Sentenza 12 dicembre 2018
Massime • 1
Integra il delitto di simulazione di reato la presentazione, da parte dell'utilizzatore di un'auto in locazione finanziaria, di una falsa denunzia-querela di furto, a nulla rilevando l'omessa proposizione della denunzia di furto da parte della società concessionaria.
Commentario • 1
- 1. Furto auto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2018, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
0217 1-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2139 Anna Petruzzellis Presidente -UP 12/12/2018 Andrea Tronci R.G.N. 27242/2018 Angelo Costanzo Alessandra Bassi Relatore - Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA DO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/12/2017 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 3 marzo 2014, con cui il Tribunale di Catanzaro ha condannato DO NA alla pena di legge per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., per avere falsamente denunciato di aver subito il furto dell'autovettura BMW X6, di proprietà della BMW Financial Service Italia S.p.A., che egli aveva in locazione.
2. Con il ricorso a firma del difensore di fiducia, DO NA chiede l'annullamento del provvedimento per un unico motivo di seguito sintetizzato ai - E sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -, con cui eccepisce la violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 367 cod. pen. Il ricorrente, per un verso, si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia risposto alle specifiche deduzioni difensive concernenti le emergenze della nota dell'8 novembre 2010 del Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria con riferimento al lettore di targhe installato sull'autostrada A3 Salerno Reggio Calabria, là dove viene dato atto che "a causa delle frequenti avarie il sistema è parzialmente inefficiente, pertanto l'accertamento non è pienamente attendibile". Per altro verso, denuncia che l'unico dato contrastante con la denuncia, emergente dai tabulati telefonici in ordine alle celle agganciate (in Reggio Calabria alle 15:33 ed in Catanzaro alle 19:37), è di per sé insufficiente a fondare il giudizio di penale responsabilità. Il ricorrente rimarca come, ad ogni modo, fa difetto la querela del legittimo proprietario del mezzo, cioè la Bmw Financial Service, con cui NA aveva sottoscritto un contratto di locazione finanziaria, considerato altresì che la somma di 38.625,00 euro a titolo di risarcimento del danno veniva liquidata dalla compagnia di assicurazione direttamente alla suddetta società, di tal che risulta evidente la mancanza in capo all'imputato di un qualunque interesse alla commissione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo rilievo con il quale il ricorrente attacca la ricostruzione della materialità dei fatti deve essere dichiarato inammissibile, atteso che oltre a - riprodurre la medesima deduzione già mossa in appello - tende a sollecitare una rivisitazione della valutazione delle emergenze processuale e, dunque, a promuovere uno scrutinio alieno dal giudizio di legittimità.
1.1. D'altronde, il ragionamento logico-giuridico svolto dalla Corte distrettuale in risposta alla censura mossa in appello con riguardo al malfunzionamento del lettore di targhe autostradali (di cui alla su citata nota della polizia stradale), non presta il fianco a censure coltivabili in questa Sede. Il Collegio di merito ha invero congruamente spiegato come le ulteriori indagini espletate e, soprattutto, le emergenze dei tabulati telefonici abbiano nettamente confutato la dinamica dei fatti delineata dal ricorrente in denuncia, in quanto a prescindere dalla presunta avaria del sistema di letture delle targhe - autostradali non è possibile che l'imputato giungesse a Catanzaro Lido - dell'orario dal medesimo indicato.
1.2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di L 2 merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2. Non coglie nel segno il secondo motivo, con cui NA ha eccepito il difetto della causa di procedibilità.
2.1. Nel ritenere NA legittimato a proporre la denuncia-querela di furto, la Corte d'appello ha fatto richiamo ai principi espressi dalle Sezioni civili di questa Corte, secondo cui, per un verso, in caso di locazione finanziaria, fra proprietario del mezzo ed utilizzatore sussiste un obbligo di cooperazione e collaborazione che implica, in un quadro di buona fede nell'esecuzione del contratto, obblighi di natura accessoria, quali la fornitura al concedente della documentazione necessaria per l'annotazione della perdita di possesso di un veicolo rubato e, quindi, anche il dovere di sporgere la querela di furto, in osservanza degli obblighi nascenti dal contratto a lui imposto. Per altro verso, in caso di danneggiamento di un bene concesso in leasing, la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiando spetta all'utilizzatore e non alla società di leasing proprietaria della cosa (sezione 3 n. numero 4888 del 2016).
3. La conclusione dei giudici di merito sul punto si appalesa corretta in diritto.
3.1. Mette invero conto di notare come, da un lato, la simulazione di reato sia procedibile d'ufficio. -3.2. Dall'altro lato, come pur essendo pacifica la non configurabilità del delitto di simulazione di reato quando il reato oggetto della denuncia simulata non sia perseguibile d'ufficio e la querela non sia stata presentata (Sez. 6, n. 13109 del 21/01/2009, Lodeserto, Rv. 243126) o comunque sia presentata da soggetto non legittimato nella specie, la denuncia-querela di furto dell'auto oggetto di locazione finanziaria sia stata presentata a buon diritto dall'NA in quanto utilizzatore del mezzo. E ciò non soltanto sulla scorta dei condivisibili principi espressi dalle Sezioni civili di questa Corte (di cui al punto 2.1), ma anche alla luce della lezione ermeneutica delle Sezioni penali di questa Corte di legittimità, là dove - in relazione ad un reato contro il patrimonio perseguibile a querela hanno - E riconosciuto il diritto di querela, in relazione alle condotte predatorie labbiano ad spertsche anche al soggetto, diverso dal proprietario, che la res oggetto una ed autonomamente (fattispecie in tema di legittimamente detenga 3 сер appropriazione indebita di un'autovettura in leasing) (Sez. 2, n. 20776 del 08/04/2016, Sabatino, Rv. 267037).
3.3. Si deve dunque affermare il principio secondo il quale, fermo che il delitto di simulazione di reato non è configurabile quando il reato oggetto della denuncia simulata non sia perseguibile d'ufficio e la querela non sia stata presentata o sia stata presentata da soggetto non legittimato, detto reato risulta procedibile quando oggetto di simulazione sia il reato di furto di un'auto oggetto di locazione finanziaria e la denuncia-querela sia stata presentata dall'utilizzatore del mezzo.
4. Quanto al rilievo concernente l'elemento soggettivo, occorre, infine, notare come del tutto ineccepibilmente i giudici di merito abbiano ritenuto irrilevante la dedotta mancanza di alcun interesse economico dell'NA alla commissione del reato di simulazione del reato.
4.1. Ai fini dell'integrazione del dolo del reato cui all'art. 267 cod. pen., in quanto generico (essendo a tali fini sufficiente la coscienza e volontà di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato, risultando invece irrilevante il movente del delitto, v. Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261417), risultano difatti del tutto ininfluenti i motivi dell'agire dell'imputato.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2018 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Anna Petruzzellis иделе DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 17 GEN 2019 4 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito