Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
Il rifiuto di applicazione della pena concordata fra le parti da parte del giudice a motivo dell'incongruità della pena, di per se legittimo, non può determinare automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto penale di condanna opposto, ma deve essere equiparato all'ipotesi contemplata dall'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., in cui il rito alternativo non sia stato richiesto o non si perfezioni per mancanza o rifiuto del consenso da parte del P.M., con la conseguenza che, in forza dell'opposizione proposta, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 22/06/1999
Dr. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dr. Guido DE MAIO Consigliere N.2324
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Alfredo TERESI Consigliere N.9784/99
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RR TU, nato a [...] il [...],
avverso il decreto penale di condanna n. 1096, emesso dal G.I.P. presso la Pretura di Latina, notificato il 21 settembre e reso esecutivo il 18 dicembre 1998.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto sopra indicato UR CO ha presentato il 25 settembre 1998 atto di opposizione con contestuale richiesta di patteggiamento, sulla quale il 10 novembre 1998 il P.M. esprimeva il proprio consenso;
il G.I.P. fissava l'udienza in camera di consiglio per il 18 dicembre 1998 e in quella sede non accoglieva la richiesta in quanto non riteneva congrua la pena e dichiarava esecutivo il decreto penale di condanna;
avverso il predetto decreto il CO propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
violazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. c) o b) c.p.p. perché il G.I.P. nel giudizio conseguente all'opposizione avrebbe dovuto revocare il decreto penale opposto e, ritenendo incongrua la pena richiesta dalle parti, disporre il giudizio immediato. Il ricorso è fondato.
Risulta dal verbale di udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 1998 davanti al G.I.P. della Pretura di Latina che questi, ritenuta incongrua la pena concordata di cui le parti gli chiedevano l'applicazione, ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna.
Ora, in caso di opposizione a decreto penale di condanna l'art. 461 c.p.p. - e l'art. 565 c. 2 c.p.p. per il procedimento per decreto per reati di competenza del pretore - prevede espressamente al terzo comma che con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto opposto l'applicazione di un rito alternativo, fra cui l'applicazione della pena concordata su richiesta delle parti;
l'art. 565 c. 1 c.p.p. rinvia ricettiziamente alle norme relative al procedimento per decreto per reati di competenza del tribunale e, quindi, al quinto comma dell'art. 461 c.p.p. cit., il quale dispone che il decreto penale di condanna opposto può essere dichiarato esecutivo solo se l'opposizione proposta è dichiarata inammissibile.
Pertanto, il rifiuto di applicazione della pena concordata fra le parti da parte del giudice a motivo dell'incongruità della pena, di per sè legittimo, non può determinare automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto penale di condanna opposto, ma dev'essere equiparato all'ipotesi contemplata dal successivo art. 464 c. 1 c.p.p., in cui il rito alternativo dell'art. 444 c.p.p. non sia stato richiesto o non si perfezioni per mancanza o rifiuto del consenso da parte del P.M. nel termine fissatogli dal giudice, con la conseguenza prevista da detta norma che, in forza dell'opposizione proposta, quest'ultimo deve emettere decreto di giudizio abbreviato.
Nella specie, pertanto, l'ordinanza del G.I.P. che, non dando corso alla richiesta delle parti per l'incongruità della pena concordata, non ha tenuto conto della pendenza dell'opposizione e ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto è illegittimo e deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Pretura di Latina.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 1999