Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2008, n. 11315
CASS
Sentenza 5 marzo 2008

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Il giudice di appello, qualora non accolga l'accordo ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., deve disporre la prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie, allo scopo di restituire alle parti le facoltà e i diritti relativi alla discussione e alle conclusioni nel merito; qualora ciò non avvenga e il giudice pronunci immediatamente il dispositivo, l'intero procedimento e la sentenza sono nulli ai sensi degli artt. 178, lettera c) e 180, cod. proc. pen., per violazione dei diritti della difesa e dell'accusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2008, n. 11315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11315
    Data del deposito : 5 marzo 2008

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