Sentenza 20 aprile 2007
Massime • 1
L'autenticazione da parte del difensore della sottoscrizione della procura speciale rilasciatagli dal proprio assistito, se effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 2703 cod. civ., può essere oggetto di verifica soltanto qualora sia stata proposta formale querela di falso da parte di uno dei soggetti interessati. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la formula "v.to per autentica", apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione della procura speciale per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, dovesse ritenersi idonea ad attestare lo svolgimento delle attività identificative e ricognitive imposte dall'art. 2703 cod. civ. ed ha conseguentemente annullato con rinvio l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di querela di falso, aveva ritenuto non probante l'autenticazione del difensore).
Commentario • 1
- 1. Atto del pubblico ufficiale non ha fede privilegiata nel processo penale (Cass. 1361/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2007, n. 26419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26419 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 20/04/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 00758
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 026457/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM OH, N. IL 17/11/1975;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 06/10/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;
Lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata venga annullata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 6 ottobre 200, depositata l'11 maggio dell'anno successivo, la Corte d'appello di Milano dichiarava l'inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'avvocato SERRONI Sabrina, in nome e per conto di AM OH, alias LI ME, condannando parte istante al pagamento delle spese processuali e disponendo l'invio di copia autentica di tutti gli atti prodotti in giudizio nonché dell'ordinanza stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato.
In motivazione il giudicante, rilevato che sotto la sottoscrizione AM OH figurava la dicitura "V.to, per autentica", seguita dalla firma dell'avvocato SERRONI Sabrina, osservava che era "evidente e innegabile, sia che di una specifica identificazione del sottoscrittore non (v'era) traccia", sia che di una personale conoscenza dello stesso da parte dell'avvocato non era fatta menzione alcuna, sia che la sottoscrizione per il rilascio della procura speciale era totalmente e palesemente diversa dalle varie sottoscrizioni provenienti tutte con assoluta certezza, queste si, dalla persona fisica pretesamene assoggettata ad ingiusta detenzione, quali le firme apposte in calce alla copia notificata dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, del verbale di notifica di quella di scarcerazione, nonché del verbale di sottoposizione all'obbligo di presentazione in Questura. Del resto, osservava ancora il decidente, l'analfabetismo dell'istante, da lui stesso dichiarato, era difficilmente conciliabile con un'evoluzione della scrittura come quella presupposta dal tipo di sottoscrizione apposta sotto il rilascio della procura. In tale contesto nessun rilievo avrebbe avuto nè la circostanza che l'avvocato SERRONI era stato difensore di fiducia dell'istante nel giudizio penale, ne' il fatto che con scrittura privata autenticata da notaio il professionista era stato delegato dal AM alla riscossione delle somme erogate dallo Stato italiano per l'ingiusta detenzione patita, mancando, ancora una volta, la prova di una conoscenza diretta del sottoscrittore da parte e dell'avvocato SERRONI e del pubblico ufficiale certificante.
1.2 Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di AM OH, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- palese illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, per avere il giudice della riparazione ritenuto dubbia l'attribuibilità della firma in calce alla procura al difensore, sulla base del rilievo che AM OH aveva dichiarato di essere analfabeta, e certa invece quella apposta su altri documenti, malgrado la perdurante operatività dello stesso presupposto.
Illogica sarebbe in ogni caso l'affermazione dell'incompatibilità della capacità di sottoscrivere, con il dichiarato analfabetismo del sottoscrittore, essendo diffusa l'esperienza di soggetti analfabeti, capaci tuttavia di dare segno grafico al proprio nome e cognome;
ne' sarebbero comprensibili le ragioni per cui tra varie sottoscrizioni, tutte certificate da soggetti a ciò abilitati, l'una venga ritenuta certa e l'altra no. Posto invero che la motivazione della scelta adottata in dispositivo ruota intorno all'assenza "di documentazione d'identità alla base del procedimento identificativo adottato dal difensore¯, del tutto inspiegabilmente tale mancanza, riscontrabile anche nelle certificazioni della cui autenticità non si dubita, dovrebbe avere rilievo in un caso e non nell'altro. Lamentano anche i ricorrenti il carattere assolutamente empirico della metodologia seguita dalla Corte per affermare Finconferenza della procedura di autenticazione posta in essere dall'avvocato Serroni, evidenziando che il decidente, arrogatosi il ruolo di perito grafico, ha basato il suo convincimento su un sommario esame di altre firme dell'istante, all'infuori di tutte le regole che presidiano la scienza grafica;
- violazione di legge, per avere il giudice di merito fondato la sua decisione sulla mancanza di "specifica identificazione del sottoscrittore" o della menzione di personale conoscenza dello stesso da parte del difensore, così inserendo dei requisiti di validità della certificazione d'autenticità della sottoscrizione non richiesti da nessuna delle norme che regolamentano la materia: non dall'art. 39, disp. att. c.p.p., intitolato "Autenticazione della sottoscrizione di atti", che si limita ad indicare i soggetti a ciò abilitati;
ne' dall'art. 110 c.p.p., che segnatamente richiede l'annotazione delle modalità osservate per l'accertamento dell'identità della persona soltanto con riferimento a coloro che non sono in grado di firmare;
e neppure dall'art. 122 c.p.p., che, nel disciplinare le modalità di rilascio della procura, non ancora la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza di particolari modalità relative all'accertamento dell'autenticità della firma. Del resto, in un contesto normativo volto ad estendere la legittimazione all'autentica del difensore, non accompagnata dalla indicazione di specifiche annotazioni necessarie ai fini della validità dell'autenticazione, dovrebbe ritenersi sufficiente che "il legittimato all'autenticazione ricavi la propria certezza da qualsivoglia utile elemento";
- illogicità della motivazione per l'asserita inconferenza sia della conoscenza acquisita dal difensore nel corso del processo in ordine alla coincidenza della persona assistita con il sottoscrittore (non essendo evidentemente ipotizzabile che qualcuno si sostituisca all'imputato in un processo), sia della procura notarile, per mancata esplicazione della metodologia di accertamento della identità dei testimoni, non essendo affatto previsto che il pubblico ufficiale faccia menzione dei metodi utilizzati nella identificazione dei testi fidefacenti.
- nullità infine dell'intero procedimento e della decisione per violazione del diritto di difesa, non essendo stato instaurato alcun contraddittorio sulla questione incidentale.
Evidenzia segnatamente l'esponente che l'ordinanza costituirebbe l'esito di una sorta di processo nel processo, senza che tuttavia sia stata data alcuna possibilità alle parti di interloquire sul problema con essa deciso.
2.1 Il ricorso è fondato.
Il regime giuridico degli atti pubblici e delle scritture autenticate o riconosciute è sancito dalle norme generali del c.c., negli art.2699 c.c., e segg. Per quanto qui interessa, l'art. 2702 c.c., stabilisce che "la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se (...) la scrittura (...) è legalmente considerata come riconosciuta", mentre il successivo art. 2703 c.c., dopo aver sancito che "si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato" (comma 1), e che "l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza", ha cura di precisare che "il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive" (comma 2). La formulazione delle norme richiamate, come del resto di quelle che regolamentano la forma e l'efficacia degli atti pubblici, non lascia adito a dubbi sulla loro portata generale, alla stregua di un'opzione esegetica avvalorata dal criterio sistematico: il carattere tendenzialmente conchiuso del delineato assetto normativo, non inciso dalle disposizioni specifiche contenute nel codice di procedura penale che includono il difensore tra i soggetti abilitati ad autenticare la sottoscrizione di atti per i quali sia prevista "tale formalità" (art. 39 disp. att. c.p.p.), segnatamente attribuendogli la potestà di autenticazione della scrittura privata con la quale gli venga rilasciata procura speciale (art. 122 c.p.p.), è confermato dalla implausibilità di un'opzione normativa che operasse una distinzione tra i connotati degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, a seconda della natura - penal - pubblicistica o privatistica - dell'area in cui di volta in volta gli uni e gli altri vengano in rilievo.
2.2 L'approccio sin qui delineato non è, a ben vedere, posto in dubbio, almeno sul piano ipotetico, dalla Corte d'appello: questa, senza addentrarsi in dissertazioni dogmatiche, si è invero limitata a ritenere inidonea l'autenticazione della firma apposta dal ricorrente in calce alla procura, essendo "evidente ed innegabile, sia il fatto che di una specifica identificazione del sottoscrittore non v'è traccia, sia il fatto che di una personale conoscenza dello stesso da parte dell'avvocato SERRONI Sabrina, non è fatta alcuna menzione, sia il fatto che la sottoscrizione per il rilascio della procura è totalmente e palesemente diversa dalle varie sottoscrizioni provenienti tutte con assoluta certezza" da AM Mohamend.
Le valutazioni sottese ai primi due rilievi: a) mancanza di una "specifica identificazione del sottoscrittore"; b) omessa menzione "di una personale conoscenza dello stesso" da parte dell'avvocato che ha proceduto all'identificazione, le quali vanno concettualmente scisse dalla terza per le ragioni che di qui a poco si enunceranno, sono state effettuate nell'esercizio di un sindacato certamente rientrante nei poteri di verifica del giudice adito con la proposizione di una domanda - posto che questi può, e anzi deve vagliare l'astratta rispondenza del modulo in concreto seguito per l'autenticazione della firma della parte dal soggetto a tanto abilitato dall'ordinamento, allo schema formale delineato dal legislatore - ma tuttavia viziato nei risultati.
Ritiene infatti il collegio che erroneamente il giudice a quo abbia negato che l'espressione "v.to per autentica", apposta in calce alla sottoscrizione della parte e prima di quella del difensore stia ad indicare, sia pure con formula sintetica, proprio il compimento di tutte le attività identificative e ricognitive imposte dall'art.2703 c.c.. Sul punto non è superfluo aggiungere che la mancata corrispondenza delle forme di autenticazione della firma alla procedura prevista dalla norma codicistica innanzi richiamata - e dunque l'invalidità della procura - è stata affermata dalla giurisprudenza civilistica (Cass. civ., sez. 1, 17 settembre 2002, n. 13578), con riferimento ad un caso in cui l'attestazione della autenticità della sottoscrizione di procura rilasciata all'estero da soggetto qualificatosi legale rappresentante di una società ivi operante, si riduceva ad un "visto" del notaio, attinente, per giunta, alla sola verifica dei poteri del firmatario, e dunque con riguardo ad un'ipotesi in cui mancava qualsivoglia attestazione, ancorché ellittica, in ordine alla identificazione del sottoscrittore e alla apposizione della firma alla presenza del pubblico ufficiale autenticante.
2.3 L'affermato rispetto, nella fattispecie dedotta in giudizio, delle prescrizioni dettate dall'art. 2703 c.c., comporta che l'accertamento della pretesa difformità della firma della parte in calce alla procura alle sottoscrizioni ritenute dal giudice di merito sicuramente autografe, più che viziata da empirismo, come dedotto dai ricorrenti, è affetta da vizio di violazione di legge, non potendo tale verifica aver luogo, una volta che siano state rispettate le formalità prescritte dall'art. 2703 c.c., all'infuori della proposizione di una formale querela di falso (confr. Cass. civ., sez. 1, 2 novembre 2004, n. 21054; Cass. civ., sez. lavoro, 16 aprile 2003, n. 6047; con riguardo alla problematica affine dell'applicabilità dell'alt. 2700 cod. civ. al verbale di udienza del processo penale, confr. Cass. Pen., sez. 1, 1 aprile 2004, n. 20993 e sez. 3, 28 gennaio 2003, n. 9975), nella fattispecie non proposta da nessuno dei soggetti - Procuratore generale presso la Corte d'appello, Ministero dell'Economia e delle Finanze - che pur vi avrebbero avuto interesse.
Consegue da tanto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti alla Corte d'appello di Milano, che si atterrà ai principi di diritto enunciati nella presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007