Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 2
Le acque nere convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche elencate nell'art. 1 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, e la rete fognaria nella quale le acque medesime sono convogliate non può, pertanto, considerarsi opera pubblica, ai sensi dell'art. 140 lett. d) T.U. cit., con la conseguenza che è riservata alla cognizione del giudice ordinario, e non del Tribunale regionale delle acque, la domanda di risarcimento dei danni subiti dal privato per l'allagamento del proprio immobile conseguente ad asseriti difetti di manutenzione degli scarichi fognari di proprietà comunale.
La discrezionalità (e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità' dei cittadini e dell'integrità' del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilità' dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. È, in particolare, configurabile, a carico della P.A., una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività (come, nella specie, la rete fognaria comunale), i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto.
Commentario • 1
- 1. Caso fortuito ed eventi naturaliAccesso limitatoDonato De Giorgi · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE GERMANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RL OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. DEGLI UBALDI 66, presso l'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI OTTOLIA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 580/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 02/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Guido romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 15.12.1987 NI LU, assumendo di aver subito danni da allagamento del proprio laboratorio di falegnameria sito in Sampierdarena in occasione del nubifragio del 30 luglio 1987, a causa del difetto di manutenzione degli scarichi fognari di proprietà comunale, conveniva in giudizio il Comune di Genova, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Genova, con sentenza 15.2-6.4.1991, rigettava la domanda, ritenuta l'eccezionalità (eccepita dal Comune) della precipitazione atmosferica, e l'assenza di idonea prova circa il rapporto di causalità tra l'ipotizzabile difetto di manutenzione e l'evento dannoso.
La decisione era riformata dalla Corte d'appello di Genova, la quale, con sentenza non definitiva 6.6-2.7.1996, condannava il Comune di Genova al risarcimento dei danni subiti da NI LU, da determinarsi in prosieguo di giudizio. La Corte:
- rilevava preliminarmente che non era ravvisabile la competenza (dedotta dal convenuto) del Tribunale regionale delle acque pubbliche, sia perché le fognature non rientravano nel novero delle opere idrauliche, sia perché nella specie l'evento dannoso era stato collegato all'inosservanza delle comuni norme di diligenza e perizia e non ad apprezzamenti tecnici circa la progettazione ed esecuzione di opere idrauliche;
- riteneva che la responsabilità del Comune (cui spettavano, ex art. 91 lett. C n. 14 r.d.
3.3.1934 n. 383, la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle fognature) fosse configurabile in base all'art. 2051 c.c., applicabile agli enti pubblici in relazione a beni demaniali o patrimoniali che, per la loro limitata estensione territoriale e per non essere soggetti ad uso diretto e generalizzato da parte dei cittadini, consentivano un'adeguata attività di vigilanza e controllo;
- escludeva la ravvisabilità del caso fortuito, poiché il nubifragio verificatosi il 30 luglio 1987, pur intenso, non aveva rivestito, considerati i dati statistici ed i rilievi meteorologici, i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità. Avverso tale sentenza propone ricorso il Comune di Genova. Resiste NI LU con controricorso, corredato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con il primo motivo il ricorrente reitera l'eccezione d'incompetenza del giudice ordinario, per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 r.d. 11.12.1933 n. 1775. Deduce in merito che la domanda di risarcimento danni nella specie proposta coinvolge il sindacato sulle scelte discrezionali dell'ente pubblico in ordine alla progettazione ed alla costruzione della rete fognaria, nell'ambito del complessivo programma di sistemazione idraulica del deflusso delle acque piovane. L'eccezione è infondata.
Poiché, ai sensi dell'art. 140 lett. e) r.d. 11.12.1933 n.1775, appartengono alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche "le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione", appare necessaria, per radicare la competenza del giudice specializzato, una duplice condizione: l'esecuzione di un'opera idraulica da parte della pubblica amministrazione e la dipendenza dei danni da tale esecuzione.
Nella specie risultano carenti entrambi i presupposti. In primo luogo, la rete fognaria non può qualificarsi opera pubblica idraulica, perché le acque convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche elencate nell'art. 1 r.d. n. 1775/1933 citato (Cass. 4842/93; 6188/84;
1857/75; 3385/74).
In secondo luogo, la pretesa risarcitoria non viene fondata su un comportamento coinvolgente apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione della rete fognaria, ma su un comportamento materiale colposamente omissivo dell'ente pubblico, cioè su difetti e carenze di interventi di manutenzione delle fognature. In tale ipotesi, sussiste la competenza del giudice ordinario, vertendosi in materia di violazione delle comuni norme di prudenza e diligenza, che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare in virtù del principio del "neminem laedere", e la cui inosservanza è tutelabile dinanzi al giudice ordinario, costituendo il limite alla discrezionalità ed all'insindacabilità dei tempi e dei mezzi d'intervento dell'ente pubblico (Cass. 722/88; 656/93;
5477/95; 2693/96; 3567/97; 3631/97) .
2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene l'assoluta eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento alluvionale, sia per l'entità della precipitazione che per l'intensità della "punta di scroscio", soprattutto nella zona di Sampierdarena. Deduce di conseguenza l'interruzione del nesso di causalità fra l'eventuale difetto di manutenzione dell'impianto fognario ed il danno da allagamento e quindi l'insussistenza di responsabilità del Comune sia ex art. 2043 che ex art. 2051 c.c. Alla luce, in particolare, di quest'ultima norma, la responsabilità del Comune sarebbe esclusa anche per altri aspetti: per la non ravvisabilità di responsabilità da custodia, per essere l'utilizzazione del bene affidata all'intera collettività, e per la comprovata sopravvenienza del caso fortuito. La censura è infondata sotto ognuno dei profili dedotti. La sentenza impugnata ha diffusamente motivato in ordine all'esclusione del carattere eccezionale ed imprevedibile della precipitazione atmosferica in questione, riportando i dati pluviometrici riscontrati il 30.7.1987 dai pluviometri cittadini, nonché le punte mensili e le punte annuali di vari anni precedenti e successivi: trattasi di giudizio squisitamente di fatto, insindacabile in questa sede in quanto sostenuto da puntuale specifica motivazione.
La Corte d'appello ha poi messo in evidenza l'occlusione delle caditoie, constatata personalmente dai testi intervenuti sul posto, e la condizione di scarsa manutenzione ed inadeguatezza di smaltimento del tratto terminale della fognatura di Sampierdarena, riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio: situazione che aveva provocato rigurgiti e ristagni d'acqua dai tombini intasati ed aveva costituito la causa determinante dell'allagamento verificatosi nel laboratorio del LU.
Trattasi, anche in tal caso, di valutazione di fatto, circa la sussistenza e l'entità delle carenze di manutenzione della rete fognaria ed il nesso di causalità tra dette circostanze e la produzione dell'evento dannoso: valutazione che - in quanto sorretta da motivazione immune da errori giuridici e vizi logici -si sottrae al sindacato in sede di legittimità (Cass. 3939/96). In ordine, poi, alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la Corte d'appello ne ha correttamente ritenuto l'applicabilità nella specie. È configurabile infatti la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. in relazione a beni demaniali o patrimoniali, che non siano soggetti ad uso generale e diretto della collettività (come la rete fognaria, che non viene utilizzata dai cittadini in via immediata e diretta) e che, per la loro limitata estensione territoriale, consentano un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente pubblico (Cass. 58/82; 5567/84; 526/87; 13114/95). Quanto detto, infine, circa l'assenza del carattere di eccezionalità ed imprevedibilità della precipitazione atmosferica verificatasi il 30 luglio 1987, vale ad escludere l'ipotesi del caso fortuito, quale causa autonoma suscettibile di interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'ente pubblico e l'evento dannoso.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte dei giudici d'appello, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali, dalle quali emergerebbe l'eccezionalità dell'evento alluvionale, tale da rendere del tutto ininfluente lo stato dei tombini situati in prossimità del laboratorio di falegnameria del LU. La censura è inammissibile.
Il ricorrente lamenta infatti non l'omesso esame delle deposizioni testimoniali (richiamate nella sentenza d'appello, con riferimento alla relazione - testimonialmente confermata - dei vigili urbani ed all'osservazione personale dei testi intervenuti sul luogo circa l'immediatezza dei violenti rigurgiti d'acqua dai tombini, dovuta allo stato di occlusione delle caditoie), ma la valutazione di tali deposizioni da parte della Corte d'appello, e sostiene che una corretta lettura delle suddette deposizioni avrebbe confermato l'eccezionalità del fenomeno meteorologico.
Ora, la valutazione delle risultanze delle prove testimoniali coinvolge - com'è noto - apprezzamenti di fatto, riservati al prudente criterio discrezionale del giudice di merito, che (se - come nella specie - correttamente e coerentemente motivati) sono insindacabili in questa sede, ove il ricorrente non può, sotto il profilo della censura di legittimità, contrapporre una propria diversa interpretazione del materiale probatorio. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L.3.172.630# di cui L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 1999