Sentenza 7 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL01743 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DUCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9634/98 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere Cron. 3661 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Est. Consigliere Ud. 24/05/00 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 622 SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 UCCELLO RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato rappresenta e difende, CONCETTI DOMENICO, che lo CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale Richiesta copia studio dal Sig. RIU PREV rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 3000 per diritti L. in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso •9 FEB 2001 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2000 E VARIE-DCV 2632 delega in atti;
-1- UNIQ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e Rilasciata copia legale - controricorrente al sig. CONCEITL avversO la sentenza n. 51/97 del Tribunale di LA per diritti L. 12. FEB 2001 SPEZIA, depositata il 28/06/97 R.G.N. 23/96; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 24/05/00 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 3 febbraio/28 giugno 1997, Tribunale, Sezione lavoro, di La Spezia, il rigettava l'appello proposto da EN EL nei confronti dell'Inail, avverso la sentenza del locale Pretore, giudice del lavoro, che aveva rigettato per prescrizione del diritto la domanda dell'assicurato proposta in data 30 marzo 1984 volta ad ottenere la rendita per ipoacusia da rumor & Riteneva il Tribunale che la manifestazione della malattia, richiedente un oggettivo riscontro in elementi certi e verificabili, dovesse intendersi come normale conoscibilità da parte dell'assicurato. Dalla consulenza medica di ufficio era risultato che il ricorrente era affetto dalla denunciata malattia professionale sin dal 1974, per manifestazioni oggettive, e quindi da tale epoca. essendo l'assicurato in grado di avvertire la propria infermità, che anzi aveva avvertito, decorreva il termine di prescrizione, ex art. 112 del r.d. n.1124/65, abbondantemente superato al momento della domanda giudiziale. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione EN EL, censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito l'Istituto intimato resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione degli artt. 111, 112, del R. D. .1124/65,n. dell'art. 2935 c.c., degli art. 115 e 116 c.p.c. oltre a vizio di motivazione, rilevando che, anziché al criterio della certezza della conoscenza della malattia, il Tribunale, seguendo le indicazioni date dalla C.T.U., ha ritenuto di ricorrere a quello della sufficienza della mera probabilità della consapevolezza della patologia a decorrere dal 1974, laddove l'unica fonte di prova (della conoscibilità) era costituita, mancando qualsiasi altro dato di riscontro oggettivo, valido nel periodo anteriore alla e concludente proposizione della domanda amministrativa, dagli accertamenti coevi a tale domanda, inoltrata all' Inail in data 4 dicembre 1992, per cui solo da tale data dovevano ritenersi maturate le condizioni per la decorrenza del termine di prescrizione. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere accolto. Premesso che anche in questo caso, nel decidere della decorrenza della prescrizione, operano le norme generali in materia, per le quali la prescrizione decorre dal momento in cui un 4 diritto può esser fatto valere, ove si tratti di far valere il diritto ad una prestazione infortunistica, la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 8 giugno 1999, n.5653) ha condivisibilmente affermato che il momento del dies a quo altro non può essere che quello in cui nello assicurato si è determinata la conoscenza, derivata oggettivi e non da una convinzioneda fattori meramente soggettiva della professionalità della patologia e della sua indennizzabilità, e quindi per effetto della valutazione data con l'accertamento medico, in base al quale si procederà alla proposizione della domanda in sede amministrativa. Fermi questi principi, è errata la decisione del Tribunale che, nel caso specifico, ha fatto proprio un pregresso accertamento medico probabilistico, dal quale l'assicurato non avrebbe potuto trarre dati sufficienti per far valere un diritto;
e, quindi è da accogliere il ricorso, che, al contrario, e correttamente, si è richiamato ai successivi accertamenti "coevi alla proposizione della domanda amministrativa" ed incidenti in periodo ancora utile rispetto ai termini di prescrizione, di cui al più volte richiamato art. 112 del d.p.r. n.1124/65. 5
Per questi motivi
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma il 24 maggio 2000 11 Cons. estensore:netensore. Viccyrs Tressa Presidente: крыши Ишанной IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Still Depositata in Cancelleria) Oggi, -7 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 N 3 5 . 8 3 - 1 - E E 7 1 L G G L D A E L 0 A ' T . R 1 E D I L N L S E I S I A R O I D T T O G T E , R I A O S G O N I E E A D S , R S T A S P S A S D E I E I A E O S D T T M I A O O N L P B D L , 1 0