Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8385 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
1 8 385 /0 1 IN A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14140/98 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron.19237 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep. 3016 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 27/04/01 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA diritti 3000 per 20 GIU. 2001 sul ricorso proposto da: il IL LI NO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO N.30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI GIAMMARIA, difesa dall'avvocato DORSA FERDINANDO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FE CC, elettivamente domiciliato in ROMA 20, presso 10 studio dell'avvocato VIA G ZANARDELLI FABIO LAIS, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato SIGISMONDO VERDE, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 815 avverso la sentenza n. 1963/97 de lla Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 09/07/97 e " depositata il 18/07/97 (R.G 1860/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il tribunale di Napoli, con sentenza dell'11 di- cembre 1995, ha condannato DO RF a pagare ad AN NI la somma di oltre 2 milioni, con in- teressi legali dalla pronuncia, a titolo di risarcimen- to dei danni che la NI aveva subito in un proprio appartamento per le infiltrazioni provenienti da quello occupato dal RF.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza 18 luglio 1997. La Corte napoletana ha ritenuto: che la quantificazione dei danni era stata com- piuta correttamente dal primo giudice;
infatti, essi erano stati individuati dal consulente tecnico d'uffi- cio come riguardanti un solo vano dell'appartamento della NI;
che il consulente tecnico, in una relazione ag- - 2 giuntiva, aveva dato risposta alle critiche del consu- lente tecnico di parte;
che la seconda relazione tecnica di parte, depo- C sitata nel giudizio di appello, non poteva essere presa in considerazione, perché effettuata a distanza di sei anni dall'evento; che la svalutazione monetaria era fatta decorrere correttamente dal deposito della consulenza tecnica, perché in quel momento l'obbligazione del RF si era trasformata in obbligazione di valuta.
3. Per la cassazione di questa sentenza AN NI ha proposto ricorso. Resiste con controricorso DO RF. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso contiene quattro motivi, tutti volti a censurare la liquidazione del danno, per come questa è stata compiuta nella sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo è censurata la ricostruzione dei danni ed il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione né i mezzi di prova offerti, né la consulenza tecnica di parte prodotta in grado di appello: censura di viola- zione е falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Con il secondo motivo viene dedotto che la sentenza 3 impugnata non ha motivato correttamente la mancata va- lutazione della consulenza tecnica di parte prodotta in appello. Con il terzo motivo è criticata la decisione sulla - compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della seguente affermazione, contenuta nella sentenza impu- svalutazione monetaria va fatta decorrere gnata: "la dal momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta, e cioè al maggio 1992 (data di deposito del- " la CTU) Egli sostiene che la svalutazione monetaria doveva decorrere dalla data del fatto e non dal deposi- to della consulenza tecnica d'ufficio.
3.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla ricostruzione dell'entità dei danni subiti dalla NI. Essi non sono fondati.
3.2. La ricostruzione dell'entità dei danni deri- vanti da violazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 cod. civ.) è la tipica operazione di rico- struzione di un fatto, perché involge l'individuazione delle conseguenze che il fatto dannoso ha prodotto nel patrimonio del danneggiato. Come tale, è un'operazione volat interamente de- voluta al giudice del merito, sindacabile, nel giudizio 4 di legittimità, solo per carenza o illogicità della mo- tivazione.
3.3. La Corte Napoletana ha ricostruito le conse- guenze dannose dell'infiltrazione d'acqua verificatasi nell'appartamento della NI attraverso due rela- zioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha po- sto in risalto che le infiltrazioni riguardavano un SO- 10 vano dell'appartamento di questa e, per questa ra- gione, la pretesa doveva essere ridimensionata. La tesi della ricorrente, che il mancato esame del- la relazione di consulenza tecnica di parte depositata in grado di appello aveva comportato il mancato esame di un punto decisivo della controversia, non è corret- ta. Basta rilevare in contrario che nel ricorso non SO- no indicati i punti della relazione tecnica di parte non esaminati dal giudice di appello, che avrebbero condotto ad una soluzione diversa da quella adottata. Se ne ricava che la critica si risolve in una di- versa ricostruzione del danno, che è fondata per il 50- lo fatto di essere stata affermata dalla parte che vi aveva interesse.
4. Il quarto motivo neppure è fondato.
4.1. Il danno prodotto dall'illecito civile è fonte della corrispondente obbligazione risarcitoria, l'og- getto della quale è costituito dalla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ai valori che si presentano alla data della sentenza di condanna. In questo senso l'obbligazione derivante dall'illecito è detta obbliga- zione di valore, perché nella determinazione del suo oggetto coincidono il momento della valutazione e quel- lo della determinazione del danno.
4.2. L'operazione della determinazione del danno, nella fattispecie che interessa, è stata compiuta dalla Corte napoletana in maniera singolare. La Corte ha individuato il valore del danno, per come lo aveva valutato il consulente tecnico d'ufficio, ed ha dichiarato che l'ammontare doveva essere fissato alla data del deposito della relazione di consulenza tecnica con la maggiorazione di questo valore attraver- so la svalutazione monetaria. L'errore in cui è incorsa la Corte di appello è quello di avere affermato che l'obbligazione del dan- neggiante si era trasformata da obbligazione di valore in obbligazione di valuta. La fattispecie affrontata dalla sentenza impugnata non consente di prendere posizione sulla possibilità ed i limiti che un'obbligazione detta di valore si tra- sformi in un obbligazione detta di valuta. Basta rilevare che il metodo seguito dal giudice 6 del merito, nondimeno, non comporta un errore nella va- lutazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria e non incide, quindi, sulla correttezza della soluzione adottata, la quale deve essere corretta solo nella mo- tivazione. Infatti, se è vero, come è vero, che l'obbligazione risarcitoria dell'illecito civile deve essere determi- nata al momento della decisione del giudice, con il me- todo seguito la valutazione del danno della NI non è stata anticipata rispetto al momento della deci- sione;
piuttosto è stato preso come elemento certo di riferimento dell'ammontare del danno quello accertato dal consulente tecnico e quel valore è stato reso at- tuale con maggiorazione corrispondente agli interessi legali, erratamente fatti coincidere con la svalutazio- ne monetaria.
5. L'esame del terzo motivo del ricorso, contenente censura della decisione di compensazione delle spese del giudizio non può essere compiuto in questa sede di legittimità. Vi osta il principio, consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, che la valutazione della compen- sazione, totale ○ parziale, delle spese processuali rientra nei poteri decisionali del giudice del merito, in quanto, in sede di legittimità, è consentito soltan- to la censura del criterio secondo il quale la liquida- zione delle spese non può essere determinata al di là del minimo o del massimo stabilito dalla legge.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigetta- to. Ricorrono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di questo giudizio.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est.My firs Il Presidente socomiltonie IL LI C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data. GEN. 2004Serie 4. Giovanni Giambattista al 2540 vistas 149,77 NOVE/77...) (euroCENTO Servizi CI FILIPPO) Atti Giudiziari Depositata in Cancelleria Respons (DE FACCICHINI) oggi, li 2.06 LU 200120.6 .2001 LA A E IL LI C1 R P U Giovanni Giambattista S 40000 290000 008