Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 2
In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di peculato d'uso della condotta di un amministratore comunale, che, ricevuto in uso un telefono cellulare per ragioni di servizio, aveva attivato la connessione "internet" e servizi aggiuntivi estranei alle funzioni del suo ufficio, per un costo pari a circa 11.000 euro nell'arco di un biennio).
Per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di simulazione di reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato, risultando invece irrilevante il movente del delitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il reato con riferimento alla condotta di un amministratore comunale, il quale, al fine di difendersi dall'addebito per la ingiustificata lievitazione dei costi di utilizzo del cellulare avuto in uso per esigenze di servizio, aveva sporto denuncia rappresentando che l'attivazione delle connessioni "internet" e di altri servizi opzionali, estranei alle funzioni del suo ufficio, era stata causata da un "virus").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 50944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50944 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/11/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1636
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 21540/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NO N. IL 25/11/1964;
avverso la sentenza n. 5066/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 20/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
udito il difensore avv. Lemme Fabrizio Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, riguardo al secondo motivo di ricorso, e per l'annullamento senza rinvio, riguardo al primo ed al terzo motivo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 20 novembre 2012 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Verbania del 16 marzo 2010, che all'esito di giudizio abbreviato ha ritenuto RA MA, nella sua qualità di vice-Sindaco del Comune di Verbania, colpevole dei reati di peculato (ex art. 314 c.p., comma 1) e simulazione di reato, rispettivamente commessi dal novembre 2006 al settembre 2008 ed il 29 settembre 2008, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di anno uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Verbania.
1.1. Il RA veniva ritenuto responsabile del reato di peculato per avere, nel predetto arco temporale, utilizzato l'apparecchio di telefonia mobile fornitogli dal Comune per ragioni di servizio, effettuando numerose connessioni via internet, wap, chiamate dall'estero ed attivato servizi aggiuntivi estranei alle funzioni del suo ufficio, per un importo complessivo di Euro 10.802,57. Egli, inoltre, nella su indicata data del 29 settembre 2008 aveva presentato una denunzia presso la Compagnia dei Carabinieri di Verbania, seguita da integrazioni in data 10 ottobre 2008 e in data 17 ottobre 2008, in cui aveva falsamente affermato che la fatturazione delle telefonate indicate nel capo sub A) era da attribuire a virus che avrebbero attivato, contro la sua volontà, il modem dei telefoni cellulari in suo uso.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RA, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 314 c.p., comma 1, avendo la Corte d'appello omesso di rispondere ai rilievi difensivi sollevati con riguardo ai seguenti profili: a) la sussistenza di due tipologie contrattuali, l'una riservata al personale politico e comprensiva di connessioni via internet, l'altra, invece, riservata alla dirigenza lato sensu intesa, mancante di tale opzione, con la conseguenza che il RA aveva titolo per accedere ad internet;
b) la sostanziale parità fra i consumi addebitati al RA e quelli addebitati ad altri assessori;
c) l'assoluta inesistenza di prove in ordine a connessioni telefoniche non "istituzionali".
2.2. Erronea applicazione di legge e vizi motivazionali, per illogicità e contraddittorietà, ponendosi la Corte d'appello nel solco di una giurisprudenza ormai superata, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 20 dicembre 2012, secondo cui la condotta in esame non può essere sussunta nella fattispecie del peculato ordinario, ma, se del caso, può assumere rilevanza solo nell'ambito del peculato d'uso di cui all'art. 314 cpv. c.p., ovvero, ed in presenza degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, all'interno della previsione di cui all'art. 323 c.p.. 2.3. Inosservanza della norma penale di cui all'art. 367 c.p. e vizi motivazionali, per illogicità e contraddittorietà, con riferimento al denunciato difetto di dolo per la contestazione di cui al capo sub B), avendo il RA agito in buona fede nello sporgere denunzia ai Carabinieri di Verbania in base alla consulenza di un tecnico comunale in data 9 settembre 2008, secondo cui era da ritenere plausibile che il telefono - per il tramite del computer in uso all'imputato - fosse stato effettivamente oggetto di un attacco informatico da parte di ignoti. Solo alcuni mesi dopo, gli accertamenti tecnici al riguardo espletati dal P.M. consentivano di capire che il parere del tecnico interpellato dal RA prima di sporgere la denunzia probabilmente non era fondato.
3. Con memoria depositata il 14 ottobre 2014 il difensore dell'imputato ha ribadito le proprie censure, allegando alcune pronunzie di questa Suprema Corte in tema di rapporti fra la fattispecie del peculato d'uso e quella del peculato ordinario. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. Non meritevole di accoglimento deve ritenersi la prima doglianza, reiterativa di obiezioni già concordemente risolte in punto di fatto, con congrua ed esaustiva motivazione, dalle decisioni dei Giudici di merito, che sulla base delle correlative acquisizioni probatorie hanno al riguardo evidenziato: a) che fu proprio il Sindaco del Comune di Verbania a chieder conto all'imputato dell'ingiustificata lievitazione dei costi di utilizzo del telefono cellulare concessogli in uso per ragioni di servizio, contestando al suo collaboratore l'attivazione di connessioni ad internet da quell'apparecchio, che erano risultate particolarmente onerose per l'ente pubblico, in mancanza di apposite convenzioni con il gestore del servizio;
b) che dall'analisi dei prospetti riepilogativi di tutte le spese telefoniche nel corso degli anni 2007-2008, riferite a tutte le schede in uso al Comune di Verbania, risultava una sproporzione tra gli importi delle bollette del RA rispetto a tutti gli altri utilizzatori delle schede;
c) che i costi addebitati sull'utenza telefonica di servizio in uso all'imputato (relativi a connessioni internet, wap, ricezione di loghi, sfondi, ecc. e chiamate operate dall'estero) nessuna attinenza avevano con le funzioni di vice-Sindaco da lui svolte;
d) che le conclusioni della relazione di consulenza informatica espletata nel corso delle indagini hanno chiaramente evidenziato l'inesistenza di virus, nel personal computer dell'imputato, che possano aver attivato connessioni ad internet dall'utenza cellulare di servizio;
e) che, analogamente, il gestore di telefonia della "Vodafone", contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato nell'integrazione della sua denuncia, ha escluso l'attivazione di connessioni ad internet ad opera di virus informatici;
f) che fu proprio l'imputato, preoccupato dei rilievi addebitatigli dal Sindaco riguardo all'eccessività degli importi delle sue bollette telefoniche, ad insistere presso il funzionario responsabile del servizio informatico e statistico del Comune, LA AB, cui suggerì di scrivere una breve relazione "su possibili connessioni internet indesiderate tra il suo p.c. e il cellulare", benché la stessa gli avesse fatto presente "che non ne capiva molto ed era in ferie"; g) che del tutto irrilevante, di conseguenza, doveva ritenersi la circostanza che la LA, aderendo alla sua ipotetica ricostruzione dei fatti, funzionale ad offrire una spiegazione "di comodo" al Sindaco, non avesse escluso quell'evenienza.
Coerenti, pertanto, si palesano, alla luce delle risultanze complessivamente offerte dal quadro probatorio in motivazione esposto e rappresentato, le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito laddove ha escluso l'attivazione di connessioni ad internet ad opera di virus presenti nel computer dell'imputato, ritenendo provato il tema d'accusa con riferimento sia all'abusiva effettuazione di tali, non consentite, connessioni da parte del RA, sia all'assenza della prospettata buona fede nel momento in cui egli presentò ai Carabinieri la denuncia di abusiva intrusione ad opera di ignoti, falsamente ipotizzando l'avvenuta commissione in suo danno del reato di frode informatica, per allontanare da sè la responsabilità di quanto accaduto, sul prospettato rilievo che i costi del telefono di servizio fossero da imputare a collegamenti non da lui volontariamente attivati, ma da agenti esterni introdottisi nel suo computer.
Secondo una pacifica linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 2301 del 02/12/1969, dep. 31/01/1970, Rv. 113881), per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 367 c.p. è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato, mentre il movente del delitto non scusa, nè interessa ai fini della sua configurabilità.
Deve poi ribadirsi il principio secondo cui il delitto de quo ha natura di reato di pericolo, risultando integrato allorché la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta al suo accertamento, mentre non è necessario che l'autorità sia stata in concreto ingannata, ne' che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini. Ne consegue che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la non verosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale (ex multis, v. Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, dep. 24/07/2014, Rv. 260455; Sez. 6, n. 5786 del 03/04/2000, dep. 18/05/2000, Rv. 220574).
Pienamente uniformandosi alle regole desumibili da tale quadro di principii, i Giudici di merito hanno osservato: a) che a seguito delle denunce presentate dall'imputato è stato aperto un procedimento penale;
b) che dinanzi alla contestazione di un consumo telefonico eccessivo, l'imputato, lungi dal dimostrare una volontà di contenimento del danno attraverso la proposta di un'immediata rifusione del surplus di consumo addebitatogli, ha cercato unicamente di allontanare da sè la responsabilità dell'accaduto, prospettando una giustificazione basata sull'ipotetica esistenza di virus informatici la cui fondatezza, non solo dall'esito dei successivi accertamenti, ma dalle stesse motivazioni e connotazioni modali del suo comportamento anteriormente tenuto doveva ritenersi radicalmente esclusa.
3. Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, dunque, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, in definitiva, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
4. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, ove si ponga mente alle implicazioni sottese alla recente enunciazione, da parte di questa Suprema Corte, del principio di diritto secondo cui, in tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (Sez. U., n. 19054 del 20/12/2012, dep. 02/05/2013, Rv. 255296). A tale riguardo, infatti, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, i Giudici di merito hanno puntualmente argomentato nel senso che il numero, la qualità ed il costo dei servizi inseriti nella bolletta telefonica hanno cagionato un apprezzabile danno economico al patrimonio della p.a., dovendosi ritenere conseguentemente integrati, alla luce delle statuizioni contenute nella su citata decisione delle Sezioni Unite, i presupposti per ravvisare nel caso di specie la configurabilità della più favorevole ipotesi delittuosa del peculato d'uso.
5. In conclusione, alla stregua delle su esposte considerazioni, diversamente qualificata l'imputazione ai sensi dell'art. 314 c.p., comma 2, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione del correlativo trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui al capo A) come peculato d'uso, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014