Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIAUPRO 4 2 04 / 03 LA CORTE SUPR A SELIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 2527/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron.8683 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 08/10/02 Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere C.C. M ha pronunciato la seguente + S EN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA presso LA DY DEMBA, CANCELLERIA SUPREMA DI CASSAZIONE, DELLA CORTE rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO VEDRANI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ITALGOMMA SRL;
intimato sentenza n. 52/99 del Tribunale di LUCCA, avverso la depositata il 14/01/99 R.G.N. 365/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/10/02 dal Consigliere Dott. Camillo -1- FILADORO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO, che ha concluso chiedendo che la Corte voglia pronunziare in camera di rigetto per manifestaconsiglio, sentenza di infondatezza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 16 ottobre 1998- 14 gennaio 1999, il Tribunale di Lucca rigettava l'appello proposto da YE BA avverso la decisione del locale Pretore in data 29 aprile-11 maggio 1996, che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro presso la Italgomma s.r.l., dalla quale era stata licenziata I giudici di appello osservavano che si trattava, nel caso di specie, di licenziamento per giusta causa, intimato per mancata ripresa del lavoro dopo il godimento delle ferie. Secondo il Tribunale, doveva considerarsi come circostanza pacifica che il IA non si era ripresentato al lavoro (il 29 agosto 1994) dopo la chiusura dell'azienda per ferie. Lo stesso aveva fatto ritorno in Italia dal Senegal il 13 settembre 1994. Sarebbe stato onere dell'appellante, sottolineano i giudici di appello, dimostrare che era stato autorizzato a prolungare le ferie, ovvero dare la prova di un legittimo impedimento alla ripresa del lavoro. La circostanza che egli avrebbe avuto una preventiva autorizzazione "informale" da parte del figlio del titolare (RD UR) appariva in contrasto con le stesse ammissioni del YE “di essere stato costretto a prolungare la permanenza nel paese di origine ed a ritardare, nonostante il contrario suo interesse, la ripresa della attività lavorativa a causa della contratta malattia” (malaria). 1 Il Tribunale richiamava la disposizione del contratto collettivo nazionale applicato dalla società, secondo la quale può configurare giusta causa di licenziamento una assenza ingiustificata che abbia durata superiore ai tre giorni. Nel caso di specie, l'assenza ingiustificata era stata superiore ai quindici giorni, sicchè il licenziamento appariva più che giustificato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il YE, con due distinti motivi. La società non ha svolto difese. Il Sostituto Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto che questa Corte, in Camera di Consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art.2110 codice civile, in relazione agli articoli 3, 32 e 36 della Costituzione, osservando che i giudici di appello hanno finito per ritenere legittimo un licenziamento intimato al lavoratore in costanza di malattia (nonostante la previsione della legge di sospensione del rapporto per la durata del comporto prevista dalla contrattazione collettiva), in contrasto con precise disposizioni della Carta Costituzionale, dettata a tutela del lavoro e della salute del lavoratore. La disposizione di cui all'art.2110 codice civile si applica, secondo il ricorrente, anche all'ipotesi del licenziamento per causa - giusta/Tale norma deve applicarsi in ogni e qualsiasi caso ed 2 indipendentemente dalle motivazioni del recesso. Del resto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, quando una norma si presti per la sua formulazione a varie interpretazioni, deve essere preferita quella che più risulti conforme ai precetti costituzionali. Il motivo è infondato. Con tale motivo, infatti, si sostiene l'effetto preclusivo dello stato di malattia, anche rispetto al licenziamento per giusta causa, in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 10881 del 2001, 2019 del 1995, 2209 del 1998, 1314 del 1987), al quale non si oppongono argomentazioni nuove. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di carente e contraddittoria motivazione, anche in riferimento alla proporzionalità della sanzione adottata (licenziamento). Tra l'altro, anche in grado di appello, il ricorrente aveva specificamente dedotto la sproporzione tra fatto addebitato (assenza di quindici giorni) e sanzione adottata. Su questo punto la motivazione doveva considerarsi gravemente na carente e contraddittoria, perché evidente che si era trattato di un malinteso, che avrebbe potuto facilmente essere chiarito ed eliminato senza alcun costo per l'azienda. Anche questo motivo si rivela infondato. I giudici di appello hanno motivato congruamente in ordine al M punto della proporzionalità della sanzione ed il ricorrente si 3 limita a proporre una diversa valutazione dei fatti a quella, contraria, già operata dal Tribunale. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l'intimata svolto difese in questa sede.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, 1'8.ottobre 2002. Il Consigliere est? Il Presidente Salater/- IL CANCELLIERE 2 2 0 1 8 A I . S . S T Depositato in Cancelleria D R , N A T O A ' , Joggi, 21 MAR. 2003 L 3 L L A 7 L - S O E E 0 B - P D I 1 IL/CANCEIL CANCELLIERE S I D I 1 S N N A E G E T CANCELLIERE C1 S G O S I G O A P A E Cover Cantelmo D L M E O I , T A T O A I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E 4