Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2007, n. 26419
CASS
Sentenza 20 aprile 2007

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Massime1

L'autenticazione da parte del difensore della sottoscrizione della procura speciale rilasciatagli dal proprio assistito, se effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 2703 cod. civ., può essere oggetto di verifica soltanto qualora sia stata proposta formale querela di falso da parte di uno dei soggetti interessati. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la formula "v.to per autentica", apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione della procura speciale per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, dovesse ritenersi idonea ad attestare lo svolgimento delle attività identificative e ricognitive imposte dall'art. 2703 cod. civ. ed ha conseguentemente annullato con rinvio l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di querela di falso, aveva ritenuto non probante l'autenticazione del difensore).

Commentario1

  • 1Atto del pubblico ufficiale non ha fede privilegiata nel processo penale (Cass. 1361/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2007, n. 26419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26419
Data del deposito : 20 aprile 2007

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