Sentenza 31 maggio 2006
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non può darsi corso alla richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di esecuzione di un mandato emesso prima della data di entrata in vigore della L. 22 aprile 2005 n. 69 (14 maggio 2005), ancorchè per fatti commessi successivamente al 7 agosto 2002, ai quali è tuttavia applicabile la previgente disciplina in materia di estradizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2006, n. 26269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26269 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 31/05/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1243
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 8394/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 31-1-2006 della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Con sentenza in data 31-1-2006 la Corte di Appello di Bologna, sezione 1^ penale, ha dichiarato non sussistenti le condizioni di esecutività del mandato di arresto europeo disposto nei confronti di AD LI per illecita detenzione di hashish, marijuana ed extasy, commessa in Kaiserlautern (Germania), per "inesistenza" di tale mandato, pronunciando la estinzione della relativa procedura. Con la medesima sentenza la Corte di Appello di Bologna ha contestualmente dichiarato che esistevano le condizioni per la estradizione disciplinata dagli artt. 697 e ss. e 714 e ss. c.p.p. verso la Repubblica Federale Tedesca del suindicato cittadino algerino, AD LI, in relazione ai fatti-reato di traffico di sostanze stupefacenti, di cui al mandato di cattura emesso il 26-10- 2004 dalla Pretura di Kaiserlautern.
La Corte di Appello ha rilevato che il mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità Giudiziarie tedesche nei confronti di AD LI non era stato trasmesso al Ministro della Giustizia Italiano, sicché la relativa procedura doveva concludersi negativamente. Tuttavia, il Ministro della Giustizia di Mainz aveva, nel frattempo, trasmesso domanda di estradizione, con la relativa documentazione e traduzione in lingua italiana, sicché la Corte di Appello, revocato l'originario provvedimento cautelare, aveva applicato ex novo la custodia in carcere nei confronti di AD LI. Ad avviso della Corte di Appello di Bologna, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 31, comma 2, poteva darsi corso alla procedura di estradizione disciplinata dal codice di rito, che era stata ritualmente proposta, instaurata e conclusa, e, essendo state rispettate tutte le condizioni richieste dalla legge e non sussistendo ostacoli all'accoglimento della domanda, la richiesta di estradizione ordinaria nei confronti di AD LI doveva essere accolta.
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 31-1-2006 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AD LI, chiedendone l'annullamento per "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69". Ad avviso del ricorrente, il paragrafo 2 della Decisione quadro del Consiglio, richiamato dalla Corte di Appello di Bologna, consentirebbe di applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti solo "nel contesto applicativo della nuova disciplina".
In particolare, trattandosi di reati commessi a partire dal 7 agosto 2002, nel caso di specie avrebbe potuto trovare applicazione esclusivamente lo strumento europeo introdotto con la L. n. 69 del 2005. 3 .-. Il ricorso è infondato.
La L. n. 69 del 2005, art. 40 detta un regime transitorio per la nuova normativa, prevedendone la applicazione alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore (14-5-2005), limitandone, inoltre, la esecuzione ai reati commessi successivamente al 7-8-2002 e dettando una speciale disciplina per la consegna obbligatoria, che trova applicazione solo per i fatti successivi alla entrata in vigore della legge.
In base a questo regime, che regola i rapporti intertemporali tra il vecchio sistema delle estradizioni ed il mandato di arresto europeo, non può nel caso di specie trovare applicazione la nuova normativa, in quanto il mandato di arresto europeo della Autorità Giudiziaria Tedesca (per altro non trasmesso) risulta emesso in data 20-10-2004 (quindi sicuramente prima della entrata in vigore della L. n. 69 del 2005), pur riferendosi a reati commessi nel periodo dal 13-6-2003
all'8-8-2003 (certamente successivi al 7-8-2002). Ne deriva che, in applicazione della legge nazionale, avendo lo Stato membro richiesto al nostro Paese la esecuzione di un mandato d'arresto europeo prima della data di entrata in vigore della legge per fatti commessi successivamente alla data-limite del 7-8-2002, devono comunque continuare ad applicarsi le previgenti regole in materia di estradizione, nel frattempo correttamente attivata dallo Stato richiedente.
4 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006