Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, ultima parte, della legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività del venticinque aprile e del primo maggio coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso, infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6747 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
906 7 4 7 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro SEZIONE LAVORO R. G. 13874/99 Cron. N. 13207 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Ettore Mercurio -Presidente- 2. Pietro Cuoco -Consigliere- Ud. 29.01.2002 3" Attilio Celentano -Consigliere- 4.66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. 66 Camillo Filadoro -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA RAS- Riunione Adriarica di Sicurtà S.p.A, in persona dei suoi dirigenti e legali rappresentanti Avv.ti Gianfranco Raiteri e An- tonio Gussoni, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 326, presso lo studio dell'Avv. Renato Scognami- glio, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Salvato- re Trifirò e Giacinto Favalli del foro di Milano Ricorrente
CONTRO
-BALESTRA MARZIA -BATTIGALLI VINCENZO 406 2 -CASAGRANDE CO LU BR AR AZ AN -ROMANO' OV SI LF - PA GIANPAOLO elettivamente domiciliati in Roma, Circonvallazione Clodia 29, presso lo studio dell'Avv. Pietro CI, che li rappresenta e di- fende per procura a margine del controricorso in unione all'Avv. Cesarina AR Controricorrenti NONCHE'
CONTRO
AC BA CA NG AN RO -C TE -DI LO GE EG VA -M AB RE PA Intimati per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7997/98 del 17.6.1998/30.6.1998 nella causa iscritt a al n. 1048 del R. G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.01.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
3 udito l'Avv. Claudio Scognamiglio per la ricorrente e l'Avv. Pietro CI per i resistenti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Fi- nocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 26.2.1997, EL RA e gli altri dipendenti indicati in epigrafe convenivano dinanzi al Pretore di Milano la datrice di lavoro R.A.S.- Riunione Adriatica di Sicurtà S.p. A. per sentir accertare il diritto degli stessi alla correspon- sione della retribuzione corrispondente alla aliquota giornaliera nei casi in cui le festività nazionali cadano di domenica e per sentir condannare la convenuta al pagamento di una somma pari all'aliquota giornaliera delle rispettive retribuzioni globali di fatto per i giorni 25 aprile 1993 e 1° maggio 1994, oltre accesso- ri. La compagnia di assicurazioni si costituiva contestando le avver- se richieste e chiedendone il rigetto sotto il profilo secondo cui la corresponsione dell'aliquota giornaliera, nell'ipotesi di coinci- denza delle festività nazionali con la domenica, si impone solo nel caso di effettiva prestazione dell'attività lavorativa. All'esito l'adito Pretore accoglieva le domande con sentenza del 3.10.1997, che, a seguito di appello della R.A.S., veniva confer- mata dal Tribunale di Milano con sentenza depositata il 30.6.1998. Il giudice di appello in particolare, nel respingere le argomenta- 4 zioni della società appellante, osservava che l'art. 5- 3° comma- della legge n. 260 del 1949 nella sua testualità si riferisce all'ipotesi di ricorrenza della festività nella domenica senza ri- chiedere, come l'inciso immediatamente precedente, lo svolgi- mento della prestazione lavorativa. Lo stesso giudice traeva conferma di tale interpretazione da ele- menti letterali della medesima norma, richiamando la prima parte del comma terzo accanto alla normale retribuzione di fatto gior- naliera quella per le ore effettivamente lavorate e facendo riferi- mento l'ultima parte all'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera, con la precisazione che "correttamente si tiene conto della circostanza che la prestazione può non essere fornita per tutta la giornata anche da lavoratori retribuiti in mi- sura fissa soltanto nella norma che prevede il caso in cui appunto l'attività venga svolta, non invece nell'altra in cui la giornata la- vorativa sia esclusivamente un parametro". Il Tribunale aggiungeva che “con altrettanto rigore logico l'ulteriore retribuzione è determinata, in quest'ultima ipotesi, in misura corrispondente all'aliquota giornaliera senza nessuna maggiorazione per il lavoro festivo”, mentre "la fattispecie disci- plinata non contempla lo svolgimento della prestazione, ma la semplice coincidenza tra la festività con la giornata domenicale". Né ad avviso del Tribunale a contrastare l'interpretazione accolta avrebbero potuto essere tratti validi argomenti dalla circostanza la quale per il settore metalmeccanico l'accordosecondo 105 3.12.1954 aveva espressamente previsto la fattispecie in esame con estensione agli impiegati dipendenti dalle imprese industriali e dalla espressione “salariati", usata dall'anzidetto art. 5, da in- tendersi in senso ampio comprensiva di qualsiasi lavoratore. Contro la sentenza di appello la R.A.S. propone ricorso per cas- sazione con unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C. Resistono con controricorso TR MA e altri sette dipen- denti indicati in epigrafe. Gli intimati RA EL e gli altri sette dipendenti specifi- cati in epigrafe non hanno proposto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE faricorrenteCon l'unico motivo in ricorrente lamenta violazi one e falsa appli- cazione dell'art. 5-3° comma- della legge n. 260 del 1949 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). L'impugnata sentenza viene censurata per avere ritenuto che la richiamata norma dell'art. 5 abbia carattere generale relativa- mente al mero fatto della coincidenza, senza tenere conto dell'origine del testo e della mancanza di qualsiasi elemento di riferimento idoneo ad evidenziare una volontà in tal senso. La ricorrente società, nel richiamarsi ad una interpretazione si- stematica dell'art. 5 della legge n. 260 e alla ratio della stessa norma, osserva che il principio generale (contenuto nel secondo comma e nella prima parte del terzo comma), il quale pone l'effettiva prestazione come presupposto essenziale per la mag- giorazione retributiva per il lavoro festivo, è valido anche per la fattispecie contemplata dalla seconda parte del terzo comma, os- sia per le festività (nel caso di specie 25 aprile e primo maggio) coincidenti con la domenica. Tali argomentazioni vengono sviluppate anche con riferimento: a) all'espressione “salariati retribuiti in maniera fissa” utilizzata dal citato art. 5- 3° comma-, che, contrariamente all'assunto del giudice di appello, riguarderebbe soltanto i lavoratori manuali retribuiti a periodo e non gli impiegati pagati con stipendio;
b)all'accordo interconfederale del 3 dicembre 1954, reso effica- ce con D.P.R. 1029/1960, il quale, nell'estendere agli impiegati dipendenti da imprese industriali il campo di applicazione dell'art.
5- ultimo comma- avrebbe implicitamente escluso i resi- stenti in quanto impiegati e non dipendenti da imprese industriali;
c)alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza So- ciale n. 142 del 1954, la quale interpretò la disposizione dell'art. 5 della legge n. 260 nel senso della nascita del diritto per i sala- riati, retribuiti in misura fissa, all'ulteriore retribuzione, oltre quella normale globale di fatto giornaliera, soltanto per le ore di lavoro effettivamente prestate nelle festività. La ricorrente rileva altresì che l'interpretazione, seguita dal Tri- bunale, produce una ingiustificata discriminazione tra le due ca- tegorie dei lavoratori retribuiti ad ore e di quelli retribuiti in mi- sura fissa, in quanto gli uni avrebbero diritto soltanto alla nor- 7 male retribuzione giornaliera e gli altri avrebbero diritto, invece, oltre alla normale retribuzione, ad un compenso aggiuntivo pur in mancanza di una attività lavorativa. La ricorrente da ultimo si richiama all'orientamento seguito da questa Corte favorevole alla sua tesi, pur evidenziando una di versa prospettiva interpretativa di questa stessa Corte. Le esposte censure non sono fondate e vanno perciò disattese. Ritiene invero il Collegio di uniformarsi, condividendone gli ar- gomenti addotti a sostegno, all'orientamento adottato da questa Corte a seguito della sentenza n. 11117 del 26 ottobre 1995, che ha superato precedenti difformità giurisprudenziali ed è stata se- guita da altre conformi decisioni (Cass. 19 dicembre 1998 n. 12731; 11 luglio 2000 n. 9206). I principi affermati da tale orientamento, dunque consolidatosi e meritevole di piena adesione, possono così riassumersi: ai sensi dell'art. 5- 3° comma, ultima parte, della legge n. 260 del 1949, come modificato dalla legge n. 90 del 1954, il compenso aggiun- tivo (corrispondente all'aliquota giornaliera), ivi previsto per il caso di coincidenza con la domenica delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 Cod. Civ.), il quale, in tali giorni, riposi;
tale compenso, infatti, trova giustifi- cazione nel fatto che ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente godrebbe di un giorno in più di ri- poso;
il particolare vantaggio economico consistente nel diritto 8 ad una ulteriore retribuzione nel caso in cui una qualsiasi delle festività ricorra di domenica, attribuito dall'art. 5 della legge n. 260 del 1949 ai lavoratori a paga fissa esclusivamente in relazio- ne alle quattro (due a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 1977) feste nazionali, non può ritenersi esteso alle altre festività, atteso che l'art. 3 della legge n. 90 del 1954 prevede la suddetta estensione soltanto in favore di lavoratori, dipendenti da privati, retribuiti non in misura fissa. La Corte ha, in particolare, rilevato che, mentre i primi due commi dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949 si riferiscono ai la- voratori retribuiti non in misura fissa, ossia rispettivamente alle ipotesi in cui, nelle dette festività, essi riposino oppure lavorino, il 3° comma si riferisce ai lavoratori retribuiti in misura fissa e si divide in due parti. Nella prima parte è previsto che questi "prestino la loro opera nella suindicata festività e stabilisce che sia loro dovuta “oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni ele- mento accessorio, la retribuzione per le ore effettivamente pre- state, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda parte prevede che la festività ricorra nel giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti “oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento acces- sorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera". La Corte ha quindi ritenuto che questa seconda parte vada rife- rita al caso in cui, nella domenica coincidente con le festività del 25 aprile e del 1° maggio, il lavoratore riposi e non già al caso in cui egli lavori. L'interpretazione affermata è ulteriormente sorretta dai seguenti argomenti: la detta seconda parte prevede un compenso aggiunti- vo fisso, corrispondente all'aliquota giornaliera, e non commisu- rata alle ore di lavoro prestate, come è previsto nella prima par- te;
essa non prevede, a differenza della prima parte, la maggiora- zione per il lavoro festivo;
il compenso aggiuntivo fisso trova giustificazione in ciò che se la festività non coincidesse con la domenica, il dipendente avrebbe un giorno di riposo in più; l'accordo interconfederale del 3 dicembre 1954 per le imprese industriali (recepito dal D.P.R. 14.7.196° n. 1029), anche se nella specie non direttamente applicabile, è adatto a chiarire le espressioni della legge richiamando, all'art. 1, con una disposi- zione analoga a quella dell'art. 5- 3° comma- della legge n. 260 del 1949, l'eventualità che quando "una delle ricorrenze nazio- nali oppure una delle altre festività elencate nell'art. 2 della leg- ge n. 260 del 1949, cadano di domenica", "ai lavoratori retri- buiti in misura fissa" è dovuto, in aggiunta al normale tratta- mento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto”. Questi principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che ha ritenuto che il 3° comma dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949 si limita a considerare il mero fatto della coincidenza tra 10 festività civili, indicate nel 1° comma, e la giornata di domenica stabilendo in criterio compensativo del fatto che, con la coinci- denza di due giornate festive in una, il lavoratore viene a perdere un giorno di festa;
doveva quindi disattendersi l'intepretazione sostenuta dalla difesa della RAS secondo cui l'anzidetto 3° comma dell'art. 5 collega il secondo periodo (“qualora la festi- vità ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre alla normale retribuzione, compreso ogni elemento accesso- rio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera) alla prestazione di attività lavorativa nella festività prevista dalla prima parte. Trattasi di giudizio- che postula una operazione ermeneutica ri- spettosa del canone primario rappresentato dalla lettera delle espressioni usate e del valore sistematico- esente da errori e congruamente motivato nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Del resto la ricorrente si è sostanzialmente limitata a riproporre le stesse censure formulate nei gradi di merito, senza addurre pe- rò argomenti decisivi a far mutare l'orientamento giurispruden- ziale all'esame che ha valorizzato la finalità perseguita dal legi- slatore, il quale ha inteso assicurare una maggiorazione retributi- va al lavoratore che non abbia prestato attività lavorativa nella giornata festiva caduta di domenica per compensare la perdita di un giorno di riposo. E' anche evidente la contraddizione, in cui è incorsa la ricorren- 11 te, la quale ha invocato un'interpretazione strettamente sinal- lagmatica tra prestazione di lavoro e relativa retribuzione e, dall'altro, ha sostenuto che il legislatore ha inteso compensare il lavoro prestato di domenica in misura evidentemente forfetizzata, corrispondente all'aliquota giornaliera, introducendo così il con- cetto di retribuzione- parametro. E' fuori discussione poi l'applicabilità della norma alle due cate- gorie dei lavoratori impiegati e salariati-, poiché l'espressione "salariati", usata dal comma 3° dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949, va intesa senza alcuna distinzione nell'ambito delle catego- rie previste dall'art. 2095 Cod. Civ. (Cass. sentenza n. 11117 del 26 ottobre 1995). Né è decisivo per l'adozione di diverso indirizzo il richiamo, operato dalla ricorrente, della circolare ministeriale n. 142 del 1954, che si è limitata a fornire ai dipendenti uffici chiarimenti non vincolanti il giudice ordinario. Non può infine condividersi il rilievo della ricorrente riguardante l'asserita ingiustificata discriminazione delle due categorie di la- voratori retribuiti ad ore rispetto a quelli retribuiti in maniera fissa, in quanto trattasi di situazioni non omogenee in relazione alle diverse modalità di prestazione del lavoro e quindi di calcolo delle rispettive retribuzioni, che escludono il dubbio di contrasto della norma in esame con il principio costituzionale di uguaglian- za (in questo senso Cass. sentenza citata n. 11117 del 1995). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- 12 to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dei resistenti come da dispositivo con distra- zione a favore degli antistatari difensori AR e CI, mentre nessuna pronuncia va emessa nei confronti degli intimati non co- stituiti.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 13. 0 oltre € 2000 (duemila) per onorari a favore dei resistenti, con distrazione a favore degli antistatari Avv.ti Cesarina AR e Pietro CI. Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti. Così deciso in Roma addi 29 gennaio 2002 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro be Regis IL CANCELLIERE 3 0 Depositat . celleria 3 1 I A 5 S . D S 10 MO6. 2002 T . , A R N O T A L , ' L EREр е 3 L A S O L 7 - B E E P 8 I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L T R E L I S T I E D N G D E E O S R E