CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/08/2023, n. 34356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34356 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE DI FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato TRAINA CAMILLO del foro di PALERMO in difesa di: DE DI FA Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 34356 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato in punto dí responsabilità la sentenza del GUP presso il tribunale di Palermo con la quale EL DI TE era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, DPR 309/1990 e 697 cod pen, riducendo la pena inflitta e rideterminandola in anni quattro e mesi otto di reclusione ed €.20.000 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. Con il primo motivo lamenta vizio dì motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e). f cod proc pen. La sentenza dei giudici di appello aveva omesso di motivare in ordine al motivo di appello concernente l'eccezione di inutilizzabilità degli atti, sulla quale il giudiità di primo grado aveva invocato rapplicazione dell'art. 438, comma 6 bis, cod proc pen. La Corte territoriale nulla aveva argomentato in ordine alla doglianza secondo cui il rito abbreviato non era stato richiesto all'udienza preliminare bensì in seguito alla richiesta di rito immediato. Inoltre, la Corte non aveva 4posto al motivo di appello con il quale si era de6dotta la assoluta genericità ed ìndeguatezza della motivazione addotta per l'esecuzione della perquisizione ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza (art. 41 RD 18 giugno 1931, n.773), avente carattere speciale rispetto alla disciplina codicistica. 4. Con il secondo motivo, deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ínutílízzabilítà o decadenza. Nel verbale dí perquisizione non potevano essere raccolte le dichiarazìoni dell'imputato, che avrebbero potuto essere semmai riportate in un separato atto redatto ai sensi dell'art. 350 cod proc pen, con le garanzie ivi previste. Il verbale di perquisizione, contenente le dichiarazioni confessorie dell'imputato poste dai giudici di merito alla base della affermazione di responsabilità, era affetto da nullità assoluta. 5. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 458 cod proc pen, nel prevedere che l'imputato che riceva il decreto di giudizio ímmedíato può richiedere il rito abbreviato, dispone espressamente che " si applicano le disposizioni di cui all'art. 438, comma 6 bis", norma correttamente richiamata nella sentenza impugnata. 1.1. Quanto alle doglianze in ordine alla disposta perquisizione, questa Corte di legittimità ha chiarito (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Rv. 272925 - 01) che la disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla 1 disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue che, poiché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell'informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore. La motivazione della perquisizione con il " fondato motivo di ritenere che vi fossero occultate armi, munizioni o materiale esplodente" non risulta poi affatto generica, in quanto ricalca la generale formula prevista dalla legge quale requisito legittimante l'attività di perquisizione, ossia il " fondato motivo di ritenere che si trovino cose o tracce pertinenti al reato". 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Lo stesso ricorrente ammette che le dichiarazioni trasfuse nel verbale di perquisizione e sequestro e da lui sottoscritte, erano state rese alla presenza del difensore (pag. 4 del ricorso;
di ciò dà atto anche la sentenza di primo grado alla pag. 6). Orbene, è principio consolidato (cfr. Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, Rv. 252279 - 01) che sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, anche se inserite in un verbale di perquisizione o sequestro e non in un altro autonomo verbale. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla p.g. o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (SU, 25.9.2008 n. 1150/09, Correnti, Rv. 241884). Si è invero osservato che la p.g., a norma dell'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. b), deve redigere verbale, tra l'altro, degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini. Ma tale adempimento non comporta l'obbligo di redigere un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte, specialmente se in contestualità spazio-temporale, non essendo ciò prescritto da alcuna disposizione normativa. Con l'effetto, allora, che nell'ipotesi in cui vengano rese alla polizia giudiziaria, mentre procede a perquisizione od a sequestro, dichiarazioni spontanee processualmente rilevanti da parte dell'indagato, le stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto ed autonomo verbale (cfr. ex plurimis: Sez. 1, 22.1.2009 n. 15563, Perrotta, Rv. 243734). Si è inoltre più volte ribadito, quale principio generale, che sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dalla persona sottoposta alle 2 indagini sul luogo e nell'immediatezza del fatto durante l'esecuzione di una perquisizione domiciliare : cfr. Sez. 4, n. 6962 del 14/11/2012,Rv. 254396 01; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018 ,Rv. 273642 - Sez. 1 , n. 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125 - 01; Sez.
3 -n. 9354 del 08/01/2020, Rv. 278639 - 01). 2.1. Alla luce di quanto esposto è di tutta evidenza, da un lato, che non sussiste nessun onere di redazione di un separato verbale e, dall'altro, che, se è ammessa l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese senza la presenza del difensore, a maggior ragione potranno essere utilizzabili quelle verbalizzate alla presenza del difensore, nel pieno delle garanzie previste dalla legge, come è avvenuto nel caso di specie. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.7.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato TRAINA CAMILLO del foro di PALERMO in difesa di: DE DI FA Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 34356 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato in punto dí responsabilità la sentenza del GUP presso il tribunale di Palermo con la quale EL DI TE era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, DPR 309/1990 e 697 cod pen, riducendo la pena inflitta e rideterminandola in anni quattro e mesi otto di reclusione ed €.20.000 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. Con il primo motivo lamenta vizio dì motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e). f cod proc pen. La sentenza dei giudici di appello aveva omesso di motivare in ordine al motivo di appello concernente l'eccezione di inutilizzabilità degli atti, sulla quale il giudiità di primo grado aveva invocato rapplicazione dell'art. 438, comma 6 bis, cod proc pen. La Corte territoriale nulla aveva argomentato in ordine alla doglianza secondo cui il rito abbreviato non era stato richiesto all'udienza preliminare bensì in seguito alla richiesta di rito immediato. Inoltre, la Corte non aveva 4posto al motivo di appello con il quale si era de6dotta la assoluta genericità ed ìndeguatezza della motivazione addotta per l'esecuzione della perquisizione ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza (art. 41 RD 18 giugno 1931, n.773), avente carattere speciale rispetto alla disciplina codicistica. 4. Con il secondo motivo, deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ínutílízzabilítà o decadenza. Nel verbale dí perquisizione non potevano essere raccolte le dichiarazìoni dell'imputato, che avrebbero potuto essere semmai riportate in un separato atto redatto ai sensi dell'art. 350 cod proc pen, con le garanzie ivi previste. Il verbale di perquisizione, contenente le dichiarazioni confessorie dell'imputato poste dai giudici di merito alla base della affermazione di responsabilità, era affetto da nullità assoluta. 5. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 458 cod proc pen, nel prevedere che l'imputato che riceva il decreto di giudizio ímmedíato può richiedere il rito abbreviato, dispone espressamente che " si applicano le disposizioni di cui all'art. 438, comma 6 bis", norma correttamente richiamata nella sentenza impugnata. 1.1. Quanto alle doglianze in ordine alla disposta perquisizione, questa Corte di legittimità ha chiarito (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Rv. 272925 - 01) che la disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla 1 disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue che, poiché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell'informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore. La motivazione della perquisizione con il " fondato motivo di ritenere che vi fossero occultate armi, munizioni o materiale esplodente" non risulta poi affatto generica, in quanto ricalca la generale formula prevista dalla legge quale requisito legittimante l'attività di perquisizione, ossia il " fondato motivo di ritenere che si trovino cose o tracce pertinenti al reato". 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Lo stesso ricorrente ammette che le dichiarazioni trasfuse nel verbale di perquisizione e sequestro e da lui sottoscritte, erano state rese alla presenza del difensore (pag. 4 del ricorso;
di ciò dà atto anche la sentenza di primo grado alla pag. 6). Orbene, è principio consolidato (cfr. Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, Rv. 252279 - 01) che sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, anche se inserite in un verbale di perquisizione o sequestro e non in un altro autonomo verbale. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla p.g. o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (SU, 25.9.2008 n. 1150/09, Correnti, Rv. 241884). Si è invero osservato che la p.g., a norma dell'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. b), deve redigere verbale, tra l'altro, degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini. Ma tale adempimento non comporta l'obbligo di redigere un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte, specialmente se in contestualità spazio-temporale, non essendo ciò prescritto da alcuna disposizione normativa. Con l'effetto, allora, che nell'ipotesi in cui vengano rese alla polizia giudiziaria, mentre procede a perquisizione od a sequestro, dichiarazioni spontanee processualmente rilevanti da parte dell'indagato, le stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto ed autonomo verbale (cfr. ex plurimis: Sez. 1, 22.1.2009 n. 15563, Perrotta, Rv. 243734). Si è inoltre più volte ribadito, quale principio generale, che sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dalla persona sottoposta alle 2 indagini sul luogo e nell'immediatezza del fatto durante l'esecuzione di una perquisizione domiciliare : cfr. Sez. 4, n. 6962 del 14/11/2012,Rv. 254396 01; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018 ,Rv. 273642 - Sez. 1 , n. 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125 - 01; Sez.
3 -n. 9354 del 08/01/2020, Rv. 278639 - 01). 2.1. Alla luce di quanto esposto è di tutta evidenza, da un lato, che non sussiste nessun onere di redazione di un separato verbale e, dall'altro, che, se è ammessa l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese senza la presenza del difensore, a maggior ragione potranno essere utilizzabili quelle verbalizzate alla presenza del difensore, nel pieno delle garanzie previste dalla legge, come è avvenuto nel caso di specie. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.7.2023