Sentenza 14 gennaio 2011
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La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate.
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Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …
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Nonostante l'assunto appaia ai più come elemento di novità, in giurisprudenza è principio consolidato quello per cui “In tema di diritti e facoltà della persona offesa è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa costituitasi fuori dall'udienza, in data antecedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è ricompresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art.90 c.p.p.”. Tale orientamento, conosciuto già con decisione della sesta sezione della Suprema Corte, n.9967 del 13 luglio 1999, in proc. Cucinotta (ed anche successivamente con sentenze n.28748, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2011, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 14/01/2011
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 64
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 30614/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IO N. IL 25/03/1987 parte civile;
contro
ON RI N. IL 04/04/1982 C/ imputato;
avverso la sentenza n. 17/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 07/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA, che ha concluso per l?annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. MINCIARELLI TATIANA, per l?imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di appello proposto dalla parte civile, il Tribunale di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice di pace che ha assolto RD CC dal reato di cui all?art. 590 cod. pen. per non aver commesso il fatto.
2. Ricorre per cassazione la parte civile lamentando che il giudice d?appello, ripetendo la valutazione del primo giudice, ha erroneamente ritenuto che la persona offesa non ancora costituita parte civile non sia legittimata a presentare un?autonoma lista testimoniale. In realta? la giurisprudenza di legittimita? e?
costantemente orientata nel senso che la presentazione di tale atto sia consentita ai sensi dell?art. 90 cod. proc. pen. che attribuisce alla persona offesa la facolta? di indicare elementi di prova. Nel caso di specie la lista recava l?indicazione di testi oculari che avrebbero consentito di ricostruire la dinamica del sinistro. In conseguenza, la nullita? dell?ordinanza che ha escluso la lista in questione vulnera ambedue le pronunzie di merito.
3. Il ricorso e? fondato. La sentenza impugnata reputa corretta la decisione del primo giudice di non ammettere i testi indotti dalla parte civile costituitasi in udienza. Essa afferma che la lista testimoniale puo? essere presentata solo da soggetto che si sia costituito parte civile prima dello spirare del termine previsto dall?art. 468 cod. proc. pen. In tale caso di tempestiva costituzione come parte civile, la persona offesa e? esonerata dalla riproposizione della lista testimoniale, ove abbia gia? in precedenza indicato testimoni avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall?art.90 cod. proc. pen. In tal senso deve essere letta la giurisprudenza evocata dalla parte civile. Il Giudice, d?altra parte, si sofferma a rimarcare le marcata differenza tra la facolta? di cooperare alle indagini attribuita alla persona offesa dall?art. 90 cod. proc. pen. e l?esercizio del diritto alla prova sancito per le parti dall?art.468 cod. proc. pen. Tale valutazione della disciplina legale si pone in contrasto con il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte. Si e? infatti enunciato che in tema di diritti e facolta? della persona offesa, e? ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta e? compresa nella facolta? di indicazione di elementi di prova di cui all?art. 90 cod. proc. pen., con la conseguenza che la persona offesa dal reato,
divenuta parte processuale a mezzo dell?atto di costituzione di parte civile, puo? certamente avvalersi del mezzo di prova gia? proposto, senza necessita? di ripresentare la lista testimoniale gia?
depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall?art. 468 c.p.p., comma 1, mentre gli effetti della costituzione di parte civile, formalizzata fuori udienza riguardano, ai sensi dell?art. 78 c.p.p., comma 2, l?instaurazione del contraddittorio civile nella sede penale (Da ultimo Cass. 5^, 8 giugno 2005, Rv. 232297; ma anche Cass. 6^ 13 luglio 1999, Rv. 214182; Cass. 6^, 21 aprile 2000, Rv. 216604; Cass. 3^, 8 marzo 2005, Rv. 231983). Il principio in questione e? stato affermato anche in situazioni in cui la costituzione di parte civile e? avvenuta in udienza, dopo la scadenza del termine per presentare la lista testimoniale previsto dal richiamato art. 468.
La mancata ammissione delle prove indotte dalla parte civile ha vulnerato radicalmente il diritto di difesa di tale soggetto processuale, con la conseguenza che la sentenza assolutoria deve essere annullata limitatamente agli effetti che essa ha implicitamente prodotto quanto ai profili civili della vicenda;
con rinvio davanti al Giudice competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011