Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9815 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
IN HOME9 8 1 5 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAN ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22044/99 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 22418 Rep. 3326 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 03/04/2001 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARANTO 6, presso l'avvocato DOMENICO CARTOLANO, che la CORTE SU rappresenta e difende, giusta delega а margine del Richiesta copia studio dal SCIL SOLE 24 ORE.. ricorso;
Lper diritti 1500 19 LUG. 2007 ricorrente - IL CANCELLIERS
contro
LIRE 1500 CO GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA CARONCINI 6, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
0401200 controricorrente avversO l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata2001 *. 981 il 12 /12/98; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Contardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avvocato Gennaro Contardi, con ricorso ex art. 29 della legge n. 794 del 1942, chiedeva al Tribunale di Roma la liquidazione degli onorari e delle competenze a lui spettanti per le prestazioni professionali rese in favore di EL DA, difesa in causa civile. La DA non compariva. Il Tribunale, ritenuta regolare la notifica del ri- corso, decideva ordinando alla intimata di pagare al Contardi le spettanze professionali in questione, oltre alle spese della procedura camerale. EL DA ricorre per cassazione con un moti- vo, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Resiste con controricorso il Contardi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il ricorso deve preliminarmente essere dichiara- to ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 111 2 della Costituzione. L'ordinanza conclusiva del procedimento camerale in questione, pur espressamente dichiarata non impugnabile dall'art. 29 della legge 794 del 1942, ammette tuttavia il ricorso straordinario per cassazione ai sensi della cennata norma della Costituzione, atteso il suo carat- tere decisorio e la sua irretrattabilità (cass. n. 13547 del 2000, tra le tante). 2) Il ricorso in esame è tuttavia tardivo. Il provvedimento camerale in questione, infatti, è stato notificato alla DA una prima volta il 15 gen- naio 1999, ed una seconda volta, come ella stessa af- ferma nel suo ricorso a foglio 3, il primo settembre 1999. Da tale ultima data, in ogni caso, la donna ebbe conoscenza legale del provvedimento del Tribunale. Rispetto a tale effetto giuridico non rileva in al- cun modo la nullità che la donna sostiene del procedi- mento camerale suddetto per mancata costituzione del contraddittorio conseguente ad irregolare notificazione del ricorso del Contardi e del pedissequo decreto del Tribunale di fissazione dell'udienza camerale. Da tale data pertanto decorreva il termine per esperire il ri- corso straordinario per cassazione. Orbene il termine di sessanta giorni di cui 3 all'art. 325 cpc, considerando anche la sospensione dei termini feriali, scadeva il 13 settembre 1999, giorno di lunedì. Il ricorso è stato notificato alla
contro
- parte il successivo mercoledì, 15 settembre. 3) Il ricorso deve essere dichiarato per tale ra- gione inammissibile. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. 20000 TOT 270000
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condan- la ricorrente al pagamento in favore del resistente 4 na delle spese del giudizio di cassazione che liquida in 143,000. oltre a £.
1.200.000 per onorari. In Roma il 3 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Maria Berruti Corrado Carnevale lour lamen CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Canceitoria Luisa Passinetti Clive Br Il 19 LUG 20 IL CANCELLIERE 4