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Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 50072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50072 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO MA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATFO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 7/7/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 12/6/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IA NO. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 e 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. Evidenzia che il Tribunale del riesame ha letto in maniera parcellizzata ed atomistica gli elementi indiziari;
che le modalità con cui si è svolta la rapina Penale Sent. Sez. 2 Num. 50072 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 29/11/2023 denotano la mancata conoscenza dei luoghi;
che il breve periodo di tempo durante il quale la ricorrente aveva lavorato per le persone offese non le aveva consentito di verificare dove le stesse detenessero il denaro;
che il motivo per cui l'indagata aveva dato le dimissioni dopo un brevissimo periodo di lavoro va individuato nelle molestie sessuali subite ad opera di una delle persone offese;
che la somma di cinquemila euro nella disponibilità della NO, di cui è menzione nei dialoghi intercettati, trova spiegazione nella attività lavorativa svolta al nero. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 e 274 cod. proc. pen. Osserva che, tenuto conto del decesso delle due persone offese, è del tutto inesistente il pericolo di inquinamento probatorio;
che, con riferimento al pericolo di reiterazione, parimenti i modesti e remoti precedenti penali da cui la NO risulta gravata non consentono di ritenere concrete ed attuali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; che risulta omessa qualsivoglia motivazione in ordine alla inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari accompagnata dall'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 II primo motivo non è consentito dalla legge. Giova, invero, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei 2 fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono - come nel caso di specie - nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierna ricorrente in ordine alla rapina per cui si procede. Ha invero valorizzato il rapporto di parentela con uno degli autori materiali della rapina, la conoscenza dei luoghi di privata dimora teatro dei fatti, che ha consentito ai rapinatori di andare a colpo sicuro nella camera da letto della abitazione, le pretestuose dimissioni avvenute pochi giorni dopo la rapina, la successiva disponibilità di una somma di denaro sproporzionata rispetto alle capacità reddituali. Trattasi di motivazione all'evidenza congrua e del tutto immune da vizi illogici. 1.2 Coglie nel segno il secondo motivo nella parte in cui censura l'omessa motivazione in ordine alla adeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico, pur a fronte di una specifica richiesta del difensore, come risulta dal verbale di udienza. Ed invero, l'ordinanza impugnata motiva in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma non dà conto del perché gli arresti domiciliari sarebbero inadeguati a salvaguardare le enucleate esigenze di prevenzione speciale. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha di 3 recente avuto modo di ribadire che nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela (Sezione 3, n. 31022 del 22/3/2023, Necchi, Rv. 284982 - 01). Quanto al pericolo di inquinamento probatorio la motivazione in punto di inadeguatezza della misura custodiale meno afflittiva è assertiva, atteso che non dà conto dei motivi per i quali la misura degli arresti domiciliari consentirebbe alla ricorrente di impedire l'individuazione dell'esecutore materiale della rapina rimasto non identificato e non tiene conto - quanto al pericolo di dispersione del profitto del reato - che i fatti risalgono al 16/6/2020. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.
si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATFO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 7/7/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 12/6/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IA NO. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 e 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. Evidenzia che il Tribunale del riesame ha letto in maniera parcellizzata ed atomistica gli elementi indiziari;
che le modalità con cui si è svolta la rapina Penale Sent. Sez. 2 Num. 50072 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 29/11/2023 denotano la mancata conoscenza dei luoghi;
che il breve periodo di tempo durante il quale la ricorrente aveva lavorato per le persone offese non le aveva consentito di verificare dove le stesse detenessero il denaro;
che il motivo per cui l'indagata aveva dato le dimissioni dopo un brevissimo periodo di lavoro va individuato nelle molestie sessuali subite ad opera di una delle persone offese;
che la somma di cinquemila euro nella disponibilità della NO, di cui è menzione nei dialoghi intercettati, trova spiegazione nella attività lavorativa svolta al nero. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 e 274 cod. proc. pen. Osserva che, tenuto conto del decesso delle due persone offese, è del tutto inesistente il pericolo di inquinamento probatorio;
che, con riferimento al pericolo di reiterazione, parimenti i modesti e remoti precedenti penali da cui la NO risulta gravata non consentono di ritenere concrete ed attuali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; che risulta omessa qualsivoglia motivazione in ordine alla inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari accompagnata dall'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 II primo motivo non è consentito dalla legge. Giova, invero, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei 2 fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono - come nel caso di specie - nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierna ricorrente in ordine alla rapina per cui si procede. Ha invero valorizzato il rapporto di parentela con uno degli autori materiali della rapina, la conoscenza dei luoghi di privata dimora teatro dei fatti, che ha consentito ai rapinatori di andare a colpo sicuro nella camera da letto della abitazione, le pretestuose dimissioni avvenute pochi giorni dopo la rapina, la successiva disponibilità di una somma di denaro sproporzionata rispetto alle capacità reddituali. Trattasi di motivazione all'evidenza congrua e del tutto immune da vizi illogici. 1.2 Coglie nel segno il secondo motivo nella parte in cui censura l'omessa motivazione in ordine alla adeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico, pur a fronte di una specifica richiesta del difensore, come risulta dal verbale di udienza. Ed invero, l'ordinanza impugnata motiva in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma non dà conto del perché gli arresti domiciliari sarebbero inadeguati a salvaguardare le enucleate esigenze di prevenzione speciale. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha di 3 recente avuto modo di ribadire che nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela (Sezione 3, n. 31022 del 22/3/2023, Necchi, Rv. 284982 - 01). Quanto al pericolo di inquinamento probatorio la motivazione in punto di inadeguatezza della misura custodiale meno afflittiva è assertiva, atteso che non dà conto dei motivi per i quali la misura degli arresti domiciliari consentirebbe alla ricorrente di impedire l'individuazione dell'esecutore materiale della rapina rimasto non identificato e non tiene conto - quanto al pericolo di dispersione del profitto del reato - che i fatti risalgono al 16/6/2020. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.