Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
Per la configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Il “caso Emanuele Morganti”: commento alla sentenza della Corte di Assise d’Appello di Roma ed esame delle relative questioni giuridichehttps://www.iusinitinere.it/
A cura del Dott. Paolo Q. Cardinali 1.Premessa. La Corte d'assise ed i casi di sua competenza. Ai sensi dell'art. 5 c.p.p[1]. la Corte d'Assise è chiamata a giudicare su fatti contraddistinti da una intensa violenza o ritenuti di particolare disvalore da parte dell'ordinamento. Tale organo giurisdizionale è peculiare, oltre che per la natura dei giudizi di cui è competente, anche per la sua struttura, essendo composto da due giudici togati e da sei giudici popolari. I giudici popolari vengono nominati a sorte e, in ossequio alla natura democratica della nostra Repubblica, incidono direttamente sulle decisioni della Corte d'Assise, avendo la maggioranza dei voti in camera di consiglio. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2017, n. 54074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54074 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
54074-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 45/2017 Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Rel. Consigliere - N. 8614/2016 Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PP OM N. IL 01/04/1974 LO RI N. IL 28/01/1980 avverso la sentenza n. 472/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Uditi: il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
- il difensore dell'imputato RI VA, avvocato Raffaele Bizzarro, che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, pronunciata in data 30 settembre 2014 all'esito di giudizio abbreviato, con cui il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola aveva dichiarato PI MA e RI VA responsabili del delitto di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, dal motivo futile e dalla minorata difesa, commesso l'11.6.2013 in pregiudizio di D'PP VA, nonché dei connessi delitti di detenzione e porto di una pistola cal. 9×21, e li aveva condannati, in concorso di circostanze generiche equivalenti, con la continuazione e la riduzione per rito, alla pena di anni sei di reclusione ciascuno, con le pene accessorie di legge. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, gli imputati avevano tentato di uccidere il D'PP, esplodendo al suo indirizzo diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo aveva attinto all'addome, segnatamente al fianco destro senza fuoriuscita dell'ogiva, rendendo necessario un delicato intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile.
1.1 La sentenza così riassumeva i fatti: gli imputati, verso le 23,00 dell'11 giugno 2013 avevano posto in essere l'aggressione armata in danno del D'PP, mentre il predetto si trovava nel giardino della propria abitazione ed era in procinto di estrarre le chiavi per aprirne il cancello e riaccompagnare a casa la fidanzata. Essi erano sopraggiunti a bordo di due distinte autovetture, transitando a forte velocità nella strada senza uscita in cui era ubicata l'abitazione della vittima, avevano invertito la marcia e arrestato i veicoli nei pressi del cancello esterno. Da una delle vetture era sceso il PI, il quale non appena aveva udito la voce del D'PP che gli chiedeva cosa volesse, aveva estratto la pistola iniziando a sparare senza proferire parola alcuna. D'PP aveva cercato riparo, fuggendo e dando le spalle agli aggressori, ma era stato attinto al fianco destro da uno dei quattro colpi esplosi in rapida successione dal M 1 PI che, unitamente al RI, si era immediatamente allontanato;
entrambi erano rimasti irreperibili per diversi giorni dopo il fatto. A carico degli imputati stavano le dichiarazioni della persona offesa, della teste oculare D'PP ON, i rilievi e gli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dalle forze dell'ordine, la documentazione medica, gli esiti della consulenza balistica.
1.2 A ragione della decisone, la sentenza impugnata, fatte proprie le considerazioni del G.u.p., ritenute in tutto condivisibili ed espressamente richiamate, osservava, che: - affatto inverosimile appariva la tesi difensiva, secondo la quale la vittima aveva assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli imputati, tale da determinare la istintiva reazione difensiva del PI, ossia l'utilizzo dell'arma dalla quale il predetto aveva esploso i colpi mirando verso il basso e continuando a sparare per intimidire l'interlocutore, una volta preso atto del fallimento del tentativo di riappacificazione;
siffatta versione non trovava alcun addentellato nella sequenza serrata e rapida degli avvenimenti, come omogeneamente ricostruiti dalla parte lesa e dalla sorella MO;
- quanto alle obiezioni relative alla traiettoria e alla velocità del proiettile che, secondo avviso difensivo aveva attinto il D'PP dopo un doppio rimbalzo, la Corte riteneva persuasive le puntuali conclusioni cui era pervenuto il consulente dell'accusa, la cui ricostruzione balistica dell'evento era supportata da rilievi tecnici di assoluto pregio scientifico e che militavano per una traiettoria dello sparo con andamento longitudinale parallelo al suolo;
- il fatto, così come accertato, risultava correttamente qualificato, non potendosi revocare in dubbio sia l'obiettiva idoneità dell'azione, sia la sussistenza del corrispondente dolo di omicidio, quanto meno nella forma del dolo alternativo;
- avuto riguardo all'antefatto (l'alterco risalente a qualche giorno prima) la sussistenza della premeditazione era suffragata dalla sincronia delle condotte, espressione di un accordo preesistente e dall'apprezzabile periodo temporale di condivisa ponderazione del proposito criminoso;
l'inanità del movente alla base dell'azione delittuosa comprovava la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi;
le ridotte condizioni di visibilità, data l'ora notturna, e la limitata possibilità di fuga del D'PP a ragione delle dimensioni anguste del cortile, deponevano per il ritenuto stato di minorata difesa.
2. Avverso la ridetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. 2 2.1 Il difensore di RI IO, avvocato Raffaele Bizzarro, denunzia erronea applicazione della legge penale e mancanza, apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: - con riferimento alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, sull'assunto che la Corte di appello non aveva motivato sul perché non aveva accolto le deduzioni dell'imputato; non aveva risposto ai rilievi difensivi ma si era limitata a ripetere acriticamente gli argomenti spesi dal primo decidente;
non aveva, in particolare, vagliato, con la dovuta attenzione, così incorrendo nel travisamento dei dati probatori, le dichiarazioni della parte lesa e della teste oculare, da cui risultava che il primo colpo era stato esploso nel momento in cui il D'PP si accingeva ad aprire il cancello, per cui appariva inspiegabile e palesemente illogico che l'imputato non avesse in quel momento attinto la vittima pur avendola di fronte e a distanza di pochi centimetri;
vero era che non esisteva alcuna volontà omicida, ma solo quella di intimorire l'antagonista e di farlo arretrare;
parimente censurabile, in quanto palesemente arbitraria, doveva ritenersi la svalutazione della ricostruzione balistica offerta dal tecnico di parte;
agli atti vi era l'evidenza oggettiva che i colpi erano stati sparati verso terra e tale era la traiettoria iniziale anche del colpo che aveva attinto il D'PP, in quanto se lo stesso fosse rimbalzato solo sul muro (e non prima anche a terra), ne avrebbe provocato una profonda scalfittura e avrebbe riportato deformazioni ben più importanti di quelle minimali riscontrate;
l'evidenza disponibile non provava, dunque, l'obiettiva idoneità dell'azione, né poteva ritenersi sussistente il dolo alternativo per il solo impiego dell'arma e per il numero delle esplosioni, volte esclusivamente a intimorire e a contenere l'aggressività e l'irruenza del D'PP; dunque la Corte di appello non aveva adempiuto al suo compito di giudice dell'impugnazione, ricorrendo a formule retoriche e di stile, in manifesto malgoverno del canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio"; con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della minorata difesa, la motivazione era meramente apparente nella parte in cui aveva ritenuto di ritrarre la prova della premeditazione dal concerto tra i correi, sopraggiunti in loco nello stesso momento e a bordo di due distinte autovetture;
oltre che apparente, l'apparato giustificativo si fondava su un'informazione probatoria inesistente, non risultando da alcun atto investigativo che i due imputati si trovassero a bordo di diverse autovetture e, di converso, inopinatamente aveva pretermesso la valutazione di prova decisiva contraria offerta dalla difesa e acquisita agli atti, rappresentata dalle dichiarazioni di PR AR, affatto ignorate nella decisione;
nemmeno poteva essere ritenuta sussistente l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 3 cod. pen., posto che la vittima si trovava nel giardino della sua abitazione, luogo ben noto e sufficientemente illuminato, nel quale poteva muoversi a piacimento.
2.2 Analoghe violazioni della legge penale e lacune e illogicità motivazionali sono pure denunciate dal difensore di PI MA, avvocato Luigi De Vita, che parimenti lamenta l'omessa risposta alle censure articolate con l'atto di gravame. In punto di responsabilità il ricorrente si duole della frettolosa e immotivata valutazione in termini di inverosimiglianza dell'assunto difensivo. Anche a voler ritenere non credibile la tesi secondo la quale gli imputati si erano recati a casa del D'PP per tentare una riappacificazione e che l'esplosione dei colpi era stata conseguenza di una reazione improvvisa ed istintiva dell'imputato, la sussistenza dell'animus necandi era contraddetta dalle modalità rumorose dell'azione poco confacenti al ritenuto agguato, dal luogo prescelto quale teatro dell'azione (l'abitazione della vittima), dalla presenza, affatto casuale, del D'PP nel giardino della sua abitazione, dall'iniziale distanza minima esistente tra sparatore e vittima al momento dell'esplosione del primo colpo inspiegabilmente non andato a segno, dall'accertata traiettoria verso il basso del colpo che aveva forato la ruota della bicicletta, dall'assoluta incertezza circa la traiettoria degli altri colpi esplosi, dalla distanza tra il D'PP, impegnato a fuggire, e il muro perimetrale dell'abitazione sul quale il proiettile aveva impattato, attingendo la parte lesa solo di rimbalzo. Nessuna parola la Corte aveva speso per escludere la sussistenza del dolo eventuale. Scabra e meramente apparente era la motivazione esibita a fondamento della ritenuta sussistenza dell'aggravante del motivo futile, individuato nei pregressi dissapori tra le parti, non adeguatamente approfonditi;
la preordinazione dei mezzi dell'azione non era sufficiente a ritenere dimostrata la premeditazione, peraltro smentita dalle dichiarazioni di PR AR;
né poteva ritenersi che il D'PP versasse in uno stato di minorata difesa, giacché, nonostante la percezione del presunto pericolo, la parte lesa, anziché riparare in casa, aveva deciso di affrontare i pretesi aggressori;
la Corte, infine, aveva completamente omesso di argomentare sulla richiesta di esclusione della recidiva. Considerato in diritto I ricorsi sono solo parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti di seguito indicati. 4 1. A ragione della conferma della condanna degli imputati per il delitto di tentato omicidio, ritenuto integrato a titolo di dolo quanto meno alternativo, la Corte di appello, con contestuale articolata confutazione di ogni opposta deduzione difensiva e dopo aver analiticamente illustrato il compendio probatorio acquisito, ha ineccepibilmente osservato: - che gli imputati, senza alcun altro ragionevole motivo se non quello di attuare una vera e propria spedizione punitiva, si erano recati presso l'abitazione del D'PP, muniti di arma carica e pronta all'uso, immediatamente estratta dal PI che la portava infilata nella cintola dei pantaloni, il quale, senza alcun accenno di avviare una qualche interlocuzione e infilando il braccio nel cancello che recintava il giardino, aveva esploso quattro colpi in direzione del predetto, disarmato e che, offrendo le spalle ai suoi assalitori, scappava e cercava riparo;
che siffatta ricostruzione era avvalorata dalle convergenti dichiarazioni del - D'PP e della sorella MO, testimone oculare: il primo, per come riportato dalla sentenza di primo grado, cui la decisione oggi impugnata faceva integrale rinvio, aveva riferito di aver udito il rombo dei motori di due autovetture che, procedendo a velocità elevata, transitavano nella strada senza uscita antistante la sua abitazione per poi invertire la marcia e fermarsi nei pressi del cancelletto esterno, di aver visto scendere da una delle due autovetture il PI, al quale aveva domandato cosa volesse e, questi, senza parlare, aveva estratto l'arma, iniziando a sparare;
la seconda aveva precisato di aver udito l'esplosione di un colpo e di essersi d'istinto voltata nella direzione di provenienza dello sparo, scorgendo il fratello in fuga e il PI, che impugnava l'arma con la mano inserita tra le sbarre del cancello, mirare verso l'obiettivo che gli dava le spalle ed esplodere altri tre o quattro colpi in rapida successione. I due imputati che aveva perfettamente riconosciuto, chiamandoli anche per nome, si erano dileguati a bordo di un'autovettura di colore scuro, seguita da altra vettura di colore chiaro;
che il movente dell'azione era da individuarsi nei cattivi rapporti esistenti tra la vittima e il PI, il quale, già qualche mese prima, aveva proferito minacce di morte, lamentandosi con D'PP MO del fatto che il fratello non "rispettava nessuno" ed esternando la sua intenzione di portarlo dentro una terra;
il giorno prima della sparatoria vi era stato un violento alterco tra gli imputati e la persona offesa all'interno di un bar, come confermato dallo stesso gestore dell'esercizio; la polizia giudiziaria aveva repertato sul luogo del fatto, nei pressi del cancello dell'abitazione della vittima, quattro bossoli cal. 9x21 luger e un frammento di ogiva nei pressi di una catasta di legna presente nel cortile interno dell'abitazione;
5 - dei quattro colpi esplosi la traiettoria dall'alto verso il basso era certa solo per quello corrispondente al reperto frammentato rinvenuto nella catasta di legna e riconducibile al proiettile che aveva forato, penetrandolo, il cerchio metallico della vicina bicicletta;
nessuna obiettiva evidenza suffragava la tesi di analoga traiettoria degli altri spari;
il colpo che aveva attinto la vittima all'addome aveva avuto una velocità di impatto ridotta, in quanto aveva rilasciato parte dell'energia posseduta contro la superficie del muro che insisteva sulla linea di tiro;
l'analitica ricostruzione balistica dell'evento, offerta dal consulente dell'accusa, era assolutamente condivisibile, diversamente dall'ipotesi ricostruttiva del consulente della difesa, contraddistinta da mero empirismo valutativo e priva di ancoraggio fattuale, in quanto nessuna traccia di un precedente impatto al suolo del proiettile che di rimbalzo avrebbe colpito la vittima essendo stata rilevata ovvero documentata dal tecnico di parte;
men che meno poteva accedersi alla tesi difensiva, secondo cui la traiettoria del proiettile era stata connotata dal doppio rimbalzo dell'ogiva (a terra e poi sul muro), non essendo la stessa in linea nemmeno con le conclusioni del consulente di parte.
1.1 Impeccabili appaiono, dunque, le conclusioni concordemente raggiunte dai giudici del merito sulla correttezza della qualificazione del fatto, contestata dalla difesa, le cui obiezioni sono state stimate del tutto infondate in considerazione a) della dinamica dell'azione ricostruita alla stregua delle attendibili dichiarazioni dei D'PP, dei rilievi tecnici e delle conclusioni del consulente dell'accusa, b) del mezzo utilizzato (un'arma micidiale), c) del numero dei colpi esplosi (quattro) contro un bersaglio in movimento e di spalle, d) della sede corporea attinta;
elementi tutti contro i quali si infrangevano le "dotte", ma infondate, "elucubrazioni" circa la traiettoria obliqua e la velocità ridotta del proiettile che, solo dopo un doppio rimbalzo, avrebbe attinto la vittima nel fianco.
1.2 E siffatte considerazioni non solo risultano articolate e coerenti con i dati fattuali esposti, ma consentono di ritenere, in diritto, del tutto corretta la conclusione della evidenza di un'azione offensiva sorretta da dolo diretto, quanto meno nella forma del dolo alternativo (sebbene, infatti, la sentenza di appello evochi incidentalmente il dolo intenzionale, dichiaratamente concorda a p. 6 con la qualificazione dell'elemento soggettivo operata dal primo decidente) che predica, come noto, la congiunta previsione e volizione, quali conseguenze alternative causalmente collegabili al proprio comportamento cosciente e volontario, indifferentemente dell'evento lesivo o dell'evento mortale, sicché del tutto aspecifico è il rilievo (della difesa PI) con cui si lamenta la mancata considerazione della configurabilità del dolo eventuale, avendo i giudici motivatamente parlato di accettazione dell'evento, così implicitamente ma 6 14 inequivocabilmente escludendo la mera accettazione del rischio di verificazione dello stesso.
1.3 Né sussiste alcuna delle antinomie denunziate. Quelle (articolate nel ricorso RI) relative alla contraddizione esterna della motivazione, per contrasto con i dati acquisiti, riferite all'asserito diverso contenuto delle dichiarazioni dei testi (alla stregua delle quali - ad avviso della difesa il primo colpo sarebbe stato esploso frontalmente e da distanza ravvicinata quando l'PP si trovava nei pressi del cancello, con la conseguenza che, se PI avesse voluto uccidere la vittima, avrebbe avuto la possibilità di farlo), non attengono in realtà ad alcun, neppure ipotetico, travisamento (nell'unica accezione ammissibile in questa sede, dell'errore revocatorio, per omissione o invenzione, sui significanti) dei dati esposti, ma hanno semmai ad oggetto i significati loro attribuiti e, dunque, la possibilità di una diversa interpretazione degli elementi indicati dai giudici del merito, non proponibile in sede di legittimità a fronte della assoluta completezza, coerenza e logicità della loro lettura ad opera delle sentenze impugnate. Sicché neppure occorre soggiungere che le pretese allegazioni a sostegno si riferiscono a meri stralci dei documenti probatori evocati e sono perciò comunque anche intrinsecamente inidonee a sostenere le tesi interpretative qui inopinatamente ripetute, giacché non vi è elemento, tantomeno frase, suscettibile di serio apprezzamento al di fuori del suo contesto integrale, che non spetta alla Corte di legittimità ne' ricercare nè reinterpretare.
1.4 Mentre le censure relative a presunte contraddizioni interne e all'asserita omessa risposta alle deduzioni difensive, sono manifestamente inammissibili perché in fatto e totalmente aspecifiche, in quanto non si confrontano con i brani della motivazione che le ha espressamente considerate con ragionate argomentazioni, osservando che l'atteggiamento di intimidazione della vittima in danno dei suoi inaspettati visitatori era meramente supposto ed anzi smentito dalla stringente sequenza degli avvenimenti, che la tesi dell'intento pacificatore, asseritamente perseguito dagli imputati, non era conciliabile con il dato obiettivo dell'improvviso presentarsi a casa dell'antagonista, in ora notturna, armati di arma carica e pronta all'uso. In altri termini, le censure che attengono all'addotta assenza о inadeguatezza della motivazione sono dunque infondate e le deduzioni si risolvono per il resto nella reiterazione generica di temi difensivi ai quali la Corte di appello ha già ampiamente ed esaurientemente risposto, spiegando, tra l'altro, perché la versione degli imputati era completamente sguarnita di verosimiglianza (pp. 4 e 5); perché la testimonianza della persona offesa e della teste oculare, intrinsecamente coerenti e reciprocamente confortate, dovevano 7 KP ritenersi pienamente attendibili (p. 6); perché la ricostruzione balistica del consulente dell'accusa era condivisa, mentre quella del consulente della difesa risultava superficiale, empirica e a tratti meramente assertiva (pp. 5 e 6).
2. Infondato, quantomeno, è pure il motivo che contesta la ritenuta premeditazione. La Corte di appello ha valorizzato la sincronia delle condotte dei sodali "espressiva di un accordo preesistente e di un sotteso periodo temporale di condivisa ponderazione del proposito criminoso"; l'approntamento di uno strumento di offesa;
le predittive minacce formulate dal PI e raccolte confidenzialmente dalla sorella della vittima;
il comune coinvolgimento di entrambi i prevenuti nel medesimo violento alterco con la parte lesa, collocabile a monte della determinazione delittuosa, sicuramente avviata il giorno prima dopo il ridetto litigio, quando gli imputati avevano colluttato con la vittima, e portata avanti senza soluzione di continuità sino al momento del delitto. Secondo l'incensurabile valutazione in fatto dei giudici del merito, dunque, si era in presenza, di una determinazione assunta a congrua distanza temporale e tale comunque da consentire agli agenti di meditare e di eventualmente retrocedere dal proposito criminoso, mentre il complesso degli elementi evidenziati (per nulla inficiato dal generico e nemmeno autosufficiente richiamo al contributo informativo assunto dalla difesa, in tesi pretermesso) appare idoneo a costituire adeguato indice rivelatore della ritenuta premeditazione, risultandone integrato sia il requisito ideologico consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, 1 senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile sia quello cronologico rappresentato dal - trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere - (tra le altre, Sez. 5 n. 26406 del 11/03/2014, in proc. Morfei e altro).
3. Restano i motivi relativi all'aggravante del futile motivo (ricorso RI) e della minorata difesa (comune ad entrambi i ricorrenti) che devono essere dichiarati fondati.
3.1 La decisione impugnata sulla ritenuta sussistenza del motivo futile, presenta infatti delle evidenti lacune e incongruità, insuperabili anche attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, altrettanto assertiva sul punto. Entrambe le decisioni nel ravvisare i motivi a base del gesto criminale nei precedenti alterchi, hanno ritenuto comprovata, per tale ragione, la sussistenza dell'aggravante in esame. Ma a parte l'evidente apoditticità di siffatta motivazione, essa si rivela anche incongrua, nella parte in cui individua il motivo futile all'origine dell'episodio delittuoso nel violento scontro tra gli imputati e la vittima avvenuto il giorno precedente e in cui il D'PP aveva prevalso per la 8 sua possanza fisica (p. 7 della sentenza di primo grado) e nella finalizzazione dell'aggressione alla realizzazione di un'azione ritorsiva e punitiva. Ebbene, premesso che per la configurabilità della circostanza aggravante del motivo futile occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato (in tal senso Sez. 1 n. 45326 del 11/11/2008, P.G. in proc. Giovinazzo e altro, Rv. 242333), mentre nel caso in esame nemmeno sono state adeguatamente scandagliate le ragioni di contrasto tra le parti, va in ogni caso osservato che la vendetta, pur sempre determinata da moti dell'animo di scarso o nullo valore e rilievo morale, di per sè non può indurre, secondo il comune sentire, a quel profondo senso di ripugnanza e di disprezzo richiesto per la configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 cod. pen., n. 1 (in termini, ex multis, Sez. 1, n. 7274 del 22/10/2013, Zhang Chang, Rv. 259162).
3.2 Parimenti inadeguata è la motivazione resa sull'aggravante della minorata difesa, la cui sussistenza è stata giustificata, valorizzando la condizione di ridotta visibilità dovuta all'ora serale e la limitata possibilità di fuga per la vittima, condizionata dalle anguste dimensioni del cortile ove aveva tentato riparo per sfuggire al fuoco dei suoi assalitori. Siffatta motivazione non ha tenuta logica, apparendo necessarie sia una riconsiderazione degli elementi fattuali fondanti la minorata difesa, sia una valutazione da condurre in funzione delle condizioni difensive della vittima, ma anche in funzione delle condizioni obiettive in cui avevano agito gli aggressori, poiché, fermo restando che il tempo di notte, di per sé solo, non realizza l'aggravante, illogica appare la valorizzazione delle anguste dimensioni del cortile che avrebbero ostacolato la difesa della vittima, esponendola al fuoco avversario, senza spiegare il perché, proprio a ragione del breve tragitto che la separava dall'abitazione, la parte lesa non avesse potuto rientrare immediatamente in casa, per sottrarsi all'attacco sferrato.
3.3 Nulla è stato osservato, infine, sulla confermata sussistenza dell'aggravante della recidiva contestata al solo PI, omettendosi così di motivare su un tema espressamente devoluto all'attenzione del giudice d'appello e in astratto significativo, ex art. 133 cod. pen., comma 2, ai fini dell'apprezzamento della capacità a delinquere del reo.
4. La decisione impugnata deve per conseguenza essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, perché proceda a nuovo giudizio, emendando dalle rilevate lacune e incongruenze la motivazione limitatamente alle aggravanti del motivo futile e della minorata difesa e, quanto alla posizione del solo PI, anche in relazione alla recidiva. Per il resto i ricorsi vanno rigettati. 9
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 61, n. 1 e n. 5, cod. pen. nonché, nei confronti del solo PI, anche in relazione alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sui detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso, in Roma il 18 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Art Cortese mesecing genee DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania EAIELLA 10