Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 2324
CASS
Sentenza 22 giugno 1999

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Il rifiuto di applicazione della pena concordata fra le parti da parte del giudice a motivo dell'incongruità della pena, di per se legittimo, non può determinare automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto penale di condanna opposto, ma deve essere equiparato all'ipotesi contemplata dall'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., in cui il rito alternativo non sia stato richiesto o non si perfezioni per mancanza o rifiuto del consenso da parte del P.M., con la conseguenza che, in forza dell'opposizione proposta, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 2324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2324
    Data del deposito : 22 giugno 1999

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