Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10245 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
45/03 REPUBBLICA IT IN NOME DEL POJ ITA ANO LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 14943/00 - Consigliere 22874 Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 7704 Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO Rep. Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Ud. 26/02/03 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso NASTASI, CORRADO RAUDINO, dagli avvocati GIUSEPPE giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TT AN, elettivamente domiciliata in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 99, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, difesa dall'avvocato MARIO FIACCAVENTO, giusta delega in atti;
-- controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 313/99 della Corte d'Appello di 339 -1- CATANIA, depositata il 19/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato NASTASI Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato FIACCAVENTO Mariio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto. -2- R.G.N.14943/00 Oggetto: Contratto-indeterminabilità dell'oggetto- nullità SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 24 giugno 1981, AT IN conveniva in giudizio davanti al tribunale di Siracusa ZÒ GI, esponendo che con atto del 9 aprile 1979 per notaio Di Liberto aveva venduto allo stesso un immobile in Noto, Via T. Fazello, e che successivamente alla vendita aveva convenuto con l'acquirente, con scrittura privata del 9 marzo 1981, la retrocessione del bene per il prezzo di lire 40.000.000. Aly Senonchè, essendoglipur stato restituito il possesso materiale dell'immobile dal ZÒ, questi si era rifiutato di stipulare l'atto pubblico di trasferimento. dichiarato venisse Chiedeva, pertanto, che favore l'avvenuto trasferimento in suo dell'immobile sopra indicato e, in via subordinata, che ne fosse disposto il trasferimento con pronuncia costitutiva ex art.2932 c.c. 2 Si costituiva ZÒ GI, per contestare la domanda e per dedurre che la mancata stipulazione dell'atto di trasferimento dell'immobile era dipeso dal mancato pagamento dell'intero prezzo pattuito da parte del AT per la rivendita;
chiedeva, a riconvenzionale, la condanna sua volta, in via dell'attore al risarcimento dei danni, essendogli stato venduto un immobile che non avrebbe potuto essere destinato all'uso (commerciale) per il quale lo aveva acquistato. Con sentenza del il17 maggio-5 novembre 1996, tribunale, ritenuta, da un lato, la nullità del contratto di rivendita per indeterminatezza dell'oggetto e, dall'altro, la carenza di prova in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dal rigettava le domande di entrambe le convenuto, parti e compensava le spese. Proposto appello da AT RA, quale erede di AT IN, la corte di appello di Catania, con sentenza pubblicata il 19 1999,maggio 10 ha accolto e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che con la scrittura privata del 9 marzo 1981, dasottoscritta AT IN e ZÒ GI, quest'ultimo ebbe a rivendere al primo, per il prezzo di lire 40.000.000, l'immobile che 3 aveva prima acquistato dallo stesso con atto del 9 aprile 1979 per notaio Filippo Di Liberto;
ha al pagamento a condannato, inoltre, l'appellato favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio. La corte territoriale ha così deciso in quanto ha ritenuto, in difformità alla statuizione del tribunale, che il contratto di "rivendita" stipulato dalle parti con la scrittura privata del 9 marzo 1981 è pienamente valido ed efficace, essendo stato indicato il suo oggetto con espresso a del precedente contratto riferimento quello intercorso tra le parti in data 9 aprile 1979, con aveva ZÒ lo stesso cui il AT venduto al immobile, in detto atto compiutamente descritto. E, a conferma che la volontà delle parti è stata quella di ritrasferire al AT proprio l'immobile in precedenza da lui venduto al ZÒ, vi è il dato di fatto che quest'ultimo ha riscosso l'intero prezzo pattuito per la retrocessione ("ritorno") del bene al AT. Ricorre per la cassazione della sentenza ZÒ GI, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso AT RA. Le parti hanno depositato memorie. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia: Violazione, erronea e falsa applicazione degli in relazioneartt.1346, 1350 e 1418 C.C., all'art. 360 n.3 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controvrersia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. Con la presente censura il ricorrente si duole che la corte, da un lato, abbia ritenuto che l'oggetto della scrittura del 9-3-1981 possa determinarsi con esclusivo riferimento al contratto del 9-4-1979, e, dall'altro, abbia tratto la conferma che l'immobile di cui ai due atti sia lo stesso dalla circostanza che le parti, nel corso del giudizio, non hanno mai negato che unica vendita immobiliare intercosa fra loro era stata quella di cui all'atto per notaio Di Liberto del 9-4-1979. Violazione dell'art.91 c.p.c. La censura è così testualmente formulata: "Meritando l'appello una pronuncia di rigetto, avrebbe dovuto essere l'appellata, anziché l'appellante, a subire la condanna al pagamento delle spese". 5 Non sussistono le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunciati con il primo motivo. La corte di appello di Catania, nell'interpretare la scrittura privata sottoscritta dalle parti il 9-3-1981, al fine di risolvere la questione relativa alla determinazione determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 seguito i criteri di C.C., ha puntualmente ermeneutica previsti dalla legge, avendo ben presente, tra l'altro, che, trattandosi di bene immobile, la determinazione dell'oggetto del trasferimento ( o della "rivendita") deve avvenire, a pena di nullità, in base al relativo documento negoziale ex art.1350 c.c. (ved.sent.n.6747/88, n.2665/87 e n.5421/83) Avuto riguardo, quindi, ai predetti criteri, ha سلام ritenuto, con motivazione logica ed assolutamente corretta, che il bene immobile trasferito dal ZÒ al AT con il contratto del 9-3-1981, anche se non precisamente indicato nella scrittura, non potesse che essere quello venduto dal secondo al primo con atto per notaio Di Liberto del 9 aprile 1979, per l'espresso riferimento contenuto nella scrittura predetta all'atto da ultimo citato determinando, così, l'oggetto per relationem - 6 nel quale l'immobile è precisamente individuato. La corte è pervenuta, pertanto, alla conclusione contratto del 9-3-1981 fosse che l'oggetto del agli risultanti in base elementi determinabile dallo stesso documento negoziale ed all'evidente collegamento logico e temporale degli stessi con il contratto tra le parti;
precedente intercorso evidenziando ad abundantiam, ed a conforto del già raggiunto convincimento, basato sugli elementi predetti, che l'oggetto dei due contratti fosse l'identico immobile, sia la circostanza che nessun altro immobile, oltre a quello di cui al contratto venduto AT al dal del 9-4-1979, stato era ZÒ, per cui oggetto della rivendita 10 del "ritorno", come si legge nella scrittura) non poteva che essere il medesimo immobile, sia il dato di fatto non contestato, dell'avvenuto rilascio di questo al AT da parte del ZÒ e la 4 dichiarazione di costui di avere ricevuto il saldo del prezzo per il già operato ritrasferimento del bene, giusta l'obbligazione assunta con la più volte menzionata scrittura. E' palesemente priva di pregio anche la censura di avendo corte, nel la cui al motivo, secondo pronunciare la condanna dell'appellato soccombente 7 alle spese, fatto corretta applicazione della legge. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 136,50, oltre euro 1300,00 per onorari ed accessori. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Rafaele Corona) (Dr. Olindo Schettino) лепти IL CANCELLIERE AR Di ZO RI IJ DEPOSITATA IN CANCU 2003 Oggi, IL CANCEHAERE zzo AR Di биого от CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso versatel'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Seri f 1/1 1/4/GEN 2013.. 4 al n. IL FUNZIONARIO € 8