Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
Per la configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 45326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45326 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1319
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 026515/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
1) VI DOMENICO, N. IL 29/07/1976;
avverso SENTENZA del 07/03/2008 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
udito per la parte civile l'Avv. SERRAO D'AQUINO;
udito il difensore del ZZ, Avv. LI CASTRO in sostituzione dell'Avv. BELCASTRO.
OSSERVA
Con sentenza in data 19/6/07, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Palmi ha dichiarato ZZ EN colpevole di omicidio volontario di LA AB, aggravato dai motivi abietti e futili, e di concorso nella soppressione del cadavere della stessa e, ritenuta la continuazione tra questi reati, commessi in Rosarno nella notte sul 14/5/04, con la diminuente per la scelta del rito lo ha condannato a 30 anni di reclusione nonché a risarcire i danni a una prossima congiunta della vittima costituitasi parte civile.
Proposto gravame dall'imputato, con sentenza in data 14/1/05 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la decisione di primo grado escludendo quanto al più grave addebito l'aggravante contestata e rideterminando per l'effetto la pena in 16 anni di reclusione.
Secondo la ricostruzione dei giudici del merito la LA, abitante in Gioia Tauro ove conduceva vita sregolata frequentando ambienti malavitosi, venne uccisa mediante strangolamento dal ZZ, pregiudicato di Rosarno con il quale aveva una relazione, durante una lite.
A questa conclusione la Corte di assise di appello è pervenuta sulla base delle dichiarazioni rese due anni dopo il fatto da MA TE, una donna che aveva dato in uso il proprio appartamento di Rosarno al ZZ che se ne serviva anche per incontrare le donne con cui, con la compiacenza della coniuge TE ER, aveva frequentemente e anche contemporaneamente relazione. Ha riferito la MA che nell'agosto del 2004 il ZZ le aveva confidato di avere avuto un violento litigio con la LA che era andata a cercarlo in un altro appartamento di Rosarno di cui egli aveva la disponibilità, ove dimorava il patrigno della TE NO GE (deceduto), e di averle a un certo punto messo le mani al collo soffocandola;
dopo di che ne aveva caricato il corpo su un'autovettura e ne aveva trasportato il cadavere (mai ritrovato) in un posto sito lungo la strada che da Rosarno conduce a Soriano e se ne era disfatto gettandolo in un fiume che scorre in quella zona.
A detta della MA si trattava della stessa zona in cui il 17/6/04 era stata ritrovata l'autovettura Fiat Punto bruciata della LA e in cui nelle prime ore del 14/5/04 il ZZ le aveva chiesto di accompagnare lui e la TE per recuperare uno stereo e delle casse che le aveva poi detto di avere tolto da un'autovettura che aveva rubato e dato alle fiamme.
L'aggravante contestata è stata dalla Corte di assise di appello esclusa per la difficoltà di determinare i precisi contorni della causale dell'omicidio, solo in via ipotetica la scaturigine del litigio nel corso del quale si era verificato essendo stata attribuita al fatto che il ZZ, stancatosi del rapporto con la LA, volesse liberarsene mentre la donna, molto coinvolta sentimentalmente, non accettava questa decisione. Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria e il difensore dell'imputato. Il Procuratore generale lamenta che sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 1 e art. 577 c.p., comma 1, n. 4 malgrado gli estremi di tale circostanza, soprattutto sotto il profilo della futilità dei motivi, fossero desumibili da quanto riferito dalla MA circa il carattere "frivolo" del ZZ e la superficialità dallo stesso attribuita al rapporto con la LA.
Il difensore del ZZ deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del suo assistito, criticando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della MA, e lamenta in via di subordine che il più grave addebito non sia stato derubricato in omicidio preterintenzionale e che non siano state concesse le attenuanti generiche. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Le critiche della difesa all'affermazione di responsabilità del ZZ per l'uccisione della LA investono invero esclusivamente il merito della adeguata e corretta motivazione, immune da vizi sindacabili in questa sede, con la quale il giudice di secondo grado ha ritenuto che le dichiarazioni della teste MA, anche se è stata profilata la possibilità che costei nutrisse sentimenti non benevoli nei confronti dell'imputato con il quale comunque è risultata avere un rapporto tale da rendere plausibile che le fossero fatte confidenze anche su fatti compromettenti, fossero pienamente credibili avendo trovato significative conferme nell'esame dei tabulati relativi al cellulare della vittima e a quelli dell'utenza telefonica fissa del ZZ e di un cellulare di cui quest'ultimo, secondo quanto si è accertato, aveva la disponibilità la cui scheda, intestata a un fantomatico cittadino ucraino, risulta poi essere stata inserita, circostanza ineccepibilmente ritenuta di particolare valenza indiziante, nell'apparecchio appartenuto alla vittima. Per questa via è tra l'altro emerso che vi erano stati contatti telefonici tra l'imputato e la LA la sera del 13/5/04 e tra l'imputato e la MA alle ore 5,11 della mattina successiva. E sono state valorizzate anche le risultanze di intercettazioni ambientali eseguite dopo il fatto, da cui è emerso che l'imputato e la TE avevano cercato di elaborare una diversa, non riscontrata, spiegazione della chiamata di primo mattino alla MA.
La doglianza subordinata che attiene alla mancata derubricazione del più grave reato in omicidio preterintenzionale è manifestamente priva di fondamento, dovendosi sulla base di quanto ricostruito in fatto dai giudici del merito necessariamente ritenere che l'imputato abbia agito con dolo di omicidio, il che esclude in radice la possibilità di qualificazione dell'episodio ai sensi dell'art. 584 c.p., posto che secondo le regole di comune esperienza la energica compressione delle vie respiratorie mediante stretta al collo è atto diretto non a percuotere o a ledere bensì a provocare un'asfissia, meccanismo che se non tempestivamente interrotto non può che comportare il decesso di chi lo subisce.
Manifestamente infondata è anche la doglianza che attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate con adeguata motivazione in cui vengono richiamati i gravi precedenti penali e giudiziari del ZZ.
Per ciò che riguarda infine la ritenuta inesistenza degli estremi di entrambe le ipotesi previste come aggravante dall'art. 61 c.p., n. 1 e art. 577 c.p., comma 1, n. 4, la Corte di assise di appello ha fatto corretta applicazione del principio da questa Corte affermato (cfr. Sez. 1, 14/2/00, Gattellari, rv. 218.081) secondo cui per la configurabilità di tale circostanza occorre che il movente del reato, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato, sia identificato con certezza, il che nella sentenza impugnata è stato invece escluso con adeguata motivazione che il Procuratore generale ricorrente ha contrastato solamente con critiche in linea di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato comporta per lo stesso le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. e l'obbligo di rifondere le spese sostenute in questo grado dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, che si liquidano in favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110, comma 3, come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale e quello del ZZ e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ZZ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in Euro duemila, oltre accessori come per legge, in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008