Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
Non è configurabile il delitto di simulazione di reato quando la perseguibilità d'ufficio del reato oggetto della denuncia simulata sia stata esclusa e la querela non sia stata presentata. (Fattispecie in cui è stato escluso il carattere di gravità delle minacce oggetto di denuncia).
Commentario • 1
- 1. esclusa se manca la querelaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2009, n. 13109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
९ REPUBBLICA ITALIANA
13 109 /0 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/01/2009
SENTENZA
N..140, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MILO NICOLA PRESIDENTE
1. Dott. CORTESE ARTURO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
11 N. 038397/2008 2.Dott.CONTI GIOVANNI
3. Dott. PAOLONI GIACOMO "
" 4. Dott.CARCANO DOMENICO
ha pronunciato la seguente
IL SOLE ZMORE SENTENZA / ORDINANZA
988 sul ricorso proposto da :
25/3/08 CANCELLIERE 1) LODESERTO CESARE N. IL 23/08/1960
avverso SENTENZA del 21/04/2008 CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORTESE ARTURO
perché il Palle che ha concluso per l'annullamento senza rinvio non sussiste
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit i difensori Avv.RICCI e MASSA, de hours concluss conformemente alla richiesta del P. G. Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 367 cp., per avere falsamente denunciato di avere ricevuto un messaggio SMS - in realtà da lui stesso inviato, che gli diceva: "Sei morto".
Deduce che l'impugnata sentenza ha confermato la sua responsabilità su un complesso di elementi indiziari illogicamente interpretati e valutati, e trascurando circostanze favorevoli specificamente indicate nei motivi di appello, nonché la sussistenza, nella specie, a tutto voler concedere, della scriminante dello stato di necessità.
Diritto
Ad avviso del Collegio, al di là della problematica relativa alla logicità o meno della ricostruzione e interpretazione delle risultanze processuali compiute dai giudici di merito, il reato ascritto al DE deve essere escluso per il fatto che quanto gli stessi hanno ritenuto da lui denunciato non riveste, contrariamente all'assunto della
Corte d'appello, gli estremi della minaccia grave, perseguibile d'ufficio. Al riguardo deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza: T la minaccia deve ritenersi grave, in relazione al mezzo adoperato, quando quest'ultimo, per la sua pericolosità intrinseca, sia idoneo a generare nel soggetto passivo un turbamento psichico di particolare entità (Cass. 21.02.1966, Radoccia); al concetto di gravità della minaccia va attribuito un carattere relativo, riferibile non soltanto alla entità del male minacciato, ma anche all'insieme delle modalità dell'azione ed alle condizioni in cui si trovavano i soggetti del delitto (Cass. 28.04.1982, Forcucci;
25.11.1968, Padoin).
Dalle risultanze fattuali emerge che il DE, sacerdote responsabile di un centro di accoglienza di immigrati, denunciò il 6 settembre 2001 di aver ricevuto un SMS che diceva “sei morto”. La genericità della minaccia e il contesto in cui avveniva (il DE, per l'attività che svolgeva, era stato sovente oggetto di minacce) giustificavano già per sé un giudizio di non idoneità del messaggio a generare nel destinatario un turbamento di particolare entità. E la conferma sicura di tale giudizio, nella specifica ottica valutativa del destinatario particolarmente rilevante nella HARA
specie, in cui si verte in tema di reato oggetto di denuncia ritenuta simulata - si ricava dallo stesso tenore della denuncia, in cui il prevenuto precisava di non essersi impressionato per il messaggio telefonico, a cui non aveva dato peso (pensando a un "errore dello sconosciuto mittente").
Alla stregua di tali dati obiettivi, non può assolutamente ritenersi che la denuncia sporta dal DE avesse ad oggetto una minaccia grave, come tale perseguibile d'ufficio. Né a diversa conclusione può condurre il fatto che, a seguito del ritrovamento nella propria autovettura di un coltello conficcato nel posacenere con un foglio infilzato nel quale era scritto "don cesare tu morto”, l'imputato si allarmò, posto che trattasi di circostanza non contestata e successiva alla denuncia oggetto del capo di imputazione, esaustiva per sé, in ipotesi, della consumazione del reato ascritto, di natura istantanea (Cass. 25.01.1990, Campanelli;
02.02.1971, Piscopo). L'esclusione della perseguibilità d'ufficio del reato oggetto della denuncia presunta simulata comporta l'insussistenza del delitto ascritto, non essendovi stata presentazione di querela (Cass. 17.01.1970, Rossi).
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PQM
Visti gli artt. 615 e 620 cpp., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2009
И Presidente Il Consigliere estensore A Cottese N. Milo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 MAR 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Десе