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Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2023, n. 12816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12816 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il in data 05/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale D.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Damiano Somma del Foro di Bari, in sostituzione dell'Avv. Massimo Roberto Chiusolo, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/05/2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari Penale Sent. Sez. 3 Num. 12816 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 09/03/2023 del 27/05/2021 nelle forme del rito abbreviato, revocava la confisca della somma in sequestro, confermando, per il resto, la decisione impugnata. In dettaglio, il giudice di primo grado aveva condannato il SE ad anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 73-80 del d.P.R. 309/1990 commesso il 14/09/2020. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione lamentando, con l'unico motivo presentato la violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 178, 125 e seguenti, 546 e seguenti, 597 cod. proc. pen., avendo il giudice di secondo grado, nel revocare la confisca del denaro sequestrato, confermato la confisca degli ulteriori beni sequestrati all'atto dell'arresto e segnatamente tre autovetture e gli indumenti indossati dal ricorrente, in realtà non disposta dal Giudice per l'udienza preliminare, così incorrendo in una evidente reformatio in pejus. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va precisato che la sentenza di primo grado, nel disporre la confisca delle somme di denaro, dello stupefacente e del materiale atto al confezionamento dello stesso aveva chiarito, in motivazione, che «va invece disposta la restituzione in favore dell'avente diritto di tutti gli ulteriori beni quali gli indumenti, l'agenda, le chiavi e i telefoni cellulari non permanendo ulteriori esigenze di prova che ne impongano il perdurare del sequestro», ordinando nel dispositivo «la restituzione all'avente diritto dei restanti beni in sequestro». Appare quindi evidente che l'elencazione dei beni effettuata in motivazione avesse carattere meramente indicativo e non esaustivo e che la restituzione dovesse avere per oggetto anche le autovetture e gli indumenti, in quanto compresi nella generale nozione di «restanti beni» in sequestro. L'imputato aveva tuttavia impugnato la sentenza di primo grado chiedendo, espressamente «il dissequestro e la restituzione del pari degli autoveicoli e degli indumenti sequestrati il 14/09/2020, sequestro convalidato dal P.M. giusto decreto emesso il successivo 15/09/2020». La Corte di appello di Bari (verosimilmente indotta in errore dal petitum avanzato dall'odierno ricorrente) ha indicato, in motivazione, che la confisca delle vetture «deve essere confermata». Tale indicazione è chiaramente erronea in quanto tale confisca non era stata disposta dal giudice di primo grado. Come sottolineato dal Procuratore generale, infatti, nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia proposto appello avverso 2 la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può disporre la confisca dei beni sequestrati, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado (Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919 - 01). Tuttavia, nel dispositivo, nessuna menzione viene fatta della sorte di tali beni, essendo la confisca nominata esclusivamente, in termini revocatori, rispetto alla somma di denaro. Per il resto, la sentenza della Corte di appello nulla statuisce se non «confermare» la decisione impugnata, che, come dianzi evidenziato, aveva disposto la restituzione all'avente diritto dei beni diversi rispetto a quelli espressamente confiscati. Pertanto, se va richiamato il condiviso orientamento di questa Corte secondo il quale (v. ex multis Sez. 1, n. 13399 del 5 febbraio 2020, Ricci, Rv. 278936), mentre è certo che debba essere sempre il criterio della prevalenza del dispositivo letto in udienza sulla motivazione a guidare l'interpretazione della sentenza dibattimentale (in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale: fra molte, Sez. 6, n. 7980 dell'1/02/2017, Esposito, Rv. 269375 - 01; Sez. 6, n. 19851 del 13/4/2016, P.G. in proc. Mucci, Rv. 267177 - 01), è da escludere, invece, che un tale contrasto possa sempre essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione: in particolare, il contrasto non è impugnabile se il dispositivo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della motivazione, stante la carenza di un concreto e attuale interesse (Sez. 5, n. 2674 del 09/05/2000 Del Mastro Rv. 216546 - 01; Sez. 5, n. 2042 del 22/01/1997 Buscemí Rv. 208672 - 01). In altre parole, stante la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, nessun concreto pregiudizio è occorso all'odierno ricorrente, in quanto la sentenza di primo grado ha disposto la restituzione dei beni diversi dalle somme di denaro, dallo stupefacente e dagli strumenti necessari al suo confezionamento, e la Corte di appello ha disposto la restituzione delle somme di denaro, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. Nessun dubbio sussiste, pertanto, in ordine al diritto alla restituzione degli invocati beni, né dalla impugnata sentenza il ricorrente può ricevere alcun pregiudizio. Il ricorso va pertanto rigettato. 2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 dei 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
3 LA: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/03/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale D.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Damiano Somma del Foro di Bari, in sostituzione dell'Avv. Massimo Roberto Chiusolo, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/05/2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari Penale Sent. Sez. 3 Num. 12816 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 09/03/2023 del 27/05/2021 nelle forme del rito abbreviato, revocava la confisca della somma in sequestro, confermando, per il resto, la decisione impugnata. In dettaglio, il giudice di primo grado aveva condannato il SE ad anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 73-80 del d.P.R. 309/1990 commesso il 14/09/2020. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione lamentando, con l'unico motivo presentato la violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 178, 125 e seguenti, 546 e seguenti, 597 cod. proc. pen., avendo il giudice di secondo grado, nel revocare la confisca del denaro sequestrato, confermato la confisca degli ulteriori beni sequestrati all'atto dell'arresto e segnatamente tre autovetture e gli indumenti indossati dal ricorrente, in realtà non disposta dal Giudice per l'udienza preliminare, così incorrendo in una evidente reformatio in pejus. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va precisato che la sentenza di primo grado, nel disporre la confisca delle somme di denaro, dello stupefacente e del materiale atto al confezionamento dello stesso aveva chiarito, in motivazione, che «va invece disposta la restituzione in favore dell'avente diritto di tutti gli ulteriori beni quali gli indumenti, l'agenda, le chiavi e i telefoni cellulari non permanendo ulteriori esigenze di prova che ne impongano il perdurare del sequestro», ordinando nel dispositivo «la restituzione all'avente diritto dei restanti beni in sequestro». Appare quindi evidente che l'elencazione dei beni effettuata in motivazione avesse carattere meramente indicativo e non esaustivo e che la restituzione dovesse avere per oggetto anche le autovetture e gli indumenti, in quanto compresi nella generale nozione di «restanti beni» in sequestro. L'imputato aveva tuttavia impugnato la sentenza di primo grado chiedendo, espressamente «il dissequestro e la restituzione del pari degli autoveicoli e degli indumenti sequestrati il 14/09/2020, sequestro convalidato dal P.M. giusto decreto emesso il successivo 15/09/2020». La Corte di appello di Bari (verosimilmente indotta in errore dal petitum avanzato dall'odierno ricorrente) ha indicato, in motivazione, che la confisca delle vetture «deve essere confermata». Tale indicazione è chiaramente erronea in quanto tale confisca non era stata disposta dal giudice di primo grado. Come sottolineato dal Procuratore generale, infatti, nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia proposto appello avverso 2 la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può disporre la confisca dei beni sequestrati, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado (Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919 - 01). Tuttavia, nel dispositivo, nessuna menzione viene fatta della sorte di tali beni, essendo la confisca nominata esclusivamente, in termini revocatori, rispetto alla somma di denaro. Per il resto, la sentenza della Corte di appello nulla statuisce se non «confermare» la decisione impugnata, che, come dianzi evidenziato, aveva disposto la restituzione all'avente diritto dei beni diversi rispetto a quelli espressamente confiscati. Pertanto, se va richiamato il condiviso orientamento di questa Corte secondo il quale (v. ex multis Sez. 1, n. 13399 del 5 febbraio 2020, Ricci, Rv. 278936), mentre è certo che debba essere sempre il criterio della prevalenza del dispositivo letto in udienza sulla motivazione a guidare l'interpretazione della sentenza dibattimentale (in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale: fra molte, Sez. 6, n. 7980 dell'1/02/2017, Esposito, Rv. 269375 - 01; Sez. 6, n. 19851 del 13/4/2016, P.G. in proc. Mucci, Rv. 267177 - 01), è da escludere, invece, che un tale contrasto possa sempre essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione: in particolare, il contrasto non è impugnabile se il dispositivo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della motivazione, stante la carenza di un concreto e attuale interesse (Sez. 5, n. 2674 del 09/05/2000 Del Mastro Rv. 216546 - 01; Sez. 5, n. 2042 del 22/01/1997 Buscemí Rv. 208672 - 01). In altre parole, stante la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, nessun concreto pregiudizio è occorso all'odierno ricorrente, in quanto la sentenza di primo grado ha disposto la restituzione dei beni diversi dalle somme di denaro, dallo stupefacente e dagli strumenti necessari al suo confezionamento, e la Corte di appello ha disposto la restituzione delle somme di denaro, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. Nessun dubbio sussiste, pertanto, in ordine al diritto alla restituzione degli invocati beni, né dalla impugnata sentenza il ricorrente può ricevere alcun pregiudizio. Il ricorso va pertanto rigettato. 2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 dei 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
3 LA: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/03/2023.