Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2002, n. 7546
CASS
Sentenza 23 maggio 2002

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da alcuni locatori avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva rigettato il loro appello avverso una decisione del Pretore. Quest'ultima aveva accolto solo parzialmente la loro domanda di pagamento di canoni arretrati, indennità di occupazione e risarcimento danni, compensando il loro credito con gli interessi maturati sul deposito cauzionale della conduttrice. I locatori lamentavano che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto insussistente l'omessa pronuncia su alcune domande, qualificandole come mutatio libelli, e avesse negato l'aggiornamento Istat dei canoni per mancata richiesta. Contestavano altresì l'erroneo computo degli oneri accessori, basato su consulenza tecnica d'ufficio. I ricorrenti sollevavano quattro motivi di ricorso: il primo atteneva alla violazione di norme procedurali e processuali in relazione all'omessa pronuncia e alla qualificazione delle domande come mutatio libelli, sia per i canoni e oneri accessori maturati fino alla decisione, sia per il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale. Il secondo motivo riguardava la violazione di norme sull'appello in relazione alla mancata pronuncia su canoni e oneri accessori successivi alla sentenza di primo grado. Il terzo motivo contestava la violazione di norme sulla determinazione del canone, lamentando la mancata applicazione dell'adeguamento Istat, della maggiorazione del 20% prevista dalla legge n. 61/1989, delle maggiorazioni per spese straordinarie e per l'arredamento di bagno e cucina. Infine, il quarto motivo denunciava la violazione di norme sulla motivazione della sentenza, lamentando la mancata motivazione sul rigetto dell'eccezione relativa agli interessi sul deposito cauzionale e l'insufficiente motivazione sul computo degli oneri accessori.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo, ritenendo fondata la censura relativa alla domanda di pagamento dei canoni ed oneri accessori fino alla data della decisione, qualificandola come ampliamento quantitativo e non mutatio libelli. Ha invece ritenuto infondata la domanda di risarcimento del maggior danno da responsabilità contrattuale per mancata restituzione, in quanto nuova e introdotta tardivamente. È stato accolto il secondo motivo, poiché la domanda di pagamento di canoni e oneri accessori scaduti successivamente alla sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova in appello. Il terzo motivo è stato accolto parzialmente, rigettando la tesi dei ricorrenti sull'automatica applicazione degli aggiornamenti e maggiorazioni Istat e legali, ma accogliendo la censura relativa alla mancata valutazione se gli estratti conti periodici potessero integrare atti equipollenti alle richieste di aumento e aggiornamento del canone. Sono state ritenute infondate le censure relative all'art. 1 bis della legge n. 61/1989 e all'art. 12 della legge n. 392/1978. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, sia per quanto riguarda l'interpretazione della transazione sugli interessi del deposito cauzionale, sia per il mancato esame di documenti relativi agli oneri accessori. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese.

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Massime3

In tema di contratto di locazione, le richieste di aumento o di aggiornamento del canone possono essere avanzate dal locatore , oltre che mediante lettera raccomandata, anche con atti equipollenti, purché sia rispettata la forma scritta e sia chiaramente manifestata la volontà del locatore di richiederli ( nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito, perché accertasse se gli estratti conto periodici, inoltrati da parte attrice alla controparte, potevano integrare atti equipollenti delle richieste di aumento od aggiornamento nella forma di cui agli artt. 23 e 24 legge n.392 del 1978).

Deve ritenersi nuova la domanda introdotta nel corso del giudizio di primo grado diretta ad ottenere la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. al risarcimento dei maggiori danni, rispetto ai canoni dovuti, per la mancata restituzione dell'immobile alla scadenza del contratto. Non costituisce, invece, novità ma solo modifica della domanda originaria, ammessa ai sensi degli artt. 420 e 414 cod. proc. civ., l'ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta (canoni dovuti fino al momento dell'atto introduttivo del giudizio), consistente nella richiesta di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, in quanto i termini della contestazione rimangono inalterati.

La responsabilità del conduttore a norma dell'art. 1591 cod. civ. per ritardata restituzione dell'immobile locato ha natura contrattuale con la conseguenza che il locatore, in applicazione del principio dettato dall'art. 1218 cod. civ., deve provare il danno derivatogli dalla ritardata restituzione e non anche il dolo o la colpa grave del conduttore, mentre è questi che, per esimersi da responsabilità, è tenuto a provare che il ritardo non è a lui imputabile. Quanto poi, alla conseguente liquidazione, mentre l'esistenza di tale danno è presunta legalmente in misura forfettariamente determinata in una somma pari ai canoni dovuti per la mancata disponibilità del bene dovuto in restituzione, per la parte eccedente( c.d. maggior danno) il locatore è tenuto a fornire la prova della lesione del suo patrimonio consistente nel non aver potuto dare in locazione per un canone più elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2002, n. 7546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7546
Data del deposito : 23 maggio 2002

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