Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2000, n. 2674
CASS
Sentenza 9 maggio 2000

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L'interesse a impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al dispositivo, non alla motivazione, quando si tratti di provvedimento inidoneo a spiegare qualsiasi efficacia in altri procedimenti. In tal caso l'eventuale contraddizione tra motivazione e dispositivo non è impugnabile, se quest'ultimo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della prima, stante la carenza di un concreto e attuale interesse. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione per estinzione del reato. Alla stregua del suesposto principio la Corte ha affermato che neppure può dirsi abnorme il provvedimento del GIP che accolga in motivazione e nel merito le tesi dell'accusa circa la configurabilità del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2000, n. 2674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2674
    Data del deposito : 9 maggio 2000

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