Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini della ritualità della costituzione di parte civile, è necessario il deposito della relativa dichiarazione in cancelleria, ma non anche l'attestazione da parte dell'ufficio dell'avvenuta effettuazione di tale adempimento nella copia dell'atto notificata alle altre parti, assolvendo questa ulteriore formalità, che presuppone necessariamente l'altra, a finalità meramente comunicative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2014, n. 24369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24369 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/05/2014
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 718
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 45813/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.F.D. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 02/07/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. BANFI Marina Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso e per il ricorrente l'avv. SPECIALE Salvatore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 17 marzo 2009 del Tribunale di Milano, appellata da F.F.D. , condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto colpevole dei delitti di cui all'art. 572 c.p., (capo A), per avere maltrattato, con continue minacce, e con atti di violenza fisica, la moglie Fe.Gi. e il figlio minore V. (in XXXXXX, in data anteriore e prossima al (OMISSIS) ), e di cui agli artt. 582 e 586 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 1 e art. 577 c.p., (capo B), per avere cagionato alla moglie Fe.Gi. , con spinte e stringendole forte il polso, lesioni personali consistite in un trauma distorsivo giudicato guaribile in otto giorni (in (OMISSIS) ).
La Corte di appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, pur dando atto di un clima di ostilità reciproca tra i coniugi, causa del fallimento del matrimonio, riteneva provate, sulla base delle dichiarazioni della Fe. , di quelle dei Carabinieri più volte intervenuti a seguito dei dissidi della coppia, delle relazioni redatte dai servizi sociali di Bresso, e delle evidenze derivanti dalla documentazione sanitaria (referti di pronto soccorso), le unilaterali aggressioni fisiche, oltre che i continui episodi di insulti e minacce, posti in essere dall'imputato nei confronti della moglie e, in qualche misura, anche nei confronti del figlio, più volte schiaffeggiato, fisicamente e psicologicamente maltrattato e fatto piangere;
condotta che, in quanto abitualmente reiterata, doveva ritenersi integrativa della fattispecie di cui al capo A.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Speciale Salvatore, che deduce i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in punto di ritualità della costituzione di parte civile, in quanto l'atto notificato all'imputato non recava la data di deposito in cancelleria, in violazione dell'art. 78 c.p.p.. 2.2. e 2.3. Vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, ed erronea applicazione della legge penale, essendosi del tutto svalutato il comportamento acrimonioso, paranoico e aggressivo della Fe. , provato dalle sue stesse ammissioni oltre che dalle testimonianze degli assistenti sociali o dagli psicologi che avevano seguito tutto l'andamento dei rapporti tra i coniugi. Vari testi esaminati hanno smentito l'accusa da lei mossa al marito di avere posto in essere atteggiamenti ingiuriosi o duri nei confronti del figlioletto, che al contrario era oggetto di continue punizioni fisiche da parte della madre. Gli episodi relativi al bambino sono stati stravolti dalla sentenza impugnata rispetto alle oggettive emergenze processuali. Non si è tenuto in alcun conto degli accertati atti violenti e aggressivi posti in essere dalla donna nei confronti del marito. È provato che le lesioni subite dalla Fe. il giorno (OMISSIS) furono causate da un tentativo di difesa del F. mentre la moglie lo stava prendendo a schiaffi, come del resto dalla stessa ammesso.
2.4. Non configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., in mancanza di una accertata condotta abituale, che non può essere ravvisata sulla base di singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni - i soli attribuiti al F. - per di più posti in essere in un limitato lasso di tempo, richiedendosi per la integrazione del reato una volontà nel soggetto agente di porre in essere una continua vessazione tale da determinare nel soggetto passivo un disagio continuo incompatibile con le normali condizioni di vita. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato.
2. La condotta violenta e offensiva dell'imputato nei confronti della moglie Fe.Gi. , protrattasi abitualmente per alcuni mesi nel corso dell'anno 2008, ma preceduta da episodi anticipatori a far data quanto meno dall'anno 2006, risulta correttamente accertata dalla Corte di appello sulla base non solo delle dichiarazioni della persona offesa ma anche del convergente contenuto degli atti di p.g., delle relazioni dei servizi sociali di Bresso, di dichiarazioni testimoniali (tra cui quelle collaboratrice domestica della coppia) e della documentazione medica in atti attestante le lesioni subite dalla Fe. e la loro natura. Il convincimento dei giudici di merito appare ineccepibile anche con riguardo agli abituali, pur se meno frequenti, atti di violenza e aggressione morale, desumibili dalle medesime fonti di prova, nei confronti del figlioletto V. , nato nel XXXX e affetto da un deficit neurologico, inconsultamente sgridato, fatto piangere, scosso e schiaffeggiato. Dette valutazioni, in quanto esaurientemente e logicamente espresse, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, non evidenziando il ricorrente alcuna evidente incongruenza o lacuna nel ragionamento giustificativo della sentenza impugnata. L'obiezione del ricorrente, secondo cui lo stato di tensione della coppia era alimentato dal comportamento paranoico e aggressivo della Fe. , non vale ad escludere la sua responsabilità penale, una volta accertato che egli abbia comunque posto in essere continui insulti psichici e fisici nei confronti della congiunta, con caratteristiche di abitualità.
Invero, una situazione di conflittualità coniugale non può certo giustificare le continue aggressioni fisiche e morali da parte di un coniuge verso l'altro (v. in tal senso Sez. 6^, n. 12295 del 16/01/2012, C, n.m.), ove la condotta sia accompagnata dal dolo unitario di sopraffazione e prevaricazione del soggetto passivo (ex plurimis, sulla configurazione dell'elemento soggettivo del reato in esame, Sez. 6^, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253042; Sez. 6^, n. 15680 del 28/03/2012, F., Rv. 252586). Peraltro, secondo la non eccepibile valutazione dei giudici di merito, la Fe. , a fronte dei sempre più frequenti episodi aggressivi e minacciosi del marito, aveva iniziato a mutare il suo atteggiamento passivo contrapponendovi azioni di difesa, soprattutto quando il congiunto aveva preso a riversare la sua inconsulta ira nei confronti del piccolo figlio. A ben vedere, non può dunque parlarsi di reciproche condotte conflittuali ma di una giustificata reazione della donna a condotte gravemente lesive poste in essere dal F. nei confronti suoi e del minore.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Il F. deve inoltre essere condannato a rifondere alla parte civile Fe.Gi. , costituitasi in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore F.V.C. , le spese del grado, che si liquidano, tenuto conto dell'impegno difensivo, in complessivi euro 2.500 comprensivi di spese generali, IVA e CPA.
Al riguardo va rilevata la manifesta infondatezza della eccezione difensiva di irritualità della costituzione di parte civile per non essere stato l'atto di costituzione notificato all'imputato corredato dalla attestazione della data del deposito in cancelleria. Come si desume per tabulas, tale atto risulta ritualmente depositato presso la Cancelleria della Quinta Sezione del Tribunale di Milano in data 30 settembre 2008.
La formalità del deposito attribuisce di per sè al danneggiato dal reato la qualità di parte civile (v. Sez. 4^, n. 4372 del 14/01/2011, Bonardi, Rv. 249751); fermo restando che, nei confronti delle altre parti, e in particolare di quelle contrapposte (imputato o responsabile civile), gli effetti della costituzione, come previsto dall'art. 78 c.p.p., comma 2, decorrono dalla notificazione della dichiarazione di costituzione di parte civile.
La notificazione dell'atto di costituzione presuppone necessariamente quella del deposito, senza che la mancata attestazione di cancelleria del deposito nella copia notificata - assolvendo questa ulteriore formalità finalità meramente comunicative - interferisca con la validità dell'atto di costituzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì l'imputato a rimborsare alla parte civile le spese di questo grado che liquida in complessivi Euro 2.500 comprensivi di spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014