Sentenza 5 marzo 2008
Massime • 1
Il giudice di appello, qualora non accolga l'accordo ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., deve disporre la prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie, allo scopo di restituire alle parti le facoltà e i diritti relativi alla discussione e alle conclusioni nel merito; qualora ciò non avvenga e il giudice pronunci immediatamente il dispositivo, l'intero procedimento e la sentenza sono nulli ai sensi degli artt. 178, lettera c) e 180, cod. proc. pen., per violazione dei diritti della difesa e dell'accusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2008, n. 11315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11315 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/03/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 422
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 003219/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EI RI N. IL 09/03/1980;
avverso SENTENZA del 29/10/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 29/1.0/2007, dato atto dell'inadeguatezza della pena di 4 mesi di arresto, concordata fra le parti in riferimento all'imputazione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 ascritta a TI EI, confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di mesi 6 di arresto;
- che l'unico motivo di ricorso, in rito, della difesa dell'imputato risulta fondato poiché, come risulta con chiarezza dal relativo verbale d'udienza, il Collegio, preso atto dell'accordo fra le parti sulla pena depositato in cancelleria, udita la relazione della causa e ritiratosi subito dopo in camera di consiglio, deliberava la conferma della sentenza di primo grado pronunciando immediatamente il dispositivo, senza dare il necessario ordine di prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie, previsto dall'art. 602 c.p.p., comma 2 al precipuo fine di restituire alle parti le facoltà e i diritti che loro competono con riguardo alla discussione ed alle conclusioni nel merito;
- che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6^, 21/10/1991, Diomede, rv. 189412; Sez. 3^, 21/3/1997, Guarila, rv. 207610; Sez. 3^, 15/10/1999, P.M. e Antonioli, rv. 214816; Sez. 5^, 30/11/2005 n. 2711/06, Agostinelli, rv. 233050), l'inosservanza della citata disposizione comporta la nullità dell'intero procedimento e della sentenza conclusiva, per violazione dei diritti della difesa e dell'accusa di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.;
- che la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008