Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
L'interesse a impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al dispositivo, non alla motivazione, quando si tratti di provvedimento inidoneo a spiegare qualsiasi efficacia in altri procedimenti. In tal caso l'eventuale contraddizione tra motivazione e dispositivo non è impugnabile, se quest'ultimo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della prima, stante la carenza di un concreto e attuale interesse. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione per estinzione del reato. Alla stregua del suesposto principio la Corte ha affermato che neppure può dirsi abnorme il provvedimento del GIP che accolga in motivazione e nel merito le tesi dell'accusa circa la configurabilità del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2000, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 9/5/2000
Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 2674
Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi Consigliere N. 43155/99
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da
Del ST CC, n. ad Andria il 10 giugno 1951
avverso il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Trani depositato il 18 marzo 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato
Motivi della decisione
Il ricorrente impugna per cassazione il decreto con il quale è stata accolta la richiesta di archiviazione, per estinzione del reato, degli atti delle indagini preliminari relative a una querela per diffamazione sporta nei suoi confronti e poi rimessa dal querelante. Lamenta che il giudice, nell'accogliere la richiesta, abbia implicitamente recepito anche le motivazioni abnormemente esibite dal Pubblico ministero in ordine alla configurabilità del reato. Il ricorso è inammissibile.
Vero è che "il G.I.P., cui sia stata richiesta l'archiviazione per difetto di una condizione di proseguibilità o di procedibilità dell'azione penale ovvero per intervenuta estinzione del reato, qualora ritenga di aderire a tale richiesta deve pronunciarsi in conformità senza motivare sulla insussistenza di prove favorevoli all'imputato ex art. 129 comma secondo cod. proc. pen. che non è applicabile alla fase delle indagini preliminari". Ma non pare possibile argomentare da questa premessa per sostenere, con una parte della giurisprudenza di questa Corte, che è abnorme, e quindi, impugnabile il provvedimento di archiviazione se il giudice si impegna in una simile motivazione (Cass., sez. VI, 31 maggio 1994, Rosco, m. 199084, Cass., sez. I, 23 febbraio 1999, Bentivegna, m. 213879). il fatto che il provvedimento di archiviazione così argomentato sia sfavorevole all'indagato nella motivazione (Cass., sez. VI, 19 ottobre 1990, Sica, m. 185768), non esclude che rimanga pur sempre a lui favorevole nel dispositivo. E nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che l'interesse a impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al dispositivo, non alla motivazione, quando si tratti di provvedimento, come quello di archiviazione, inidoneo a spiegare qualsiasi efficacia in altri procedimenti. Si ritiene infatti che "l'eventuale contraddizione tra motivazione e dispositivo non è impugnabile, se quest'ultimo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della prima, stante la carenza di un concreto e attuale interesse" (Cass., sez. I, 15 febbraio 1996, Musotto, m. 204078, Cass., sez. V, 22 gennaio 1997, Buscemi, m. 208672). Nel caso in esame, d'altro canto, oltre alla manifesta carenza di interesse all'impugnazione, mancano anche i presupposti per definire abnorme, pur secondo la ricordata giurisprudenza, il provvedimento impugnato, che non recepì in alcun modo, neppure implicito, la motivazione delle richieste del pubblico ministero, ma si limitò ad accoglierne le conclusioni, giustificando l'archiviazione con la rilevata remissione della querela. Sarebbe davvero singolare, invero, se si ritenesse che l'abnorme argomentazione delle richieste di una parte renda abnorme anche il provvedimento che le accolga, sia pure con motivazione diversa.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000