermando così di avere parenti portatori di handicap.
In calce alla domanda venne posta l'attestazione del direttore dell'istituto che la aveva ricevuta.
Tra i documenti allegati vi erano anche quattro documenti clinici rilasciati dalla USL dai quali risultava che la moglie del AT era affetta da una grave patologia ed era, quindi, portatrice di handicap.
È rimasto, altresì, provato che in un momento successivo alla scadenza del termine per presentare la domanda il AT inviò - non è stato accertato che lo avesse surrettiziamente inserito nella pratica della quale non aveva la disponibilità - il certificato medico della apposita commissione dal quale risultava che la moglie era invalida all'85%, certificato che aveva ricevuto soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda. È altresì opportuno precisare che in ogni caso, anche con tale documento, al AT non spettava il punteggio preferenziale per il trasferimento perché il documento stesso, che correttamente recava una data successiva al momento di presentazione della domanda, avrebbe dovuto essere presentato contestualmente alla domanda ed, inoltre, mancava la certificazione della commissione che dichiarava la moglie portatrice di handicap, documento che il AT ricevette soltanto del tempo dopo i fatti di cui è processo.
Sul piano amministrativo non vi è alcun dubbio che ai sensi delle disposizioni di legge e delle circolari al AT non spettava il trasferimento, nonostante la moglie fosse realmente - circostanza questa mai messa in dubbio da alcuno - portatrice, anche al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento, di un grave handicap con invalidità civile dell'85%. Tanto premesso va ricordato, come già detto, che il AT, assolto dalla imputazione di falso implicito della attestazione del direttore, è stato, invece, ritenuto colpevole del delitto di falso ai sensi dell'articolo 48 c.p. in relazione al provvedimento di trasferimento.
La impostazione dei giudici di merito non è corretta. Per affermare la responsabilità penale del cd. autore mediato ex articolo 48 c.p. bisogna, invero, avere riguardo all'atteggiamento psichico dello stesso essendo necessario che agisca con il dolo previsto per il reato commesso dall'ingannato (vedi Cass. 14 marzo 1996, Saccone ed altro, in CP 97, 3415). Ancora più di recente la Suprema Corte ha stabilito che il privato può ritenersi autore mediato del delitto solo a condizione che abbia dolosamente indotto in equivoco, eludendone le possibilità di controllo, il pubblico ufficiale (così Cass. 21 settembre 2004, Lauretta ed altri, n. 40827).
Nella sentenza impugnata, in verità, non vi è alcuna indagine in ordine all'atteggiamento psichico del AT.
Dalla motivazione risulta che quest'ultimo ha redatto e presentato la domanda di trasferimento e, ottenuto, dopo la scadenza del termine, il tanto atteso certificato, ritenne di completare la documentazione inviandolo alla Autorità che avrebbe dovuto decidere, ovvero al Ministero competente.
Non si tratta di un comportamento scorretto dal momento che la attestazione del direttore non consentiva di ritenere che l'atto fosse stato presentato tempestivamente sia perché non inserito nell'elenco dei documenti allegati, sia perché il certificato recava una data di rilascio successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande di trasferimento, data che, ovviamente, non venne alterata dall'interessato.
Francamente in questa attività, che può certamente essere ritenuta superflua perché non idonea ad ottenere il punteggio preferenziale, non si vede quale comportamento atto a trarre in inganno il pubblico ufficiale sia stato posto in essere.
È appena il caso di notare che l'invio di tale certificato era anche inutile perché comunque per l'attribuzione del punteggio suddetto sarebbe stato necessario allegare alla domanda anche la certificazione dell'apposita commissione che la moglie del AT era portatrice di grave handicap, documento che all'epoca non era ancora in possesso dell'imputato.
Anche la barra apposta sull'apposita casella non era idonea a trarre in inganno;
intanto la dichiarazione non era falsa perché la moglie del AT era realmente affetta da handicap e da invalidità civile superiore all'85%, come successivamente è stato certificato, tanto è vero che nessuno ha contestato al AT la falsità di tale dichiarazione;
ma la barra sulla casella non era idonea a trarre in inganno anche perché il provvedimento non sarebbe stato adottato in base a tale dichiarazione, ma in base ai soli documenti prodotti unitamente alla domanda e, come si è già detto, in base ai documenti prodotti il punteggio preferenziale non sarebbe stato attribuibile.
A questo punto è necessario fare una ulteriore precisazione. La Suprema Corte ha stabilito che l'affermazione di responsabilità dell'autore mediato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico postula che l'atto, per disposizione di legge, debba essere redatto sulla base delle dichiarazioni dei terzi, per cui l'attività documentata rappresenta una attestazione di fatti dichiarati dal terzo e dei quali il pubblico ufficiale non ha diretta conoscenza (vedi Cass. 18 giugno 1980, De Benedictis, in CPMA 81, 1792).
L'indirizzo è certamente da condividere perché è del tutto evidente che se l'atto non è redatto in base alle dichiarazioni del terzo, ma in base ai controlli ed alle valutazioni del pubblico ufficiale, non si può ritenere la non corretta dichiarazione idonea a trarre in inganno il pubblico ufficiale.
Ora nel caso di specie l'atto non era destinato a riprodurre dichiarazioni del terzo, perché in effetti era un vero e proprio provvedimento - di trasferimento - adottato dall'Autorità a seguito della valutazione dei documenti prodotti.
La formazione di una graduatoria, che preceda il provvedimento, implica, infatti, anche per i riflessi negativi che la decisione può assumere per gli altri concorrenti, una delicata attività da parte dell'Autorità amministrativa di controllo e di valutazione dei documenti prodotti.
Orbene quando incombono doveri di controllo, ai quali venga meno il pubblico ufficiale che deve provvedere, non è possibile attribuire la responsabilità del provvedimento erroneo alle prospettazioni, magari errate o inesatte, del privato quando esse non siano tali da alterare la realtà fattuale.
Nel caso di specie non vi è stata, come detto, alcuna alterazione della realtà fattuale da parte del AT e, quindi, non vi era alcuna attitudine ingannatoria della sua condotta;
semplicemente un attento controllo da parte dell'Autorità scolastica periferica, delegata da quella centrale alla formazione delle graduatorie, avrebbe consentito di verificare la non sufficienza della documentazione prodotta dall'imputato per ottenere il punteggio preferenziale. L'errore dell'Amministrazione, non determinato da una alterazione di dati e fatti, non può, invero, farsi ricadere sul privato (vedi anche Cass. 29 ottobre 1997, n. 537, in CP 98, 299). Dalle considerazioni che precedono risulta evidente che il reato così come contestato non sussiste.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007