Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ! 531 7/01 Reg. gen. N° 1748/1999 Udienza del 23 gennaio 2001 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. Oggetto: imp ativa di per diritti L. 3000 10 APR. 2001 il IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: bron 11498 Dott. MARIO SPADONE Presidente пер 1897 Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere CANCELLERIA والله مو لایه دار Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UR RU, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia n. 477/B, presso l'avv. Roberto Gava, difeso dall'avv. Cosimo D'Alessandro in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
UR ST, UR IO e UR VA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Sabotino n. 2, presso l'avv. Giorgio De Arcangelis, difesi dall'avv. Renato Cicuttini in forza di mandato in atti;
- Controricorrenti 1748/1999 DU / DU Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 121/01 DIRITTI DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. DE ARCANGELIS ADO IN per diritti € 1.55 3.0 GEN. 2002 nonché IL CANCELLIERE UR LC, UR EN e UR AN -intimati - avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 22 ottobre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22 maggio 1986 NO RÌ conveniva dinanzi al Tribunale di Udine i propri fratelli ON, ES, AN, DE, OR e IA DU, assumendo che il comune genitore MI RÌ, deceduto il 16 marzo 1985, con testamento olografo del 19 luglio 1976 aveva erroneamente escluso dall'asse ereditario alcuni fabbricati a lui intestati, asserendone l'appartenenza ai soli figli ES ed ON. Dichiarava quindi di impugnare il testamento limitatamente alla disposizione suddetta per lesione di legittima, oltre che per nullità della disposizione medesima. I convenuti, costituitisi, asserivano che tutti gli eredi, di comune accordo, avevano incaricato un geometra di predisporre una perizia di identificazione degli assegni predisposti con il testamento, e tutti avevano sottoscritto per accettazione tale documento, in base al quale erano state attivate le pratiche per l'intestazione dei beni ai rispettivi assegnatari e quantificate le quote in denaro spettanti ad DE, IA e OR RÌ, verso i quali solo l'attore era rimasto inadempiente. Eccepivano inoltre che i beni dei quali NO DU sosteneva di 1748/1999 DU / DU Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 3 essere comproprietario erano stati alienati in vita dal de cuius ai figli ES ed ON con rogito del 6 gennaio 1983, quindi dopo la redazione del testamento. Concludevano quindi per il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che fosse dato atto che l'identificazione degli assegni predisposti con il testamento corrispondeva a quella effettuata da essi coeredi, o che si disponesse la divisione in base alla volontà del testatore;
in ogni caso, che l'attore fosse condannato a pagare ai fratelli DE, OR e IA la loro quota di legittima in danaro. All'esito il tribunale, con sentenza depositata il 20 febbraio 1995, м rigettava la domanda dell'attore e, in accoglimento della riconvenzionale, lo л condannava al pagamento della quota in sostituzione di legittima su lui gravante, di £. 15.974.000, in favore dei fratelli DE, OR e IA. A seguito di impugnazione di NO RÌ, cui resistevano tutti gli originari convenuti, la Corte di appello di Trieste con sentenza del 22 ottobre 1997 rigettava il gravame, condannando l'appellante al pagamento, in favore degli appellati in solido, delle spese del giudizio. La corte, per quanto ancora qui interessa, rilevava che non poteva essere tenuto in alcun conto il documento denominato atto di transazione, redatto in data ' 22 luglio 1997 e prodotto pertanto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 febbraio 1996. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza NO DU, in base a due motivi di ricorso, contrastati dal controricorso di ES, ON e AN RÌ, che hanno anche depositato memoria. DE, OR e IA RÌ non hanno svolto attività difensiva. 1748/1999 RÌ / DU Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1298, 1304 e 1965 c.c., nonché 112 e 100 c.p.c. ed il difetto di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte di appello abbia affermato di non potere tenere conto della transazione intervenuta tra le parti dopo la precisazione delle conclusioni, benchè l'unico limite posto al potere delle parti di transigere la lite sia dato dalla indisponibilità del diritto controverso o dalla esistenza di una sentenza passata in giudicato. La mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere da parte della corte triestina avrebbe impedito ingiustamente, secondo il फी ricorrente, che la transazione in questione dispiegasse i suoi effetti tra le parti che l'avevano stipulata. Il motivo non è fondato. Il divieto di produrre documenti dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni non trova alcuna eccezione, neppure quando il documento prodotto sia costituito da una transazione intervenuta tra le parti in causa. Pertanto la corte di appello ha correttamente applicato le norme processuali. D'altronde, nulla vieta alle parti che abbiano raggiunto tardivamente un accordo di non dare esecuzione alla sentenza resa dopo l'accordo stesso, e di regolare i propri rapporti in base ai termini della transazione. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1298, 1304 e 1965 c.c., nonché 112, 92 3° comma e 100 c.p.c. ed il difetto di motivazione, per essere stato condannato a pagare tutte le spese del giudizio di appello a favore degli appellati in solido, senza alcuna motivazione, sebbene gli appellati avessero assunto posizioni giuridiche tra loro 1748/1999 DU / DU Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 105 distinte. La corte avrebbe dovuto invece compensate le spese giudiziali tra lui ed i fratelli DE, IA e OR, e condannarlo a pagare la quota di 3/6 a favore degli altri fratelli vittoriosi. 109T 250.000 Anche questo motivo deve essere disatteso. La corte ha correttamente hooos condannato l'attuale ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di TOT. 290000 tutti gli appellati in solido perché per configurare la solidarietà dal lato attivo è sufficiente l'interesse comune delle parti vittoriose ad una soluzione a loro favorevole della lite. Nel caso di specie il giudizio era stato promosso dall'attuale ricorrente per fare ricomprendere degli immobili nell'asse ereditario, quindi con una modifica delle disposizioni testamentarie che riguardava tutti i coeredi. Per quanto riguarda la mancata compensazione delle spese nei confronti di alcuni dei convenuti / appellati, poi, la censura è inammissibile, poiché la compensazione totale o parziale delle spese processuali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso;
le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, stante la concorrenza di giusti motivi.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. 1 0 0 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile 2 . R 3 P della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2001. 2 1 A * 0 est.Miggio UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 7 Registrato in data 1.7.GEN: 2082 aln 1/4In versate 149,77 He Pressante L E B L E GEN 17 002 CENTOQUARANTA NOVE/77 враять p. II Dirigente Area Servizi A TE M (Dott.ssa Maria Graz PLIPPO) O D1R il Responsabile Servicii Giudiziari (Dr. M. RACSICHINI) IL CANCELLIERE C1 1748/1999 DU / DU Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadon;
relatore Riggio. Valeria NeriValoriz