Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE LV - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LV, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Toniolo, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Domenico Concetti, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dei ricorso;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Dirigente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Catania, Giuseppe De Ferrà ed Emilia Favata, in virtù di procura speciale a rogito notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 21 maggio 2001 rep. N. 57085 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 13 - 25 ottobre 2000, n. 245/2000, n. 1506/94 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 5 giugno 2003;
udito l'avv. Domenico Concetti per il ricorrente;
udito l'avv. Rita Raspanti per delega dell'avv. Giuseppe De Ferra per l'INAIL;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 gennaio 1992 il signor LV CA conveniva in giudizio, davanti al Pretore del lavoro di Caltanissetta, l'INAIL al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla rendita per malattia professionale, denegatogli dall'Istituto in sede amministrativa. Costituendosi in giudizio, l'INAIL, in via preliminare, eccepiva la prescrizione e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso. Con sentenza del 23/24 febbraio 1994 il Pretore adito, pur avendo accertato la sussistenza della denunciata malattia professionale, con inabilità pari al 16% a far data dalla domanda amministrativa e al 18% a far data dal 31 marzo 1993, rigettava il ricorso per intervenuta prescrizione dell'azione e dichiarava irripetibili le spese del giudizio. Avverso detta sentenza proponeva appello il CA. L'appellato INAIL si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza in data 13/25 ottobre 2000 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'appello.
Osservava il Tribunale che era infondato il motivo di appello con il quale il CA sosteneva che, avendo raggiunto la consapevolezza della tecnopatia in misura indennizzabile solo il 21 dicembre 1990 (data di presentazione della domanda amministrativa all'INAIL), ed essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 28 gennaio 1992, il termine prescrizionale di tre anni e 150 giorni, previsto dall'art. 112 del D.P.R. il 1124/65, non era decorso.
Secondo il Tribunale, richiamate Cass. 15 gennaio 1990 n. 124 ed altre, nella fattispecie in esame, sulla base dei documenti prodotti e della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, doveva ritenersi che l'appellante fosse consapevole della sussistenza della malattia professionale denunciata, nella misura minima indennizzabile, già il 30 aprile 1984; che risultava infatti accertato in giudizio che il CA aveva svolto, alle dipendenze dell' Ispea, l'attività di operaio addetto all'impianto di trattamento presso la miniera di San Cataldo dal 4 aprile 1961 al 30 giugno 1986; che, a seguito di un esame audiometrico in data 30 aprile 1984, effettuato presso la clinica otorinolaringologica dell'Ospedale "Garibaldi" di Catania, il CA era risultato affetto da ipoacusia neurosensoriale con perdita uditiva del 27,5%;
che in data 21 dicembre 1990 il CA aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale, con allegato certificato medico attestante la sussistenza della lamentata ipoacusia neurosensoriale;
che, a seguito del rigetto in via amministrativa della domanda da parte dell'INAIL, il CA aveva notificato all'Istituto in data 22 febbraio 1992 il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in cancelleria il 28 gennaio 1992; che il CTU nominato nel primo grado del giudizio aveva specificato che, stante la percentuale di danno uditivo riscontrata nell'esame audiometrico del 30 aprile 1984 (27,5%), pari ad una inabilità lavorativa del 16,5%, doveva ragionevolmente ritenersi che il minimo indennizzabile fosse stato raggiunto due anni prima del suddetto esame specialistico, e cioè nel mese di aprile del 1982;
che riteneva il Collegio che, nel caso in esame, l'esame audiometrico, cui l'appellante si era "volontariamente" sottoposto in data 30 agosto 1984, presso una struttura sanitaria pubblica, valesse ad individuare il momento in cui il CA aveva raggiunto la consapevolezza della tecnopatia nella misura minima indennizzabile, dovendosi presumere, stante l'esito di detto esame, che a quella data la malattia denunciata (che per sua natura non ha periodi di latenza) fosse emersa con segni e sintomi univoci, tali da rendere edotto l'assicurato della sua esistenza e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa;
che ne conseguiva che, alla data della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio all'INAIL (22 febbraio 1992), il termine di tre anni e 150 giorni di prescrizione di cui all'art. 112 cit. fosse già interamente decorso, in mancanza di validi atti interruttivi.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 4 maggio 2001, il CA ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico complesso motivo.
L'Istituito intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 112 co. 1, 135 T.U. n. 1124/65, 2935 e 2967 co. 2 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo della causa, il ricorrente deduce che il giudice d'appello, nel fare riferimento alla "consapevolezza" della malattia professionale da parte dell'assicurato, non è stato rispettoso dei principi enunciati dalla Cassazione al riguardo, avendo il giudice di legittimità sempre espresso la indefettibile necessità non solo di una rivelazione "con segni o sintomi univoci tali da rendere edotto rassicurato della sua esistenza e della correlativa incidenza sull'attività lavorativa in percentuale indennizzabile" (Cass. n. 11364/95), ma anche di una certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità (Cass. n. 10891/93) -; che il Tribunale non si era avveduto come l'Ausiliare, anziché al criterio della certezza, si era riferito solo a quello della mera presunzione, non essendo stato considerato nelle fasi di merito che l'unica documentazione costituente fonte di prova era costituita dagli accertamenti coevi alla domanda inoltrata all'INAIL in data 21.12.1990, mancando qualsiasi ulteriore riscontro valido, oggettivo e concludente, di tal che ogni diverso riferimento risultava del tutto arbitrario;
che il CTU di primo grado non aveva riferito affatto in relazione che rassicurato al tempo del primo accertamento audiometrico (30.4.1984) avesse avuto una qualsiasi, sia pure sommaria consapevolezza della propria malattia professionale, essendo stato eseguito Tesarne specialistico in occasione di un subito trauma cranico lavorativo nel 1984 per infortunio sul lavoro, dal quale erano residuati postumi valutati dall'INAIL il 17% - per i quali l'assicurato godeva di rendita -; che dalla relazione non risultava che la malattia ipoacusica si fosse già manifestata nel 1984, avendo il CA accusato acufeni e difficoltà dell'udito al CTU, senza però precisare da quanto, e tanto più se dal 1984; che agli atti di causa non risultava dimostrato che l'assicurato si era volontariamente sottoposto in data 30.8.1984 ad esame audiometrico presso una struttura sanitaria pubblica;
che la motivazione del Tribunale doveva considerarsi mera presunzione del tutto infondata;
che per coerenza di motivazione il dies a quo della manifestazione della malattia professionale e della prescrizione doveva rimanere riferito solo alla data di denuncia all'INAIL; che oltre tutto era illogico ritenere che, in presenza di "segni e sintomi univoci", l'assicurato dal 1982 al 1990 non avesse richiesto alcuna tutela assicurativa o non si fosse sottoposto ad ulteriori esami di controllo (richiama Cass. il 1743/2001).
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
A seguito, invero, della sentenza della Corte cost. n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art 135, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire all'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - quali non possono considerarsi quelle che si basino non già su di un fatto noto, ma su di un fatto la cui esistenza viene ricavata da un giudizio di sola probabilità o addirittura di possibilità - della conoscenza da parte dell'assicurato della esistenza dello stato morboso, della eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia legale di indennizzabilità (v. ex pluribus Cass. 5 aprile 2001 n. 5090). Il Tribunale ha ritenuto, come esposto in narrativa, che nel caso in esame, l'esame audiometrico, cui il CA si era
"volontariamente" sottoposto in data 30 agosto 1984, fornisse la prova della conoscenza da parte dello stesso della natura della malattia, del raggiungimento della misura minima indennizzabile e della eziologia professionale della malattia. L'assunto del Tribunale non può essere condiviso.
Risulta infatti dalla consulenza tecnica di ufficio, svolta in primo grado, che nel 1984 il CA per infortunio sul lavoro ha avuto trauma cranico, dal quale sono residuati postumi valutati dall'INAIL il 17%, per i quali gode di rendita (pag. 5) e che dalla documentazione esibita risulta eseguito esame audiometrico presso la Clinica ORL di Catania il 30.4.1984, con perdita uditiva del 27,55, e con percentuale d'invalidità del 16,5% (pag. 6). Ma il Tribunale, pur affermando apoditticamente che il CA si era sottoposto "volontariamente" all'esame audiometrico del 1984, anno in cui - si ribadisce - il predetto aveva subito il trauma cranico per infortunio sul lavoro, non ha indagato sulle circostanze in cui si è svolto detto esame audiometrico, di tal che detto giudice non ha indicato elementi, neppure presuntivi, sul raggiungimento della certezza della conoscenza, o della normale conoscibilità, della natura professionale della malattia da parte dell'assicurato, nel 1984. Sussiste pertanto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al raggiungimento della conoscenza della natura professionale dell'ipoacusia da parte del CA in epoca tale (1984), da far ritenere prescritta l'azione dal medesimo promossa contro l'INAIL nel 1992, sul presupposto del raggiungimento della consapevolezza della malattia professionale in misura indennizzabile solo nel 1990 (epoca di presentazione della domanda amministrativa all'INAIL con accertamenti medici coevi).
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altro giudice d'appello - indicato in dispositivo - che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Catania, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004