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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37443 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore del ricorrente non ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37443 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO I N FATTO 1. Con sentenza deliberata il 06/12/2022, la Corte di appello di Napoli, rideterminata in melius la pena irrogata in anni 3 di reclusione, ha, nel resto, confermato la sentenza del 16/05/2022 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato RU LL responsabile del reato di lesioni ex artt. 582, 583, primo comma, n. 1), cod. pen. aggravato dai futili motivi ai danni di NO TO e lo aveva condannato alla pena poi ridotta in appello e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione RU LL, attraverso il difensore Avv. Guido Sciacca, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione, essendo errata la valutazione delle prove assunte. I giudici di merito hanno basato l'affermazione di responsabilità su dettagli marginali, omettendo di valorizzare la circostanza che LL non aveva mai visto la persona offesa e che il ricorrente stava subendo una violenta aggressione ad opera di un gruppo di ragazzi, aggressione che lo indusse ad allontanarsi da quel luogo. La motivazione della sentenza impugnata è carente e contraddittoria lì dove valorizza un momento successivo al fatto, ossia il ritorno di LL sul luogo dei fatti, del tutto autonomo rispetto al primo momento dell'incidente e finalizzato solo a verificare le condizione dell'amico Giuseppe Federico. 2.2. Il secondo motivo denuncia travisamento della prova, avendo i giudici di merito basato la condanna sul video acquisito, dal quale si ritiene di poter dimostrare che LL aveva volontariamente investito la parte civile, laddove non è possibile provare con certezza tale circostanza, anche per le deduzioni proposte con il primo motivo. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'esclusione dello stato di necessità. La Corte di appello ha svilito la circostanza che l'imputato ha agito per sfuggire al pericolo imminente dell'aggressione che stava subendo, sussistendo quindi i requisiti della :scriminante. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione dei futili motivi, non identificati dai giudici di merito, laddove l'aggravante è integrata solo in presenza di un'enorme sproporzione tra l'azione e il motivo che l'ha sorretta. 2 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno a favore delle persone offesa, danno mai quantificato, rispetto al quale LL si era adoperato per accelerare il risarcimento da parte della compagnia assicurativa e, successivamente, per offrire una somma di denaro, sicché non trova riscontro il rilievo della sentenza impugnata circa la mancata certa individuazione del danno. 2.6. Il sesto motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, essendo del tutto ingiustificata l'individuazione della pena-base in misura superiore al minimo edittale, così come il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale andavano valutati tutti gli elementi a favore dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 cit., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, esso, programmaticamente ed expressis verbis, risulta finalizzato a censurare la dedotta erronea valutazione delle prove, ossia a dedurre questioni di merito, rispetto alle quali è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). D'altra parte, la Corte distrettuale ha puntualmente e diffusamente replicato al corrispondente motivo di appello, rilevando che la visione del filmato acquisito "fotografa" la dinamica dell'aggressione nei termini descritti dalla vittima e dalle persone informate sui fatti: LL, alla guida della propria auto, si dirigeva verso TO, costringendolo a spostarsi verso un'auto ivi parcheggiata, e lo stringeva tra la parte anteriore del proprio veicolo e la fiancata dell'auto parcheggiata;
il video, sottolinea il giudice di appello, registra LL che accelerava e sterzava in direzione di TO, che invano cercava di sfuggire all'investimento. Al termine dell'investimento, LL ripartiva e si allontanava. 3 La Corte distrettuale rileva che l'esame congiunto del filmato e delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti prova senza dubbio che l'imputato ha agito intenzionalmente. Il ricorso non si confronta con i plurimi, convergenti elementi valorizzati dal giudice di appello, elementi bollati assertivamente come meri dettagli marginali, risultando dunque del tutto carente della necessaria c:orrelazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), laddove il riferimento al post factum, all'evidenza non centrale nell'economia del ragionamento della sentenza impugnata, è manifestamente inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, tacciando di travisamento della prova la valutazione, immune da vizi logici, delle risultanze tratte dalla videoripresa, sicché, in realtà, la censura investe non già il "significante" del dato probatorio, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, ma il suo "significato", che resta estraneo alla cognizione del giudice di legittimità atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 — 01). 4. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile. Rileva la sentenza impugnata che LL fu avvicinato da alcuni ragazzi che bussavano con le mani sui finestrini dell'auto dell'imputato, ma questi non era in una situazione di pericolo e, in ogni caso,, qualora una situazione del genere fosse stata presente, LL poteva evitarla allontanandosi a bordo dell'auto. Osserva ancora la Corte distrettuale che, a dimostrazione del fatto che LL poteva agevolmente allontanarsi, pochi minuti dopo l'investimento l'imputato, tutt'altro che impaurito, ritornava sul posto senza prestare alcun aiuto alla vittima sanguinante. Il ricorso, sul punto, articola censure che risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 4 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 5. Il quarto motivo è fondato. La Corte di appello ha osservato che le ragioni che hanno spinto il ricorrente a investire TO sono collegate o a una precedente discussione tra due gruppi di ragazzi o all'alterco intervenuto tra imputato e vittima per aver il secondo ostacolato la partenza del primo con l'auto: in entrambe le ipotesi, osserva il giudice di appello, l'impulso che ha indotto l'imputato ad agire, è lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità della condotta realizzata. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è in linea con il consolidato indirizzo secondo cui per la configurabilità dell'aggravante dei motivi futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendosi giustificare l'applicazione di dettai aggravante quando risulti incerta la reale spinta a delinquere (Sez. 1, Sentenza n. 5864 del 14/1.2/2000, dep. 2001 Gattelari, Rv. 218081; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 54074 del 18/01/2017, Rv. 272035; Sez. 1, n. 45326 del 11/11/2008, Giovinazzo, Rv. 242333), sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, restando assorbito in toto il sesto motivo. 6. Il quinto motivo è inammissibile. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 - 01;i. Il ricorso sostiene che l'imputato ha sollecitato la compagnia assicuratrice, ma la deduzione è all'evidenza del tutto inconferente, e che la parte civile non ha mai quantificato il danno, ma ciò è all'evidenza in linea con la facoltà di ottenere, come accaduto nel caso di specie, una condanna solo generica al risarcimento dei danni. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 7. Pertanto, assorbito il sesto motivo (afferente a punti suscettibili di diverso apprezzamento a seconda della decisione sul punto relative all'aggravante dei futili motivi), la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante dei futili motivi (assorbite le doglianze di cui al sesto motivo) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5 Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei motivi futili con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 06/07/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore del ricorrente non ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37443 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO I N FATTO 1. Con sentenza deliberata il 06/12/2022, la Corte di appello di Napoli, rideterminata in melius la pena irrogata in anni 3 di reclusione, ha, nel resto, confermato la sentenza del 16/05/2022 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato RU LL responsabile del reato di lesioni ex artt. 582, 583, primo comma, n. 1), cod. pen. aggravato dai futili motivi ai danni di NO TO e lo aveva condannato alla pena poi ridotta in appello e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione RU LL, attraverso il difensore Avv. Guido Sciacca, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione, essendo errata la valutazione delle prove assunte. I giudici di merito hanno basato l'affermazione di responsabilità su dettagli marginali, omettendo di valorizzare la circostanza che LL non aveva mai visto la persona offesa e che il ricorrente stava subendo una violenta aggressione ad opera di un gruppo di ragazzi, aggressione che lo indusse ad allontanarsi da quel luogo. La motivazione della sentenza impugnata è carente e contraddittoria lì dove valorizza un momento successivo al fatto, ossia il ritorno di LL sul luogo dei fatti, del tutto autonomo rispetto al primo momento dell'incidente e finalizzato solo a verificare le condizione dell'amico Giuseppe Federico. 2.2. Il secondo motivo denuncia travisamento della prova, avendo i giudici di merito basato la condanna sul video acquisito, dal quale si ritiene di poter dimostrare che LL aveva volontariamente investito la parte civile, laddove non è possibile provare con certezza tale circostanza, anche per le deduzioni proposte con il primo motivo. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'esclusione dello stato di necessità. La Corte di appello ha svilito la circostanza che l'imputato ha agito per sfuggire al pericolo imminente dell'aggressione che stava subendo, sussistendo quindi i requisiti della :scriminante. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione dei futili motivi, non identificati dai giudici di merito, laddove l'aggravante è integrata solo in presenza di un'enorme sproporzione tra l'azione e il motivo che l'ha sorretta. 2 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno a favore delle persone offesa, danno mai quantificato, rispetto al quale LL si era adoperato per accelerare il risarcimento da parte della compagnia assicurativa e, successivamente, per offrire una somma di denaro, sicché non trova riscontro il rilievo della sentenza impugnata circa la mancata certa individuazione del danno. 2.6. Il sesto motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, essendo del tutto ingiustificata l'individuazione della pena-base in misura superiore al minimo edittale, così come il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale andavano valutati tutti gli elementi a favore dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 cit., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, esso, programmaticamente ed expressis verbis, risulta finalizzato a censurare la dedotta erronea valutazione delle prove, ossia a dedurre questioni di merito, rispetto alle quali è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). D'altra parte, la Corte distrettuale ha puntualmente e diffusamente replicato al corrispondente motivo di appello, rilevando che la visione del filmato acquisito "fotografa" la dinamica dell'aggressione nei termini descritti dalla vittima e dalle persone informate sui fatti: LL, alla guida della propria auto, si dirigeva verso TO, costringendolo a spostarsi verso un'auto ivi parcheggiata, e lo stringeva tra la parte anteriore del proprio veicolo e la fiancata dell'auto parcheggiata;
il video, sottolinea il giudice di appello, registra LL che accelerava e sterzava in direzione di TO, che invano cercava di sfuggire all'investimento. Al termine dell'investimento, LL ripartiva e si allontanava. 3 La Corte distrettuale rileva che l'esame congiunto del filmato e delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti prova senza dubbio che l'imputato ha agito intenzionalmente. Il ricorso non si confronta con i plurimi, convergenti elementi valorizzati dal giudice di appello, elementi bollati assertivamente come meri dettagli marginali, risultando dunque del tutto carente della necessaria c:orrelazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), laddove il riferimento al post factum, all'evidenza non centrale nell'economia del ragionamento della sentenza impugnata, è manifestamente inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, tacciando di travisamento della prova la valutazione, immune da vizi logici, delle risultanze tratte dalla videoripresa, sicché, in realtà, la censura investe non già il "significante" del dato probatorio, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, ma il suo "significato", che resta estraneo alla cognizione del giudice di legittimità atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 — 01). 4. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile. Rileva la sentenza impugnata che LL fu avvicinato da alcuni ragazzi che bussavano con le mani sui finestrini dell'auto dell'imputato, ma questi non era in una situazione di pericolo e, in ogni caso,, qualora una situazione del genere fosse stata presente, LL poteva evitarla allontanandosi a bordo dell'auto. Osserva ancora la Corte distrettuale che, a dimostrazione del fatto che LL poteva agevolmente allontanarsi, pochi minuti dopo l'investimento l'imputato, tutt'altro che impaurito, ritornava sul posto senza prestare alcun aiuto alla vittima sanguinante. Il ricorso, sul punto, articola censure che risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 4 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 5. Il quarto motivo è fondato. La Corte di appello ha osservato che le ragioni che hanno spinto il ricorrente a investire TO sono collegate o a una precedente discussione tra due gruppi di ragazzi o all'alterco intervenuto tra imputato e vittima per aver il secondo ostacolato la partenza del primo con l'auto: in entrambe le ipotesi, osserva il giudice di appello, l'impulso che ha indotto l'imputato ad agire, è lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità della condotta realizzata. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è in linea con il consolidato indirizzo secondo cui per la configurabilità dell'aggravante dei motivi futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendosi giustificare l'applicazione di dettai aggravante quando risulti incerta la reale spinta a delinquere (Sez. 1, Sentenza n. 5864 del 14/1.2/2000, dep. 2001 Gattelari, Rv. 218081; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 54074 del 18/01/2017, Rv. 272035; Sez. 1, n. 45326 del 11/11/2008, Giovinazzo, Rv. 242333), sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, restando assorbito in toto il sesto motivo. 6. Il quinto motivo è inammissibile. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 - 01;i. Il ricorso sostiene che l'imputato ha sollecitato la compagnia assicuratrice, ma la deduzione è all'evidenza del tutto inconferente, e che la parte civile non ha mai quantificato il danno, ma ciò è all'evidenza in linea con la facoltà di ottenere, come accaduto nel caso di specie, una condanna solo generica al risarcimento dei danni. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 7. Pertanto, assorbito il sesto motivo (afferente a punti suscettibili di diverso apprezzamento a seconda della decisione sul punto relative all'aggravante dei futili motivi), la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante dei futili motivi (assorbite le doglianze di cui al sesto motivo) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5 Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei motivi futili con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 06/07/2023.