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Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19388 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPO CONO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, PERLA LORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica alla requisitoria e le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. LUCIO NICOLO' FONTI CALTIBONESI, che ha chiesto dichiararsi, in difetto di querela, la non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., e ha comunque insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina confermava la pronuncia di condanna di primo grado dell'imputato. Il ricorrente era stato chiamato a rispondere del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento di una fornitura di gas in quanto si impossessava della stessa, sottraendola alla società Italgas s.p.a, alterando la registrazione dei consumi del misuratore intestato alla madre RA AR ND, ma in uso al (_5 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19388 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 21/04/2023 medesimo, sito in Brolo, via Don Luigi Sturzo n. 1, mediante manomissione del gruppo di misura, previa rottura del sigillo apposto, al contatore n. 57812012. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Messina il CAMPO ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputato denuncia vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc.pen. Assume a riguardo che nei gradi di merito non sarebbe stata raggiunta la prova della sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, atteso che la fornitura era intestata ad un altro soggetto e quando l'impiegato della società IN BO aveva effettuato il controllo non aveva rinvenuto presso l'abitazione nessuno. Sottolinea che, nella descritta situazione, non sarebbe stato logico inferire la prova della sua colpevolezza dalla circostanza che aveva in seguito eletto domicilio per il presente giudizio presso l'indirizzo dove è situato l'immobile che aveva beneficiato della fornitura per effetto della rottura dei sigilli apposti al contatore e della manomissione dello stesso trattandosi di un post factum. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), l'inammissibilità della costituzione di parte civile per violazione del comma 2 dell'art. 78 cod.proc.pen. poiché il relativo atto di costituzione, anche se presentato fuori udienza, non era stato ritualmente notificato all'imputato, come eccepito tempestivamente dal difensore all'udienza del 3 ottobre 2016. 2.3. Con il terzo motivo il CAMPO lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in riferimento all'art. 78 cod.proc.pen. per difetto derivato del potere di costituirsi parte civile in capo a FR TO e correlato vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. rispetto alla prova dei poteri conferiti a EG MA. In sostanza, il ricorrente assume che la certificazione notarile in data 21 marzo 2016, non attestando la qualità di rappresentante legale della società Italgas s.p.a. in capo all'avv. EG, non avrebbe consentito a quest'ultimo di autorizzare, con procura notarile, come era avvenuto, un altro soggetto (tale TO FR) a costituirsi parte civile per la predetta società. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché il CAMPO, a fronte della pronuncia nei gradi di merito di due sentenze conformi, che si saldano dunque l'una con l'altra, e che hanno delineato in modo congruo il percorso argomentativo che ha condotto, analizzato il compendio probatorio, 2 all'affermazione della penale responsabilità dello stesso, assume con deduzioni versate in fatto, e quindi inammissibili in questa sede, che non sarebbe stata accertata la sua penale responsabilità, senza neppure proporre una ricostruzione alternativa del fatto, ricostruzione che, del resto, non potrebbe essere compiuta da questa Corte. E' opportuno ricordare a riguardo, che il sindacato in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30 aprile 1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). Vi è peraltro da evidenziare che, a differenza di quanto prospettato dal CAMPO, la sua colpevolezza è stata accertata, come si evince dalla lettura della sentenza di secondo grado, anche perché risiede oggi e risiedeva già all'epoca dei fatti presso l'immobile che ha "beneficiato" del gas sottratto attraverso la manomissione del contatore e la rottura dei sigilli alla Società Italiana per il Gas per Azioni, dacché sarebbe stato semmai il ricorrente a dover dimostrare che, a prescindere dalle risultanze anagrafiche, in quel periodo viveva altrove. 2.Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso atteso che la formalità del deposito attribuisce di per sé al danneggiato dal reato la qualità di parte civile (v. Sez. 4, n. 4372 del 14/01/2011, Rv. 249751), fermo restando che, nei confronti delle altre parti, e in particolare di quelle contrapposte (imputato o responsabile civile), gli effetti della costituzione, come previsto dall'art. 78, comma 2, cod. proc. pen., decorrono dalla notificazione della dichiarazione di costituzione di parte civile (Sez. 6, Sentenza n. 24369 del 08/05/2014, Rv. 259561, in motivazione). Pertanto la costituzione di parte civile che sia stata depositata in cancelleria ma non notificata non deve essere 3 rinnovata mediante presentazione della dichiarazione in udienza, perché è già esistente e acquisterà efficacia nei confronti dell'imputato al più tardi quando, con la verifica da parte del giudice della costituzione delle parti, risulterà che questi ne ha conoscenza (Sez. 4, n. 8610 del 17/12/2021, dep. 2022). Pertanto, la costituzione della parte civile nella fattispecie in esame è regolarmente avvenuta in quanto, a seguito del deposito in cancelleria, il ricorrente ne ha avuto conoscenza sin dall'apertura del dibattimento nel giudizio in primo grado. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. Il ricorrente omette, infatti, di confrontarsi con la puntuale motivazione della decisione impugnata laddove ha evidenziato la non fondatezza del motivo di appello, di analogo tenore, nel quale la prova della titolarità del potere in capo al soggetto che ha rilasciato la procura viene rinvenuta nella circostanza che nella certificazione notarile atti del giudizio si fa riferimento sia dei poteri di rappresentanza del EG nei confronti della Snam, sia del ruolo di procuratore della Snam rispetto alla società Italgas. 4. Nella fattispecie per cui è processo è priva di rilievo la circostanza che non vi sia in atti querela della persona offesa a seguito del mutamento del regime di procedibilità del reato per l'entrata in vigore della riforma varata dal d.igs. n. 150 del 2022, poiché la persona offesa si è costituita parte civile così manifestando la volontà di punizione del reato (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432 - 01). 5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, PERLA LORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica alla requisitoria e le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. LUCIO NICOLO' FONTI CALTIBONESI, che ha chiesto dichiararsi, in difetto di querela, la non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., e ha comunque insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina confermava la pronuncia di condanna di primo grado dell'imputato. Il ricorrente era stato chiamato a rispondere del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento di una fornitura di gas in quanto si impossessava della stessa, sottraendola alla società Italgas s.p.a, alterando la registrazione dei consumi del misuratore intestato alla madre RA AR ND, ma in uso al (_5 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19388 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 21/04/2023 medesimo, sito in Brolo, via Don Luigi Sturzo n. 1, mediante manomissione del gruppo di misura, previa rottura del sigillo apposto, al contatore n. 57812012. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Messina il CAMPO ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputato denuncia vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc.pen. Assume a riguardo che nei gradi di merito non sarebbe stata raggiunta la prova della sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, atteso che la fornitura era intestata ad un altro soggetto e quando l'impiegato della società IN BO aveva effettuato il controllo non aveva rinvenuto presso l'abitazione nessuno. Sottolinea che, nella descritta situazione, non sarebbe stato logico inferire la prova della sua colpevolezza dalla circostanza che aveva in seguito eletto domicilio per il presente giudizio presso l'indirizzo dove è situato l'immobile che aveva beneficiato della fornitura per effetto della rottura dei sigilli apposti al contatore e della manomissione dello stesso trattandosi di un post factum. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), l'inammissibilità della costituzione di parte civile per violazione del comma 2 dell'art. 78 cod.proc.pen. poiché il relativo atto di costituzione, anche se presentato fuori udienza, non era stato ritualmente notificato all'imputato, come eccepito tempestivamente dal difensore all'udienza del 3 ottobre 2016. 2.3. Con il terzo motivo il CAMPO lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in riferimento all'art. 78 cod.proc.pen. per difetto derivato del potere di costituirsi parte civile in capo a FR TO e correlato vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. rispetto alla prova dei poteri conferiti a EG MA. In sostanza, il ricorrente assume che la certificazione notarile in data 21 marzo 2016, non attestando la qualità di rappresentante legale della società Italgas s.p.a. in capo all'avv. EG, non avrebbe consentito a quest'ultimo di autorizzare, con procura notarile, come era avvenuto, un altro soggetto (tale TO FR) a costituirsi parte civile per la predetta società. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché il CAMPO, a fronte della pronuncia nei gradi di merito di due sentenze conformi, che si saldano dunque l'una con l'altra, e che hanno delineato in modo congruo il percorso argomentativo che ha condotto, analizzato il compendio probatorio, 2 all'affermazione della penale responsabilità dello stesso, assume con deduzioni versate in fatto, e quindi inammissibili in questa sede, che non sarebbe stata accertata la sua penale responsabilità, senza neppure proporre una ricostruzione alternativa del fatto, ricostruzione che, del resto, non potrebbe essere compiuta da questa Corte. E' opportuno ricordare a riguardo, che il sindacato in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30 aprile 1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). Vi è peraltro da evidenziare che, a differenza di quanto prospettato dal CAMPO, la sua colpevolezza è stata accertata, come si evince dalla lettura della sentenza di secondo grado, anche perché risiede oggi e risiedeva già all'epoca dei fatti presso l'immobile che ha "beneficiato" del gas sottratto attraverso la manomissione del contatore e la rottura dei sigilli alla Società Italiana per il Gas per Azioni, dacché sarebbe stato semmai il ricorrente a dover dimostrare che, a prescindere dalle risultanze anagrafiche, in quel periodo viveva altrove. 2.Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso atteso che la formalità del deposito attribuisce di per sé al danneggiato dal reato la qualità di parte civile (v. Sez. 4, n. 4372 del 14/01/2011, Rv. 249751), fermo restando che, nei confronti delle altre parti, e in particolare di quelle contrapposte (imputato o responsabile civile), gli effetti della costituzione, come previsto dall'art. 78, comma 2, cod. proc. pen., decorrono dalla notificazione della dichiarazione di costituzione di parte civile (Sez. 6, Sentenza n. 24369 del 08/05/2014, Rv. 259561, in motivazione). Pertanto la costituzione di parte civile che sia stata depositata in cancelleria ma non notificata non deve essere 3 rinnovata mediante presentazione della dichiarazione in udienza, perché è già esistente e acquisterà efficacia nei confronti dell'imputato al più tardi quando, con la verifica da parte del giudice della costituzione delle parti, risulterà che questi ne ha conoscenza (Sez. 4, n. 8610 del 17/12/2021, dep. 2022). Pertanto, la costituzione della parte civile nella fattispecie in esame è regolarmente avvenuta in quanto, a seguito del deposito in cancelleria, il ricorrente ne ha avuto conoscenza sin dall'apertura del dibattimento nel giudizio in primo grado. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. Il ricorrente omette, infatti, di confrontarsi con la puntuale motivazione della decisione impugnata laddove ha evidenziato la non fondatezza del motivo di appello, di analogo tenore, nel quale la prova della titolarità del potere in capo al soggetto che ha rilasciato la procura viene rinvenuta nella circostanza che nella certificazione notarile atti del giudizio si fa riferimento sia dei poteri di rappresentanza del EG nei confronti della Snam, sia del ruolo di procuratore della Snam rispetto alla società Italgas. 4. Nella fattispecie per cui è processo è priva di rilievo la circostanza che non vi sia in atti querela della persona offesa a seguito del mutamento del regime di procedibilità del reato per l'entrata in vigore della riforma varata dal d.igs. n. 150 del 2022, poiché la persona offesa si è costituita parte civile così manifestando la volontà di punizione del reato (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432 - 01). 5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente