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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5780 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/08/2025 del GIP TRIBUNALE di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottor LUIGI CUOMO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 5780 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/08/2025, alle ore 8,40, il Gip del Tribunale di Arezzo ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Arezzo in data 12/08/2025 e notificato a LO ES in data 20/08/2025 alle 10,45, con il quale si disponeva il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi italiani e il doppio obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, per il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della notifica del provvedimento del Questore, in occasione di ogni incontro disputato dalla squadra calcistica "Società Sportiva Arezzo". Il Questore ha emesso il c.d. DA "fuori contesto" (ossia non motivato da situazioni maturate in occasione di manifestazioni sportive) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. C) L.401/1989, in quanto il ES è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel 2023 alla pena di anni otto e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 419 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione LO ES, il quale affida il ricorso a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione del termine minimo a difesa di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, avvenuta in data 20/08/2025 alle ore 10,45 e la convalida dal giudice di merito, disposta in data 22/08/2025 alle 08,40, quindi due ore prima dello scadere del suddetto termine. Il ricorrente evidenzia che la violazione del termine ha inibito il deposito di una memoria scritta, con conseguente compressione del diritto alla difesa. Ribadisce che il termine deve essere interamente osservato per consentire al destinatario o al suo legale di depositare plurime nell'arco temporale suddetto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti delle limitazioni imposte per carenza di pericolosità sociale. Al riguardo, precisa che il provvedimento emesso dal Questore scaturisce dal deferimento del ES in stato di libertà di libertà disposto dall'autorità giudiziaria in relazione a due distinti procedimenti penali, l'uno concernente i reati di cui agli artt. 336-339 cod. pen. e art.4 L.110/1975, l'altro concernente il reato di cui all'art. 419 cod. pen., in relazione alla partecipazione a manifestazioni poi sfociate in atti di devastazione e al saccheggio della sede della Cgil in data 09/10/2021. Osserva preliminarmente che il procedimento amministrativo avrebbe dovuto essere sospeso in attesa di conoscere l'esito di entrambi i procedimenti penali pendenti, essendo necessario attendere le valutazioni dell'autorità giudiziaria in merito. Quanto al reato di cui all'art. 419 cod. pen., contestato in data 09/10/2021, evidenzia di aver presentato atto di appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma e che, con riferimento ad altri coimputati che hanno scelto il giudizio abbreviato, la Corte di Cassazione, con sentenza del 09/07/2024, ha disposto l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione delle sentenze di condanna in ordine alla ricostruzione dei fatti sotto il profilo del 1 turbamento dell'ordine pubblico. Pertanto, la sentenza di condanna emessa dal primo giuice, non ancora passata in giudicato, ben potrebbe essere ribaltata in appello. Evidenzia di essere, in relazione al medesimo episodio, già destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nel Comune di Roma. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ben potendo il giudice a quo valutare la possibile applicazione di altre misure di prevenzione, quali per esempio l'avviso orale, in modo da correttamente bilanciare le esigenze di tutela dell'ordine pubblico con quelle personali lavorative del prevenuto. Allo stesso modo, è carente la valutazione in ordine all' eccessiva afflittività della misura dell'obbligo di presentazione, ben potendo il giudice limitare l'obbligo di firma solamente in occasione di alcune partite della squadra calcistica "Società Sportiva Arezzo". Lamenta altresì violazione degli artt. 3 e 10 L.241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore in relazione alla gradualità della sanzione. Evidenzia che i fatti il relativi al reato presupposto risalgono al 2021 e che non vi è nessun nesso di correlazione, causalità o di occasionalità con manifestazioni sportive, essendo i fatti avvenuti in occasione di manifestazioni avverse all'introduzione del cosiddetto green pass, sicché non si profila alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno degli stadi, circostanza che dovrebbe essere valutata dal giudice ai fini del giudizio di pericolosità. Non sono neppure stati danneggiati tifosi, posto che i danni si sono riverberati nei confronti della Cgil e di un agente di polizia. Rispetto a tale fatto sono state, comunque, messe in atto condotte riparatorie nei confronti dei danneggiati, sicché non risulta corroborata la valutazione dell'attuale pericolosità sociale. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, evidenziando che i precedenti di polizia richiamati sono risalenti nel tempo, che le misure di prevenzione richiamate dal giudice a quo sono risalenti nel tempo e si inseriscono in un ampio lasso di tempo (l'avviso orale nel 2007, la sorveglianza speciale nel 2008 2009, il precedente DA nel 2004), che le condanne penali sono state tutte espiate;
inoltre, rappresenta di aver cambiato stile di vita, di avere un lavoro stabile, sicché non sussiste alcun attuale pericolo di reiterazione di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. 2.5.Con il quinto motivo rappresenta di non essere un tifoso della squadra dell'Arezzo Calcio, di non avere alcun collegamento con la criminalità organizzata e che pertanto, in ragione di ciò, il giudice avrebbe dovuto esprimere una più attenta valutazione della congruità della durata quinquennale della misura, non applicando in modo automatico la misura nella durata massima. 2.6. Infine, con il sesto ultimo motivo di ricorso, deduce l'incompetenza territoriale del Questore di Arezzo nell'emissione di provvedimenti che assumono a presupposto fatti accaduti a Roma. Rappresenta che il procedimento penale è attualmente pendente innanzi la Corte di appello di Roma, che i fatti sono avvenuti a Roma nel 2021 e che, pertanto, territorialmente 2 competente alla emissione del provvedimento è l'autorità amministrativa del luogo in cui si sono svolti gli episodi di turbativa e di violenza assunti a presupposto del DA fuori contesto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ritenendo fondata la doglianza concernente la competenza territoriale del questore. 4.11 difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali, ad integrazione del primo motivo del ricorso, ha rappresentato di aver depositato memoria difensiva in data 22/08/2025 inviata con pec alle 23,51 circa presso la cancelleria del Gip del tribunale di Arezzo e che il Gip medesimo, con provvedimento del 23/08/2025, ha dichiarato non luogo a procedere sulla suddetta memoria in quanto tardiva, essendo già stato emesso il provvedimento di convalida. Evidenzia, pertanto, di avere interesse a invocare la nullità per compressione del termine a difesa, avendo subito un pregiudizio, in quanto, se il Gip avesse rispettato i termini, avrebbe potuto valutare le memorie, esaminare le doglianze, tra cui quella concernente la competenza territoriale, e riscontrare eventuali elementi di valutazione favorevoli al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'analisi prenderà le mosse dal primo motivo di ricorso che è fondato e riveste valenza assorbente rispetto agli altri. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01). Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). Nel caso in disamina, sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. Al riguardo, si osserva che il provvedimento del Questore della provincia di Arezzo, emesso in data 12/08/2025, è stato notificato a LO ES in data 20/08/2025 alle 10,45, che e con ordinanza del 22/08/2025, alle ore 8,40, prima dello scadere del termine minimo a difesa, il Gip del Tribunale di Arezzo ne ha disposto la convalida. 3 . t, Il Consigliere estensore 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. 1.3.Nonostante la doglianza afferente alla competenza rivesta concettualmente priorità logica, la caducazione totale del provvedimento determina la superfluità della disamina di tale censura. Pertanto, la natura integralmente rescindente di tale epilogo rescissorio determina l'ultroneità di tutti gli ulteriori motivi di ricorso. 22ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Questore di Arezzo del 12/08/2025. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Arezzo.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Arezzo del 12/08/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Arezzo. Così deciso all'udienza del 09/01/2026 Il Presidente
lette le conclusioni del PG dottor LUIGI CUOMO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 5780 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/08/2025, alle ore 8,40, il Gip del Tribunale di Arezzo ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Arezzo in data 12/08/2025 e notificato a LO ES in data 20/08/2025 alle 10,45, con il quale si disponeva il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi italiani e il doppio obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, per il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della notifica del provvedimento del Questore, in occasione di ogni incontro disputato dalla squadra calcistica "Società Sportiva Arezzo". Il Questore ha emesso il c.d. DA "fuori contesto" (ossia non motivato da situazioni maturate in occasione di manifestazioni sportive) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. C) L.401/1989, in quanto il ES è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel 2023 alla pena di anni otto e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 419 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione LO ES, il quale affida il ricorso a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione del termine minimo a difesa di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, avvenuta in data 20/08/2025 alle ore 10,45 e la convalida dal giudice di merito, disposta in data 22/08/2025 alle 08,40, quindi due ore prima dello scadere del suddetto termine. Il ricorrente evidenzia che la violazione del termine ha inibito il deposito di una memoria scritta, con conseguente compressione del diritto alla difesa. Ribadisce che il termine deve essere interamente osservato per consentire al destinatario o al suo legale di depositare plurime nell'arco temporale suddetto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti delle limitazioni imposte per carenza di pericolosità sociale. Al riguardo, precisa che il provvedimento emesso dal Questore scaturisce dal deferimento del ES in stato di libertà di libertà disposto dall'autorità giudiziaria in relazione a due distinti procedimenti penali, l'uno concernente i reati di cui agli artt. 336-339 cod. pen. e art.4 L.110/1975, l'altro concernente il reato di cui all'art. 419 cod. pen., in relazione alla partecipazione a manifestazioni poi sfociate in atti di devastazione e al saccheggio della sede della Cgil in data 09/10/2021. Osserva preliminarmente che il procedimento amministrativo avrebbe dovuto essere sospeso in attesa di conoscere l'esito di entrambi i procedimenti penali pendenti, essendo necessario attendere le valutazioni dell'autorità giudiziaria in merito. Quanto al reato di cui all'art. 419 cod. pen., contestato in data 09/10/2021, evidenzia di aver presentato atto di appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma e che, con riferimento ad altri coimputati che hanno scelto il giudizio abbreviato, la Corte di Cassazione, con sentenza del 09/07/2024, ha disposto l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione delle sentenze di condanna in ordine alla ricostruzione dei fatti sotto il profilo del 1 turbamento dell'ordine pubblico. Pertanto, la sentenza di condanna emessa dal primo giuice, non ancora passata in giudicato, ben potrebbe essere ribaltata in appello. Evidenzia di essere, in relazione al medesimo episodio, già destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nel Comune di Roma. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ben potendo il giudice a quo valutare la possibile applicazione di altre misure di prevenzione, quali per esempio l'avviso orale, in modo da correttamente bilanciare le esigenze di tutela dell'ordine pubblico con quelle personali lavorative del prevenuto. Allo stesso modo, è carente la valutazione in ordine all' eccessiva afflittività della misura dell'obbligo di presentazione, ben potendo il giudice limitare l'obbligo di firma solamente in occasione di alcune partite della squadra calcistica "Società Sportiva Arezzo". Lamenta altresì violazione degli artt. 3 e 10 L.241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore in relazione alla gradualità della sanzione. Evidenzia che i fatti il relativi al reato presupposto risalgono al 2021 e che non vi è nessun nesso di correlazione, causalità o di occasionalità con manifestazioni sportive, essendo i fatti avvenuti in occasione di manifestazioni avverse all'introduzione del cosiddetto green pass, sicché non si profila alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno degli stadi, circostanza che dovrebbe essere valutata dal giudice ai fini del giudizio di pericolosità. Non sono neppure stati danneggiati tifosi, posto che i danni si sono riverberati nei confronti della Cgil e di un agente di polizia. Rispetto a tale fatto sono state, comunque, messe in atto condotte riparatorie nei confronti dei danneggiati, sicché non risulta corroborata la valutazione dell'attuale pericolosità sociale. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, evidenziando che i precedenti di polizia richiamati sono risalenti nel tempo, che le misure di prevenzione richiamate dal giudice a quo sono risalenti nel tempo e si inseriscono in un ampio lasso di tempo (l'avviso orale nel 2007, la sorveglianza speciale nel 2008 2009, il precedente DA nel 2004), che le condanne penali sono state tutte espiate;
inoltre, rappresenta di aver cambiato stile di vita, di avere un lavoro stabile, sicché non sussiste alcun attuale pericolo di reiterazione di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. 2.5.Con il quinto motivo rappresenta di non essere un tifoso della squadra dell'Arezzo Calcio, di non avere alcun collegamento con la criminalità organizzata e che pertanto, in ragione di ciò, il giudice avrebbe dovuto esprimere una più attenta valutazione della congruità della durata quinquennale della misura, non applicando in modo automatico la misura nella durata massima. 2.6. Infine, con il sesto ultimo motivo di ricorso, deduce l'incompetenza territoriale del Questore di Arezzo nell'emissione di provvedimenti che assumono a presupposto fatti accaduti a Roma. Rappresenta che il procedimento penale è attualmente pendente innanzi la Corte di appello di Roma, che i fatti sono avvenuti a Roma nel 2021 e che, pertanto, territorialmente 2 competente alla emissione del provvedimento è l'autorità amministrativa del luogo in cui si sono svolti gli episodi di turbativa e di violenza assunti a presupposto del DA fuori contesto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ritenendo fondata la doglianza concernente la competenza territoriale del questore. 4.11 difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali, ad integrazione del primo motivo del ricorso, ha rappresentato di aver depositato memoria difensiva in data 22/08/2025 inviata con pec alle 23,51 circa presso la cancelleria del Gip del tribunale di Arezzo e che il Gip medesimo, con provvedimento del 23/08/2025, ha dichiarato non luogo a procedere sulla suddetta memoria in quanto tardiva, essendo già stato emesso il provvedimento di convalida. Evidenzia, pertanto, di avere interesse a invocare la nullità per compressione del termine a difesa, avendo subito un pregiudizio, in quanto, se il Gip avesse rispettato i termini, avrebbe potuto valutare le memorie, esaminare le doglianze, tra cui quella concernente la competenza territoriale, e riscontrare eventuali elementi di valutazione favorevoli al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'analisi prenderà le mosse dal primo motivo di ricorso che è fondato e riveste valenza assorbente rispetto agli altri. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01). Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). Nel caso in disamina, sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. Al riguardo, si osserva che il provvedimento del Questore della provincia di Arezzo, emesso in data 12/08/2025, è stato notificato a LO ES in data 20/08/2025 alle 10,45, che e con ordinanza del 22/08/2025, alle ore 8,40, prima dello scadere del termine minimo a difesa, il Gip del Tribunale di Arezzo ne ha disposto la convalida. 3 . t, Il Consigliere estensore 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. 1.3.Nonostante la doglianza afferente alla competenza rivesta concettualmente priorità logica, la caducazione totale del provvedimento determina la superfluità della disamina di tale censura. Pertanto, la natura integralmente rescindente di tale epilogo rescissorio determina l'ultroneità di tutti gli ulteriori motivi di ricorso. 22ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Questore di Arezzo del 12/08/2025. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Arezzo.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Arezzo del 12/08/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Arezzo. Così deciso all'udienza del 09/01/2026 Il Presidente